LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER ATTI DI GESTIONE
4.4 Il rapporto di solidarietà tra soci e amministrator
Un ulteriore requisito di applicazione dell’articolo 2476, comma 7 c.c. è rappresentato dalla solidarietà risarcitoria tra soci e amministratori.
L’incipit della norma, «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori…», chiarisce che tra soci gestori e amministratori della società esiste un legame di solidarietà passiva per i danni recati alla società, i soci e i terzi. La disposizione, infatti, prevede che i soci non amministratori, che abbiano a vario titolo preso parte all’amministrazione della società, siano chiamati a rispondere in solido con gli amministratori.
Ciò comporta, conseguentemente, che da un lato che i soci non possono essere chiamati a rispondere per i danni cagionati, se non si configura una concorrente responsabilità in capo agli amministratori508; dall’altro, che il soggetto che agisce contro gli amministratori per il compimento di un atto dannoso, può agire anche nei confronti dei soci che abbiano deciso o autorizzato tale atto509.
505 MELI V., op. cit., p. 678. 506 ZANARDO A., op. cit., p. 527.
507 ABRIANI N., Commento sub art. 2476… op. cit., p. 380; ZANARDO A., op. cit., p. 527.
508 SEPE O., op. cit., p. 437; SANTOSUOSSO D., op. cit., p. 530; COLOMBO R., Prime pronunce in tema di
responsabilità del socio ex art. 2476, comma settimo c.c….op. cit., p. 162. In giurisprudenza Tribunale di Salerno,
9 marzo 2010.
116 In dottrina510 è stato sostenuto che il requisito di solidarietà non costituisca un carattere essenziale del regime di responsabilità dei soci, regolato dall’articolo 2476, comma 7 c.c.. Ciò in ragione della convinzione che nella S.r.l. sia possibile prescindere del tutto dalla presenza di un organo amministrativo formalmente separato dai soci, potendo l’atto costitutivo attribuire alla collettività la competenza per tutte le decisioni, anche di natura gestoria, della società. Secondo tale logica sarebbe possibile interpretare la norma in via estensiva, di modo da ritenere che nel caso in cui si sia provveduto alla nomina degli amministratori, i soci sono chiamati a rispondere solidalmente con essi; qualora non sia stato istituito l’organo amministrativo, i soci rispondono della propria attività in via esclusiva.
Tuttavia tale conclusione trova fondamento su una premessa non convincente. Ed infatti, come già evidenziato, si ritiene che, anche qualora l’atto costitutivo abbia investito tutti i soci della funzione amministrativa, nella S.r.l. è sempre necessaria la presenza di un organo amministrativo formalmente e giuridicamente separato dai soci. A tal proposito, è stato osservato511 che il cumulo in capo ai medesimi soggetti della qualità di socio e della carica di amministratore non determina il venir meno della diversità dei ruoli. Nel caso in cui il socio sia, allo stesso tempo, amministratore risponderebbe non già ai sensi del penultimo comma dell’articolo 2476 c.c., ma ai sensi di quelli precedenti; nel caso in cui non siano stati nominati gli amministratori, il socio lo sarebbe di fatto, rispondendo a tale titolo e comunque non in base alla norma in questione, che presuppone un intervento esecutivo degli amministratori.
La responsabilità degli amministratori si configura, dunque, come presupposto necessario e imprescindibile perché si prospetti una responsabilità per mala gestio in capo ai soci, dal momento che non è possibile spostamento la responsabilità degli amministratori interamente in capo ai soci512.
Riguardo ai soggetti legittimati a far valere la responsabilità del socio che abbia deciso o autorizzato l’atto dannoso, il penultimo comma dell’articolo 2476 c.c. configura la responsabilità dei soci «ai sensi dei commi precedenti», con ciò intendo che valgono le medesime regole di legittimazione attiva dettate per la responsabilità degli amministratori. In particolare, la relativa azione può essere promossa dal singolo socio, indipendentemente dall’ammontare della partecipazione detenuta, ma anche dalla società; per la responsabilità nei confronti dei terzi o degli altri soci, l’azione risarcitoria può essere fatta valere dai soci o dai terzi che abbiano subito un danno diretto. Inoltre, l’articolo 146 della legge fallimentare stabilisce che, in caso di fallimento, spetta al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, esercitare l’azione di responsabilità contro i soci. Si veda ZANARONE G., op. cit., p. 1134; ABRIANI N., Commento sub art. 2476… op. cit., p. 380; TOMBARI U., op. cit., p. 724; AMBROSINI S., op. cit., p. 1605; CAGNASSO O., L’ “attività preparatoria”
della gestione affidata ai soci di s.r.l. e l’attribuzione della relativa responsabilità, in Il diritto delle società oggi, innovazione persistente (studi in onore di Giuseppe Zanarone), P. Benazzo- M. Cera- S. Patriarca, 2011, p. 372.
510 PATRIARCA S., op. cit., p. 1194. 511 SANTOSUOSSO D., op. cit., p. 530.
512 SEPE O., op. cit., p. 437; GIUFFRIDA G., op. cit., p.408. Contra LUCIANO A., op. cit., p.425, il quale ritiene
che non siano imputabili agli amministratori i pregiudizi derivanti da condotte interamente realizzate dai soci. Secondo l’Autore Soci e amministratori rispondono solidalmente di un determinato pregiudizio solamente se questo è stato in qualche modo co-determinato dalla condotta sia dei primi che dei secondi.
117 La disposizione dell’articolo 2476, comma 7 c.c., infatti, presuppone l’intervento congiunto dei soci e degli amministratori: i soci devono essere intervenuti in via preliminare, autorizzando o decidendo il compimento dell’atto; gli amministratori devono aver compiuto tale atto, o prendendo parte all’ideazione dell’operazione poi autorizzata dai soci, o dando concretamente esecuzione all’operazione da essi decisa513.
La sola decisione di porre in essere un’operazione non è di per sé in grado di produrre degli effetti, perché è sempre necessario un intervento da parte degli amministratori, volto a dare attuazione a quella decisione514.
La norma in esame non trova, quindi, applicazione nei casi in cui le decisioni gestorie attribuite, dalla legge o dall’atto costitutivo, alla competenza esclusiva dei soci siano self-executing, non necessitino, cioè, di una successivo intervento di attuazione da parte degli amministratori, come quella di approvazione del bilancio, di distribuzione degli utili o di nomina delle cariche sociali515; ma anche nei casi in cui il socio abbia direttamente, senza la collaborazione esecutiva dell’amministratore, posto in essere un’operazione gestoria, in virtù di particolari diritti amministrativi attribuitigli dall’atto costitutivo516.
È anche vero che al di fuori di questi casi, è difficile ipotizzare che i soci siano chiamati a rispondere di atti dannosi per la società, i soci e i terzi, alla cui realizzazione non abbiano concorso gli amministratori. Ad essi, infatti, spetta il potere di rappresentare la società e, quindi, di impegnarla nei confronti dei terzi517.
La responsabilità dei soci di cui all’articolo 2476, comma 7 c.c. può, dunque, essere definita come responsabilità da “concorso nella gestione”518: i soci, potendo esercitare, anche in forma extraistituzionale, un’influenza sugli amministratori mediante la decisione o l’autorizzazione del compimento di un atto, sono chiamati a rispondere di una responsabilità decisionale; gli amministratori, il cui intervento è sempre necessario al fine di dare concreta attuazione all’operazione decisa o autorizzata, sono chiamati a rispondere per il compimento dell’atto dannoso.
513 ZANARONE G., op. cit., p. 1125; RORDORF R., op. cit., p. 1183; SEPE O., op. cit., p. 437. In giurisprudenza
Tribunale di Salerno, 9 marzo 2010.
514 RORDORF R., op. cit., p. 1184.
515 ZANARONE G., op. cit., p. 112, il quale ritiene che «sarebbe inimmaginabile una responsabilità dei soci per
atti che non rientrassero comunque nella competenza decisoria degli amministratori»; ZANARDO A., op. cit., p. 507.
516 RORDORF R., op. cit., p. 1184; LUCIANO A., op. cit., p.425. 517 ZANARDO A., op. cit., p. 505.
118 La responsabilità degli amministratori e quella dei soci si fondano su presupposti diversi e non si configurano, pertanto, come fungibili e alternative519: la prima può sussistere indipendentemente dalla seconda, ma la seconda non può prescindere dalla prima, essendo rispetto ad essa accessoria520.
Da tale rapporto di corresponsabilità discende che gli amministratori, che abbiano agito su impulso di una decisione o autorizzazione dei soci, non possono essere considerati irresponsabili per l’attività esecutiva loro imputabile521.
Gli amministratori, infatti, non sono obbligati a dare supinamente seguito alle decisioni o autorizzazioni dei soci, permanendo in capo ad essi il diritto di contravvenire alla indicazioni di questi, nel caso in cui ritengano che da esse possa derivare un danno per la società, i soci o i terzi522.
In capo agli amministratori grava un dovere-potere di controllo dell’operato degli altri amministratori e di quello dei soci. Se, pertanto, ritengano che l’atto deciso o autorizzato possa essere fonte di danno, devono astenersi dal suo compimento ed informarne i soci, chiedendo di effettuare le necessarie modifiche e, al limite, impugnare la decisione stessa523. In tali casi si può ritenere che agli amministratori spetti l’onere di spiegare i motivi per i quali non intendono eseguire una decisione dei soci o rinunciano a compiere un atto da essi autorizzato, anche al fine di tutelarsi da eventuali azioni della maggioranza per mancata ottemperanza alle istruzioni impartite524.
E inoltre, qualora ai soci siano state attribuite competenze gestorie, agli amministratori spetta il compito di svolgere un’attività istruttoria alle decisioni dei soci, volta ad acquisire e fornire loro tutti gli elementi di cui necessitano per assumere decisioni consapevoli. Gli amministratori, quindi, possono essere chiamati a rispondere, oltre che per l’esecuzione di atti pregiudizievoli decisi o autorizzati dai soci, anche per non aver adeguatamente predisposto tutte le informazioni necessarie all’assunzione di una scelta consapevole da parte dei soci. In tali circostanze, alla responsabilità degli amministratori si somma quella dei soci, qualora questi, pur ritenendo
519 IRACE A., op. cit., p. 189 chiarisce che la responsabilità dei soci non deve essere equiparata a quella degli
amministratori, ma si affianca a quella di questi ultimi.
520 ZANARDO A., op. cit., p. 504; MELI V., op. cit., p. 672; ZANARONE G., op. cit., p. 1124; TOMBARI U.,
op. cit., p. 720; GIUFFRIDA G., op. cit., p. 407. Tribunale di Salerno, 9 marzo 2010.
521 MELI V., op. cit., p. 672; RORDORF R., op. cit., p. 1184.
522 ZANARDO A., op. cit., p. 515; MELI V., op. cit., p. 673; PICCINNINI G., op. cit., p. 459; LENER R., TUCCI
A., op. cit., p. 291
523 PICCINNINI G., op. cit., p. 460. 524 MELI V., op. cit., p. 673.
119 insufficienti o non adeguate le informazioni acquisite, non ne abbiano richiesto un’integrazione, al fine di operare una scelta gestionale consapevole525.