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Considerazioni general

I DIRITTI PARTICOLARI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE

3.1 Considerazioni general

In conformità ai principi di rilevanza centrale del socio, di autonomia statutaria e di libertà di forme organizzative324, l’articolo 2468, comma 3 c.c. dispone che l’atto costitutivo possa attribuire a singoli soci «particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili».

Si tratta di prerogative che caratterizzano la posizione di soggetti specificamente individuati e che vanno a rimodulare la disciplina della partecipazione sociale325.

La disposizione in parola rappresenta una deroga al principio di proporzionalità dei diritti sociali rispetto al valore della partecipazione, sancito dall’articolo 2468, comma 2 c.c.326 Come si desume dall’ incipit della norma, che fa salvo quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo, l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione di diritti non proporzionali alla partecipazione di ciascun socio327. L’eccezione alla regola di proporzionalità è ammessa limitatamente all’ipotesi di attribuzione di speciali prerogative di tipo amministrative e patrimoniali, ovvero di diritti altri e diversi rispetto a quelli ordinariamente spettanti ai soci in virtù della partecipazione sociale328.

324PALMIERI G., Principio di proporzionalità, diritti particolari dei soci e autonomia statutaria nella s.r.l., in

Riv.Soc., 2012, 5, p. 880. L’autore rileva che la previsione di attribuzione ai soci di particolari diritti relativi all’amministrazione e agli utili combina tutti i principi ispiratori della riforma del diritto societario del 2003.

325 CAPO G., Il governo dell’impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata, in Giur. Comm., 2003,

1, p. 504.

326 PALMIERI G., Principio di proporzionalità, diritti particolari.. op. cit., p. 881. L’autore osserva che il

principio di proporzionalità, è sancito, oltre che con valenza generale nell’articolo 2468, comma 2 c.c. («Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta»), in molteplici disposizioni: nella norma che si occupa delle decisioni dei soci di cui all’articolo 2479, comma 5 c.c. («ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione»); nella previsione dell’articolo 2481-bis c.c. in tema di aumento del capitale sociale («in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute»); nonché nel disposto dell’articolo 2473, commi 3 e 4 c.c. in materia di recesso («i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale; il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso … può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni»; ed infine un riferimento al principio è contenuto implicitamente nell’articolo 2482-quater c.c.(«in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci».)

327 SANTUS A., DE MARCHI G., Sui « particolari diritti » del socio nella nuova s.r.l., in Riv. not., 2004, 1, p.

79.

328 PALMIERI G., op. cit., p. 882. Secondo l’Autore non sempre l’attribuzione di particolari diritti vale a derogare

al rapporto di proporzionalità tra partecipazione e diritti sociali: è necessario distinguere i particolari diritti che implicano la deroga al principio sancito dal secondo comma dell’articolo 2468 c.c., che possono esser definiti “diritti particolari quantitativi”, da quelli che arricchiscono la posizione del socio, ma non pregiudicano il rapporto di proporzionalità, che possono essere definiti “diritti particolari aggiuntivi”. ZANARONE G., Della società a

74 L’attribuzione di tali prerogative permette di distinguere la posizione di un singolo socio, «innalzandolo ad un rango «diverso» e «porziore» rispetto a quello degli altri membri della compagine sociale», rompendo in tal modo il nesso di proporzionalità tra diritti sociali e partecipazione sociale329.

Nella disciplina dei diritti particolari, la rottura di tale rapporto trova giustificazione nell’intuitus personae330. Con l’attribuzione dei particolari diritti, infatti, si vuole dare rilievo alla posizione di un socio, premiandolo per capacità e peculiarità sue personali o per la sua figura di spicco nell’ambito di una determinata attività331. A riguardo, è stato osservato332 che la previsione di diritti particolari rappresenta il mezzo più forte per configurare la posizione del socio sulla base dell’apporto e del ruolo che riveste nella compagine sociale e nella vita della società.

Da ciò discende che i diritti particolari non sono incorporati nella partecipazione in termini oggettivi, ma afferiscono la persona del socio in quanto tale. La soggettivizzazione dei particolari diritti si deduce anche dalla lettera della norma, che riferisce i diritti particolari ai «singoli soci», ai quali, quindi, «l’atto costitutivo attribuisce direttamente la posizione giuridica soggettiva che fuoriesce dallo schema ordinario del contratto»333.

L’istituto in parola consente, oltre alla valorizzazione della persona del socio, il raggiungimento di obiettivi molteplici sul piano del finanziamento e della governance della società334: l’attribuzione di prerogative di tipo amministrativo e patrimoniale potrebbe, ad esempio, sopperire alla preclusione della S.r.l. dal ricorso al mercato del capitale di rischio, facilitando il reperimento di nuovi soci, anche di tipo istituzionali; può risultare utile nell’ottica del passaggio generazionale; può favorire la partecipazione della società a gruppi o aiutare a preservare

continuato ad F.D. Busnelli, Milano, 2010, p. 521. L'Autore avverte che la derogabilità al principio di proporzionalità tra situazioni soggettive del socio e quota di partecipazione non è indiscriminata, ma è strettamente connessa alla fattispecie dei particolari diritti di cui all'articolo 2648, comma 3 c.c. Pertanto, rileva l'Autore, la salvezza operata dal secondo comma presenta una duplice valenza: una autorizzativa, in quanto legittima l'atto costitutivo a prevedere la non proporzionalità dei diritti indicati dal terzo comma alla quota di partecipazione; ma anche una restrittiva, perché tale non proporzionalità può riguardare i diritti solamente in quanto attribuiti a singoli soci, e non alle singole quote.

329 MAUGERI M., Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?, in Riv. Soc., 2004,6,

p.1491.

330 PINNARÒ M., Commento sub art. 2468 in Società di capitali: Commentario Niccolini-Stagno d’Alcontres,

Napoli, 2004, p. 1501.

331 DACCÒ A., I diritti particolari del socio nelle s.r.l., in Il nuovo diritto delle società, liber amicorum Gian Franco Campobasso diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, 3, Torino, 2007, p. 396; NOTARI M., Diritti

“particolari” dei soci e categorie “speciali” di partecipazioni, in AGE 2003, 2, p. 333.

332 CAGNASSO O., La partecipazione, in La società a responsabilità limitata, Tratto di diritto commerciale

diretto da G. Cottino, Padova, 2007, p. 128.

333 NOTARI M., Diritti “particolari” dei soci e categorie… op. cit., p. 329.

334 PALMIERI G., op. cit., p. 880; SANTAGATA R., I diritti particolari dei soci, in S.r.l. commentario

75 l’impronta familiare mediante l’attribuzione di un controllo stabile sulla gestione della società e sulla distribuzione degli utili.

I particolari diritti ex articolo 2468, comma 3 c.c. assumono rilievo sotto il profilo organizzativo335,

in quanto il riconoscimento di prerogative di natura amministrativa e patrimoniale vale a determinare le regole di funzionamento del gruppo336. Il riconoscimento al singolo socio di tali privilegi impatta sulle posizioni di potere all’interno della società337:incide, in senso verticale, sui rapporti interorganici intercorrenti tra soci e amministratori e, in senso orizzontale, sui rapporti reciproci tra i soci stessi338.

L'attribuzione di tali privilegi risponde, quindi, all' interesse del singolo socio, che da tali situazioni trae un proprio vantaggio339, ma anche a quello societario generale340, dal momento che concorre ad una migliore realizzazione del programma societario341. Si pensi all’attribuzione di un diritto di natura amministrativa: questo assume rilievo non soltanto per il socio che ne è titolare, ma anche per tutti gli altri soci, che possono nutrire un preciso interesse all’attribuzione della carica di amministratore ad un determinato soggetto in virtù di sue spiccate doti manageriali342.

335 La dottrina si è interrogata sulla natura dei particolari diritti ex articolo 2648, comma 3 c.c. Alcuni riconducono

tali figure all'ambito del diritto soggettivo, inteso quale diritto individuale spettante al socio uti singulus e non in quanto membro del gruppo (V. SANTUS A., DE MARCHI G., Sui « particolari diritti » del socio... op. cit., p. 83). L'orientamento maggioritario qualifica tali figure quali posizioni giuridiche soggettive a valenza organizzativa, ovvero diritti rilevanti sotto il profilo dell'organizzazione societaria (V. DACCÒ A., I diritti

particolari … op. cit., p. 396; LEOZAPPA A.M., Il "socio risparmiatore" nella società a responsabilità limitata: diritti particolari e decisioni ex art. 2479, in Riv. Dir. comm., 2006, 1-3, p. 295; PERRINO M., La " rilevanza del socio" nella s.r.l .: recesso , diritti particolari, esclusione, in Giur. Comm., 2003, 6, p. 832; MAUGERI M., Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?, in Riv. Soc., 2004,6,p.1491; ROSSI M., Appunti in tema di particolari diritti dei soci di s.r.l., in RDC, 2012, 5, p. 468; PATTI A., I diritti dei soci e l'assemblea nella nuova disciplina della Sr.l., in Le Società, 2005, 4, p. 440; GUGLIELMO R., SILVA M., I diritti particolari del socio- Vicende della partecipazione tra regole legali e autonomia statutaria, Studio del CNN n.138-2011/I, p.

6).

336 PERRINO M., op. cit., p. 832.

337 DACCÒ A., op. cit., p. 396 «i diritti in questione ineriscono alla posizione organizzativa del socio nell’ambito

della società e incidono sull’agire societario e sul ruolo che il socio ha nell’ambito della dello stesso e, di conseguenza, sul ruolo che anche gli altri soci hanno nella società. La clausola che li prevede non potrà, quindi, non acquisire una valenza organizzativa: essa, infatti, attraverso il riconoscimento di diritti particolari sul piano dell’amministrazione e/o della distribuzione degli utili, stabilisce regole di funzionamento del gruppo.»

338 MAUGERI M., Quali diritti particolari per il socio … op. cit.,p. 1485.

339 Come rileva ROSSI M., Appunti in tema di particolari diritti dei soci … op. cit., p. 472 340 GUGLIELMO R., SILVA M., I diritti particolari del socio... op. cit., p. 6.

341MAUGERI M., op. cit.,p. 1491.

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