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CHI NON CONNETTE PAGA: LA RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE DI SERVIZI ADSL

di Giorgia Trentini

IL CASO

In data 11 agosto 2009 la società Alfa, svolgente attività di progettazione architettonica ed urbanistica, stipula un contratto di utenza telefonica comprendente la fornitura del servizio Internet con Vodafone, per il tramite di Gamma, agente autorizzato a raccogliere le sottoscrizioni presso il pubblico.

Data la natura dell’attività lavorativa di Alfa, che postula la necessità di poter contattare i clienti, e di essere da questi contattata, Alfa chiede espressamente che il passaggio dal vecchio gestore telefonico (Telecom) al nuovo avvenga senza soluzione di continuità. Ciononostante per un periodo di 46 giorni (dal 9 ottobre al 24 novembre 2009) Alfa si ritrova impossibilitata ad accedere alla rete telefonica, e per un periodo di 43 giorni (dal 12 ottobre al 24 novembre) anche alla rete Internet.

Per queste ragioni Alfa cita in giudizio Vodafone e Gamma affinché ne vengano accertati i profili di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.

Nel resistere, Vodafone evidenzia come la procedura di portabilità delle linee telefoniche e di accesso ad Internet da un operatore all’altro avvenga, in virtù di un protocollo di intesa tra compagnie telefoniche, nel rispetto di tre successivi passaggi: il nuovo operatore richiede l’importazione della linea; quindi il vecchio operatore notifica al nuovo l’imminente distacco di essa; infine la linea viene disattivata, e si può procedere alla sua nuova attivazione presso il nuovo operatore. Nella specie Vodafone lamenta che Telecom abbia omesso il secondo passaggio della procedura appena descritta; così evidenziandone profili di responsabilità non secondari nel ritardo nell’attivazione della linea presso il nuovo operatore. Conseguentemente Vodafone chiama in causa Telecom.

E’ possibile scandire il percorso argomentativo del giudice nella sentenza in esame in tre differenti passaggi: anzitutto il giudice si pronuncia sulle questioni di rito proposte da Gamma e Telecom; quindi valuta i diversi profili di responsabilità ascrivibili alle convenute e alla terza chiamata; infine si occupa del profilo del risarcimento del danno, saggiando i danni patiti da Alfa effettivamente risarcibili, e condannando al pagamento di questi ultimi convenute e terza chiamata.

Le tappe di un simile iter che maggiormente ci interessano sono proprio la seconda e la terza, e per meglio comprendere la natura della responsabilità con cui convenute e terza chiamata sono chiamate a rispondere del danno è opportuno iniziare la descrizione del percorso seguito dal giudice proprio dal terzo ed ultimo dei passaggi appena enucleati: quello del risarcimento del danno.

Nell’atto di citazione Alfa chiede che le convenute siano condannate al risarcimento delle seguenti voci di danno: le spese sostenute per l’adeguamento della propria strumentazione ai servizi offerti da Vodafone; il decremento del fatturato nel periodo di interruzione delle linee; il danno da sospensione del servizio; ed infine, il danno determinato dalle difficoltà sopportate da dipendenti e consulenti per ovviare alla mancata accessibilità alle linee telefonica e telematica.

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Delle quattro distinte voci di danno lamentate da parte attrice, il giudice arriverà a riconoscere la risarcibilità di due.

Il danno da decremento del fatturato non è infatti considerato adeguatamente provato: parte attrice ha omesso di produrre in giudizio il bilancio relativo all’esercizio 2009, insieme con i bilanci degli esercizi precedenti; e solo dal raffronto di simili documenti il giudice considera che una simile voce di danno possa essere adeguatamente dimostrata. Inoltre, se nella propria memoria parte attrice sembra distinguere il danno da c.d. “sospensione del servizio” dal danno patito da dipendenti e consulenti che hanno dovuto ovviare alla mancata accessibilità alle linee telefonica e telematica, il giudice afferma che il danno da “sospensione del servizio” si sostanzia, nel caso de quo, proprio nei “disagi subiti e nelle spese sostenute in conseguenza dell’inutilizzabilità delle linee”. Ecco, quindi, le voci di danno considerate adeguatamente provate dal giudice:

1- anzitutto le spese sostenute da Alfa per l’adeguamento del proprio sistema informatico ai servizi offerti da Vodafone (€ 3.6000,00), e per l’acquisto di un nuovo router (€ 65,00), per un totale di € 3.665,00; danno evidentemente patrimoniale, qualificato come danno emergente;

2- quindi il danno da “sospensione del servizio” quantificato con valutazione equitativa, sulla base del rinvio operato dall’art.2056 Cod. civ. all’art. 1226 Cod. civ., nella somma di € 15.000,00; danno che, nonostante la scarsa chiarezza delle parole del giudice sul punto e di cui si darà conto oltre in sede di analisi critica alla sentenza, deve essere considerato in parte come non patrimoniale (i disagi), ed in parte come patrimoniale di natura di danno emergente (le spese sostenute in conseguenza dell’interruzione delle linee).

Dopo aver chiarito le voci di danno riconosciute dal giudice, e pertanto risarcibili, è opportuno concentrarsi sull’ascrizione di tali voci a convenute e terza chiamata; e sulla natura della responsabilità con le quali esse sono chiamate a rispondere. Se infatti, la somma di € 3.665,00 è dovuta dalle società responsabili con procedimento logico lineare e non censurabile; qualche perplessità in più lascia l’attribuzione degli € 15.000,00. Ma veniamo con ordine, analizzando dapprima l’attribuzione della prima voce di danno, e poi della seconda.

Per quanto riguarda la somma di € 3.665,00 sono chiamate a rispondere, in solido tra loro, ed in parti uguali nei rapporti interni, Vodafone, a titolo contrattuale, e Gamma, a titolo extracontrattuale.

In particolare, Vodafone è chiamata a rispondere a titolo contrattuale in quanto, ex art. 1218 Cod. civ., non è riuscita a dimostrare che l’inadempimento “è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Le difese di Vodafone sono essenzialmente due:

1- anzitutto, il periodo di interruzione delle linee rientrerebbe nelle tempistiche indicate nella “Carta del Cliente”;

2- in secondo luogo, il ritardo nell’attivazione del servizio sarebbe da ascrivere alla condotta negligente di Telecom, il precedente operatore, che, in spregio dei protocolli di intesa siglati tra compagnie telefoniche, non avrebbe proceduto alla notifica a Vodafone dell’imminente distacco delle linee.

Le motivazioni con cui il giudice respinge le suddette argomentazioni sono chiare: 1- quanto alla “Carta del Cliente”, non è provato che essa sia stata effettivamente consegnata ad Alfa; ed anche se lo fosse stata, le specifiche assicurazioni sulla continuità nell’accesso ai servizi prestate da Gamma per conto di Vodafone superano e

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rendono inefficaci le condizioni di un simile documento. E’ innegabile, infatti, che tra Vodafone e Gamma sussista un rapporto ascrivibile alla sfera dell’art.1228 Cod. civ., e come pertanto Vodafone debba rispondere del fatto colposo del proprio ausiliario Gamma;

2- quanto al comportamento negligente di Telecom che avrebbe influito sul ritardo nell’attivazione delle linee, se è vero che Telecom non possa andare esente da rimproveri di responsabilità (che fonderanno poi la sua responsabilità extracontrattuale in relazione alla seconda voce di danno), è altresì vero che ciò non scagiona Vodafone. Se infatti risulta provato il ritardo con cui Telecom ha notificato a Vodafone il distacco delle linee, risulta altresì provato che Vodafone era già a conoscenza di tale distacco prima di una simile notifica; e risulta contrario al grado di diligenza imposto dall’art. 1176, comma 2, Cod. civ. il comportamento di Vodafone, la quale ha colpevolmente lasciato trascorrere circa un mese tra la notifica di distacco (avvenuta in data 28 ottobre 2009) e la riattivazione dei servizi (verificatasi il 24 novembre 2009).

Chiamata a rispondere in solido con Vodafone è Gamma, la quale aveva espressamente rassicurato Alfa sulla conformità della di lei strumentazione ai servizi offerti da Vodafone.

Piuttosto chiara appare altresì la qualificazione della responsabilità di Gamma: essa è di natura extracontrattuale, in quanto tra Gamma ed Alfa non vi è rapporto contrattuale, il quale si instaura soltanto tra Alfa e Vodafone. Nel qualificare come extracontrattuale la natura della responsabilità di Gamma, il giudice non manca di prendere in considerazione una possibile responsabilità contrattuale “da contatto sociale” di quest’ultima (neppure ipotizzata da Alfa). Tale possibilità viene tuttavia scartata dal giudice: nell’attività di agenti e rivenditori autorizzati all’offerta di servizi telefonici non sono rinvenibili infatti obblighi di protezione posti dall’ordinamento a tutela degli utenti: la mancanza di simili obblighi conduce all’impossibilità di una loro violazione. La responsabilità di Gamma non può essere di natura contrattuale, ma soltanto extracontrattuale.

Per quanto riguarda, infine, la seconda voce di danno considerata risarcibile, ossia gli € 15.000,00, essa è da scrivere sia alle due convenute, che alla terza chiamata in causa. Esse sono chiamate a rispondere in solido; e per quel che concerne i rapporti interni nella misura del 40% Vodafone e Gamma, e del 20% Telecom.

Gamma continua a rispondere a titolo extracontrattuale, così come Telecom che, totalmente estranea al rapporto obbligatorio conclusosi, non può che rispondere a tale titolo. Ciò che appare quantomeno curioso è come, per la voce di danno in esame, anche Vodafone veda mutato il proprio titolo di responsabilità, che non sarà più contrattuale, ma anche per essa, aquiliano.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE II CIVILE

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