1.8 La gestione esclusiva degli amministrator
1.8.4 L’interpretazione innovativa
La portata effettivamente innovativa del primo comma dell’articolo 2475 c.c. si può cogliere solo attraverso una lettura che non si limiti a interpretare il novellato articolo in funzione della vecchia disciplina162, ma che, al contrario, si spinga a ripensare le norme vigenti alla luce del
Führerprinzip163.
Non può essere sottovaluto il dato letterale della norma, che richiama pedissequamente il principio dettato dall’articolo 2380-bis c.c. per le S.p.a.. Il principio per il quale “la gestione
dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori” va interpretato nella S.r.l. negli stessi
termini in cui avviene nella S.p.a.164: nel modello azionario l’uso dell’avverbio esclusivamente
162 CALVOSA L., op. cit., p. 799.
163 SPOLIDORO M., op. cit., p. 253. Così l’Autore definisce sinteticamente il principio di esclusività della gestione
degli amministratori.
36 ha la portata di escludere che chiunque, al di fuori degli amministratori, possa essere investito del potere di gestire la società.
Questa interpretazione, che si in contrappone alla sopra citata tesi riduzionista165, tiene in considerazione anche gli obiettivi perseguiti dal legislatore del Codice della crisi e dell’insolvenza: nello spirito della prevenzione ed eventuale corretto governo della crisi che ispira la riforma, si rende indispensabile raffrontarsi con un interlocutore qualificato166, qual è l’organo amministrativo, e non con una pluralità confusa di soci, ciascuno dei quali persegue spesso i propri “obiettivi perversi”167.
L’organo amministrativo si rende essenziale, quale unico interlocutore, non soltanto con riferimento all’implementazione di adeguati assetti organizzativi, attività questa che costituisce solo una parte dell’attività di gestione168, ma in generale per l’intera gestione dell’impresa, che riguarda tutte le operazioni necessarie ai fini dell’attuazione dell’oggetto sociale169.
È proprio nel compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale che si sostanzia la gestione dell’impresa societaria, è proprio tale inciso che deve essere assunto quale chiave di lettura del nuova primo comma dell’articolo 2475 c.c.: questo induce a interpretare la norma nel senso di attribuire solamente agli amministratori la gestione dell’impresa, che si compone dell’esecuzione di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.170
In questo modo viene superata anche quella separazione artificiosa171 tra il settore organizzativo e il settore operativo della gestione172.
165 ABRIANI N., ROSSI A., op. cit., p. 400. Secondo gli Autori questa interpretazione non consente la
sopravvivenza delle norme che legittimano la distribuzione della competenza gestoria tra soci e amministratori nella S.r.l.
166 CALVOSA L., op. cit., p. 800.
167 LUCIANO A, La gestione della s.r.l nella crisi pre-concorsuale, in Riv. Soc., 2017, 2-3, p. 6 (in banca dati De
Jure). Per l’Autore l’attribuzione di competenze gestorie ai soci di S.r.l. incrementa il rischio che in una situazione di “crisi pre-concorsuale” siano perseguiti i loro obiettivi perversi.
168 SPOLIDORO M., op. cit., p. 263. L’Autore sostiene che l’attività di gestione non si esaurisce nella
predisposizione di un adeguato assetto organizzativo, perché «il primo dovere di chi amministra un’impresa consiste nel compiere le operazioni che rientrano nell’oggetto della stessa. Insomma, per fare un esempio, gli amministratori di una società che abbia per oggetto la fabbricazione e lo smercio di tessuti debbono in primo luogo organizzare i fattori produttivi dei tessuti, curare i rapporti con i clienti e i finanziatori, organizzare i canali distributivi, provvedere alla promozione delle vendite e al marketing, perché in ciò consiste principalmente l’oggetto della gestione loro affidata, mentre il farlo in modo organizzativamente razionale riguarda in linea di principio il “come” tale attività si svolge.» E ancora «Resterebbe intesa una considerazione ovvia, vale a dire che la gestione è composta di molte decisioni diverse, orientate alla crescita e al guadagno, comprendendo operazioni e decisioni irriducibili ai profili che trovano accoglienza nel nuovo testo dell’art. 2086».
169 CALVOSA L., op. cit., p. 801.
170 CALVOSA L., op. cit., p. 801. L’Autrice rileva che l’inciso relativo al compimento delle operazioni necessarie
per l’attuazione dell’oggetto sociale, seppur non richiamato dall’articolo 2086 c.c., è comunque contenuto in tutte le norme relative agli assetti organizzativi societari.
171 MONTALENTI P op. cit., p. 955. L’autore parla di “interpretazione ortopedica”.
172 SPOLIDORO M., op. cit., p. 271. L’Autore mostra diffidenza riguardo questa separazione, ritenendo che non
37 L’interpretazione meno conservativa individua, nella previsione di estendere alla S.r.l. il principio di esclusività della gestione, il tentativo del Legislatore del CCII di riaccostare sul piano della governance il modello della società a responsabilità limitata a quello della S.p.a.173, dotandola di regole più rigide, in maniera coerente rispetto a quel processo di riavvicinamento già iniziato, sotto il profilo finanziario, con la disciplina delle PMI174.
Ulteriore conferma del tendenziale riavvicinamento al modello della società azionaria, si trae dall’introduzione nella disciplina della S.r.l. di istituti quali la denuncia al tribunale di gravi irregolarità commesse dagli amministratori ex art. 2409 c.c., la legittimazione dei creditori sociali ad esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, la ripartizione di responsabilità tra organo delegante e organo delegato. Si tratta di disposizioni che, anche in mancanza di espressa indicazione, trovavano già applicazione nella disciplina della S.r.l., ma che il CCII ha codificato per la disciplina della stessa.
Questi interventi legislativi sembrano significare che il Legislatore si sia reso conto di avere fatto eccessivo affidamento nella capacità dei soci di S.r.l. di regolarsi adeguatamente175, in via negoziale nei rapporti reciproci e in quelli esterni, e di adattare il tipo societario alle necessità concrete176, e conseguentemente abbia compresso l’autonomia statutaria, in particolare in materia di gestione dell’impresa177.
Questa “restaurazione” potrebbe segnare un ritorno alla situazione anteriore al 2003178, invertendo la direzione assunta dalla riforma che aveva inteso perseguire l’obiettivo di emancipare la S.r.l. dal modello della S.p.a., dotando la prima di regole di governance più flessibili rispetto alla seconda. Parte della dottrina ha ritenuto che questo “ritorno al passato” sia avvenuto troppo velocemente, in quanto non si sono saggiati fino in fondo gli effetti scaturenti dalla riforma del 2003179.
173 ARATO M., op. cit., p. 79 . L’Autore ritiene che questo sia l’obiettivo del legislatore.
174 CALVOSA L., op. cit., p. 800; BENAZZO P., Il codice della crisi… op. cit., p. 300 ; anche DI CATALDO V.,
ROSSI S., op. cit., p. 748. Secondo l’Autore, l’apertura delle S.r.l. PMI al capitale di rischio rende necessario l’introduzione di standard più rigorosi sul piano della governance, del sistema dei controlli e dell’informazione societaria.
175 ROSSI A., La legge delega per la riforma delle discipline della crisi d ’ impresa: una
prima lettura, in Società, 2017, 12, p. 1385.
176 RIOLFO G., op. cit., p. 442.
177 DI CATALDO V., ROSSI S., op. cit., p. 748. Anche AA.VV., Diritto commerciale. Una conversazione,
Bologna, 2019, ed. digit., Capitolo quarto: Le riforma del diritto societario e della crisi d’impresa. Gli Autori ritengono che il “mito” dell’autonomia statutaria vada rivisto, perché l’ampia autonomia statutaria che la S.r.l. conosce con la riforma del 2003 ha reso estremamente labile la disciplina e ambiguo il modello, così da indurre la prassi a preferire riprende i principi e le regole più rigide del modello della società per azioni.
178RIOLFO G., op. cit., p. 422.
179ABETE L., La “bozza Rodorf”: l’impatto delle innovazione prefigurate in ambito societario, in il Fallimento
2016, 10, p. 1133; DI CATALDO V., ROSSI S., op. cit., p. 749. L’Autore ritiene che si sarebbe dovuto attendere un’analisi empirica completa degli effetti, prima di operare una così brusca modifica.
38 La dottrina180 prospetta che, da qui in avanti, il flusso d’influenza di disciplina, che fino ad ora aveva assunto una direzione univoca (poiché era la disciplina della S.r.l. a modellarsi su quella della società azionaria), possa diventare bidirezionale e che, in tema di gestione dell’impresa e di responsabilità di amministratori e soci, si verifichi una crescente ibridazione dei due modelli di società di capitali.
Le due discipline, non più alternative tra loro, potrebbero influenzarsi vicendevolmente e avvicinarsi sempre di più, realizzando un processo di “detipizzazione dei tipi societari”, che avrebbe quale esito quello dell’emersione di un unico modello capitalistico181.
180 CALVOSA L., op. cit., p. 801.
181 CALVOSA L., op. cit., p. 801. BENAZZO P., Il codice della crisi… op. cit., p. 280 ritiene pericolosamente
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