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IL COMMENTO 1 Introduzione

6. L'onere di provare di avere adempiuto l’obbligo informativo

La specifica obbligazione di informazione a carico dell'avvocato, non è un'obbligazione di mezzi, ma è una vera e propria obbligazione di risultato, in quanto l’interesse perseguito dal cliente-creditore di essere correttamente informato è realizzato per effetto del corretto adempimento dell'obbligo senza che, in questo caso, concorrano altri fattori, imprevedibili ed imponderabili, che esulino dalla sfera di controllo del professionista- debitore24.

20 G.Martinuzzi, La responsabilità dell'avvocato. Cenni generali, in La responsabilità civile dei

professionisti: medici, notai e avvocati, in Quad. Fond. Forense Bolognese, Bologna, 2004, pag.88:“All'adempimento di tale obbligo l'avvocato è tenuto prima, durante ed anche al termine dello svolgimento dell'incarico professionale, sia giudiziale, sia stragiudiziale. Prima, perché il cliente deve essere messo in grado di valutare l'entità del rischio giudiziario … , attraverso la preventiva conoscenza degli elementi di incertezza del suo caso”.

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Cass. Civ. 13.12.1969 n.3958, in Giustizia Civile, 1970, I, 404.

22 Cass. Civ. 26.03.1997 n.2661, in Massimario Giustizia Civile, 1997, 461.

23 Cass. Civ. 08.05.1993, n.5325, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1994, I, 266. Cfr. anche

Cassazione civile, sez. II, 12/10/2009, n. 21589, in Resp. civ. e prev., 2010, 6, 1324 (con nota di MUSOLINO), secondo cui: “Anche in caso di rinuncia o revoca del mandato, l'obbligo di informazione costituisce manifestazione del più generale dovere di diligenza professionale a cui l'avvocato è tenuto, verso il proprio cliente, per cui il professionista, sostituito da un nuovo difensore, deve comunque comunicare al nuovo difensore stesso l'avvenuta notifica degli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto”.

24 Cass. Civ, Sez. II sentenza 30 luglio 2004, n. 14597, in Giur. it. 2005, 1401 (con nota di PERUGINI) e

in rete: http://www.altalex.com/index.php?idnot=7585. “L'evidenziata natura della obbligazione assunta dal professionista come obbligazione di mezzi non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari, (ipotizzabili in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evidenziati parametri normativi) per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale attività, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli o persino sfavorevoli, determinando in tal modo un pregiudizio

rispetto alla situazione antecedente; il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere

consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo. Pertanto la valutazione in ordine all'adempimento o meno da parte dell'avvocato dell'obbligazione conseguente all'incarico professionale conferitogli non attiene al mero accertamento del mancato raggiungimento del risultato utile da parte del cliente, ma involge una indagine volta a verificare l'eventuale violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell'attività professionale e,

in particolare, del dovere di diligenza; nell'ambito di quest'ultimo sono ricompresi i doveri di

sollecitazione, di dissuasione ed in particolare di informazione, al cui adempimento il professionista è tenuto sia all'atto dell'assunzione dell'incarico che nel corso del suo svolgimento, evidenziando al cliente le questioni di fatto e/o di diritto rilevabili "ab origine" o insorte successivamente ritenute ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive di un rischio di effetti dannosi, invitandolo a fornirgli

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Il Tribunale di Pisa, nella sentenza in commento, aderendo all'orientamento sopra riferito, ha verificato come, nel caso sottoposto al suo esame, non fosse stata fornita alcuna prova del fatto che i clienti fossero stati informati dei rischi connessi all'esercizio dell'azione e che, in assenza di tale prova, dovesse ritenersi dimostrato l'inadempimento dei doveri derivanti dal mandato, che giustifica la richiesta di risarcimento dei danni. Anche sotto questo aspetto l'evoluzione giurisprudenziale è orientata nel senso di una sempre maggiore attenzione alle esigenze dei consumatori. Parallelamente a quanto avvenuto in campo medico25, si può sostenere che anche in ambito forense si sia affermata la necessità del consenso informato ed il principio della responsabilità da inadempimento degli obblighi informativi legati alla formazione del consenso.

In questa situazione, il rischio paventabile è che il cliente possa agevolmente sostenere che la perdita della lite sia la conseguenza immediata e diretta, non già della concomitanza dei fattori esterni più volte ripetuti, ma della sola insufficiente

informazione ricevuta dal proprio avvocato; e allora sarebbe probabilmente opportuno

che presso la classe forense si instaurasse la prassi virtuosa di fornire ai propri clienti informazioni scritte, le quali, se da un lato costituirebbero un efficace deterrente alla proliferazione di cause risarcitorie nei confronti degli avvocati, dall'altro fornirebbero al professionista un utilissimo strumento di tutela nell'ipotesi in cui l'azione risarcitoria fosse, nonostante tutto, intrapresa.

gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, ed anche sconsigliandolo dall'iniziare o proseguire una lite ove appaia improbabile un epilogo favorevole, e, anzi, probabile un esito negativo”.

25 Cassazione civile, sez. III, 19/09/2014, n. 19731, in Diritto & Giustizia 2014:“Il consenso informato,

ovvero l'esatta informazione sulle condizioni e sui rischi legati al trattamento sanitario, costituisce elemento strutturale dei contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario, e conseguentemente l'inadempimento del debitore della prestazione di garanzia è idoneo a ledere i diritti inviolabili della persona cagionando anche pregiudizi non patrimoniali”.

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IL DIFETTO DI COORDINAMENTO IN CHIRURGIA: LA RESPONSABILITÀ

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