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Configurabilità di categorie di quote

I DIRITTI PARTICOLARI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE

3.6 Il trasferimento dei particolari diritt

3.6.1 Configurabilità di categorie di quote

La questione relativa alla trasferibilità dei particolari diritti unitamente alla partecipazione sociale solleva l’ulteriore dibattito dell’ammissibilità di quote dotate di particolari diritti. Si tratta di capire se, nella disciplina della S.r.l., l’atto costitutivo possa prevedere che i particolari diritti possano essere oggettivamente collegati alla partecipazione sociale, piuttosto che alla persona del socio, o addirittura categorie di quote, alle stregua delle categorie di azioni. È stato osservato442 che l’attribuzione a un socio di diritti particolari non determina automaticamente la configurazione di partecipazioni di categoria differenziate. A tale risultato si perviene soltanto per il tramite di un’espressa previsione statutaria, che chiarisca che la prerogativa è connessa alla quota e non alla persona del socio, regolando anche la sorte dei particolari diritti in caso di trasferimento della partecipazione. Tuttavia il riconoscimento di un particolare diritto al socio vale sempre a diversificare il contenuto della sua partecipazione da quella degli altri443. Pertanto, come è stato affermato444, i particolari diritti attribuiti al socio

danno in ogni caso vita, se non a categorie di quote, ad una sorta di golden share.

Un’interpretazione letterale della norma, che prevede espressamente che i particolari diritti siano attribuiti a singoli soci, induce ad escludere che l’autonomia privata possa legare gli stessi alla partecipazione, in quanto la creazione di categorie di quote determinerebbe una perdita del collegamento con la persona del socio445.

La possibilità di creare categorie di quote, inoltre, sembra preclusa dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al D. lgs. n. 6 del 2003, nella quale si legge che si è ritenuto «coerente con le caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata … non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbero una loro oggettivizzazione e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio richiesta dal primo comma, lettera a, art. 3 della legge di delega». Il rilievo personalistico della partecipazione di S.r.l. non consente di parlare di categorie di quote, potendosi tuttalpiù parlare di «categorie di soci»446. Tuttavia, in virtù dell’ampia autonomia statutaria che caratterizza la disciplina della S.r.l., la dottrina447 ha ritenuto che l’atto costitutivo sia libero di creare quote speciali, legando i privilegi patrimoniali e amministrativi alla partecipazione, e di stabilirne il contenuto. Invero la

442 SANTUS A., DE MARCHI G., op. cit., p. 100. Dello stesso parere CAGNASSO O., La partecipazione…op.

cit., p. 141; MAUGERI M., op. cit., p. 1492;

443 MAUGERI M., op. cit., p. 1493.

444 SANTUS A., DE MARCHI G., op. cit., p. 100.

445 ZANARONE G., op. cit., p. 517; PINNARÒ M., op. cit., p. 1501; GUGLIELMO R., SILVA M., op. cit., p. 7;

GUGLIELMO R., op. cit., p. 619.

446 SANTAGATA R., op. cit., p. 286.

447 DACCÒ A., op. cit., p. 402; SANTUS A., DE MARCHI G., op. cit., p. 101; NOTARI M., op. cit., p. 333 e ss;

CAGNASSO O., La partecipazione…op. cit., p. 140; PINNARÒ M., op. cit., p. 1499; PALMIERI G., op. cit., p. 903; ABETE L., op. cit., p. 302.

99 preclusione di tale possibilità determinerebbe un restringimento dell’autonomia statutaria, contrario ai principi ispiratori della riforma del 2003. Inoltre non esiste un divieto normativo alla creazione di partecipazioni fornite di diritti particolari448.

La facoltà di dare vita a quote dotate di particolari diritti incontra, ad ogni modo, limiti relativi al contenuto e alla struttura della partecipazione di S.r.l.. Riguardo ai primi, si tratta degli stessi limiti previsti dall’ordinamento generale e dalla disciplina della S.r.l. cui si è fatto cenno nella trattazione dell’aspetto oggettivo dei diritti particolari; in merito ai secondi, si fa riferimento al divieto sancito dall’articolo 2468, comma 1 c.c. «le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni», dal quale discendono il divieto di incorporare le partecipazioni in titoli rappresentative e il divieto di standardizzazione della partecipazione449.

È necessario rilevare che in dottrina450, pur ammettendosi che i diritti particolari siano collegati alla partecipazione, si esclude che l’atto costitutivo possa configurare «categorie di quote», intese nell’accezione di categorie di azioni di cui all’articolo 2348, comma 2 c.c., in tema di S.p.a. In questi termini, sarebbe preclusa la possibilità di creare quote standardizzate tra loro uguali, ma diverse dalle altre per la presenza di particolari diritti.

Il dibattito relativo alla configurabilità di quote privilegiate incide sulla questione della trasmissibilità dei diritti particolari.

Se, infatti, si aderisce alla tesi che ammette che l’atto costitutivo possa attribuire tali privilegi alla partecipazione, si deve ritenere superato ogni problema relativo alla titolarità del particolare diritti nel caso di trasferimento della partecipazione. Ed infatti la nozione di categoria presuppone che i diritti particolari siano collegati alla quota, così che il trasferimento della partecipazione determina il trasferimento dei diritti451, i quali spetterebbero, di volta in volta, al titolare della partecipazione452.

Pertanto, in assenza di diversa previsione statutaria, la regola di default prevede che i particolari diritti siano strettamente legati alla persona del socio e che non possano circolare unitamente alla partecipazione; tale regola, tuttavia, deve considerarsi derogabile453, potendo l’atto costitutivo configurare partecipazioni speciali, il cui contenuto comprende, oltre i diritti sociali spettanti in via ordinaria e proporzionale a tutti i soci, anche tali diritti particolari.

448 PALMIERI G., op. cit., p. 903; CAGNASSO O., La partecipazione…op. cit., p. 140 . 449 NOTARI M., op. cit., p. 337.

450 NOTARI M., op. cit., p. 336; CAGNASSO O., La partecipazione…op. cit., p. 141; PALMIERI G., op. cit., p.

906. A favore della creazione di categorie di quote nella S.r.l. SANTUS A., DE MARCHI G., op. cit., p. 100; ABETE L., op. cit., p. 302; CALVOSA L., Azioni e quote riscattabili... op. cit., p. 1331.

451 MAUGERI M., op. cit., p. 1494.

452 SANTUS A., DE MARCHI G., op. cit., p. 100.

100 Sembrerebbe, allora, opportuno distinguere il caso in cui i diritti particolari in questione siano relativi alla distribuzione degli utili da quello in cui tali prerogative abbiano contenuto amministrativo454.

Nella prima ipotesi, i soci possono orientarsi per la libera circolazione del diritto unitamente alla partecipazione, dal momento che il particolare diritto non è necessariamente connesso alle caratteristiche personali del socio.

Nella seconda, se si considera che spesso le prerogative relative alla partecipazione all’amministrazione della società sono connesse a capacità e qualità personali del socio, si deve concludere che l’autonomia statutaria non possa autorizzare la libera cedibilità del diritto amministrativo unitamente alla cessione della partecipazione.

Nel caso in cui lo statuto preveda la creazione di quote privilegiate, legando i particolari diritti alla partecipazione e non alla persona del socio, il trasferimento della quota privilegiata soggiace alla regola di unanimità dei consensi di cui all’articolo 2468, comma 4 c.c., dal momento che il trasferimento della titolarità della partecipazione integra l’ipotesi di modifica soggettiva dei particolari diritti. Dato la natura dispositiva della regola, tuttavia, lo statuto può derogare al principio unanimistico e prevedere che la circolazione delle quote dotate di particolari diritti avvenga liberamente, ovvero che sia subordinata ad una clausola di prelazione o di gradimento455.

In merito alla formazione della volontà, poi, l’autonomia statutaria può riprodurre il meccanismo previsto dall’articolo 2376 c.c. nel caso in cui i diritti delle categorie di azioni siano pregiudicati da una deliberazione assembleare456: l’atto costitutivo potrebbe prevedere che le modifiche delle partecipazioni speciali, quale modifica dell’atto costitutivo, siano decisi dai soci a maggioranza, con il necessario consenso della maggioranza dei soci titolari di tali partecipazioni privilegiate.

454 MAUGERI M., op. cit., p. 1494. Tale impostazione è stata criticata da SANTAGATA R., op. cit., p. 304.

Secondo l’Autore, infatti, la distinzione fondata sul contenuto, amministrativo o patrimoniale, sarebbe discutibile sul piano sostanziale e priva di riscontro testuale. L’Autore riporta l’esempio di un particolare diritto in sede di distribuzione degli utili, dovuto al particolare prestigio o all’importanza delle qualifiche professionali del socio titolare del diritto speciale.

455 SANTUS A., DE MARCHI G., op. cit., p. 101. Contra GUGLIELMO R., SILVA M., op. cit., p. 7, secondo i

quali, nel caso in cui si ammettesse la configurabilità di categorie di quote, le regole di circolazione e modificabilità devono essere diverse da quelle previste dall’articolo 2468, comma 3 c.c., in ragione dell’eccezionalità della regola. Secondo ROSSI M., op. cit., p. 500 le quote privilegiate circolano secondo la medesima disciplina di circolazione cui sono soggette le altre quote, di cui agli articoli 2469 e 2470 c.c.

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3.7 I particolari diritti relativi all’amministrazione della società alla luce del