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DA DIFENSORE A CONVENUTO: COME VALUTARE LA RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATO?

di Vera Perricone IL CASO

I signori F. avevano promosso contro la società Zeta un giudizio dinanzi la Sezione distaccata di Pontedera del Tribunale di Pisa, con il quale avevano chiesto al Tribunale: di accertare l'esistenza di un proprio credito di oltre 3 miliardi di lire nei confronti della

società convenuta; di accertare l'esistenza di un loro debito di poco più di 2 miliardi di lire nei confronti della stessa società convenuta; di dichiarare la compensazione legale tra le poste attive e passive per la quantità corrispondente; di condannare la società Zeta

al pagamento della differenza in favore di essi attori. Il Tribunale aveva rigettato la domanda.

I signori F. avevano quindi proposto appello avverso detta sentenza, avvalendosi del patrocinio degli avvocati AB e GG., quest’ultimo in qualità di domiciliatario. La Corte d'Appello aveva rigettato il gravame.

Risulta inoltre che l'avv. AB avesse assistito i signori F. in un precedente autonomo giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dai detti F., conclusosi con la declaratoria di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, con il conseguente rigetto delle domande proposte dai signori F. e con la loro condanna al pagamento delle spese di lite. Emerge infine che l'avv. AB aveva assistito i signori F. in un ulteriore giudizio da questi promosso ed avente ad oggetto azione di arricchimento senza causa, e ciò fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo la quale aveva rinunciato al mandato professionale.

Detto giudizio era poi stato definito con sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda, rilevando che i signori F. avrebbero dovuto proporre una diversa azione (e segnatamente il reclamo previsto dall’art.26 della legge fallimentare) per farsi indennizzare dal pregiudizio subito ai sensi dell'art.2042 c.c., e li aveva condannati al pagamento delle spese del giudizio.

La richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dagli avvocati. Il Tribunale, a seguito della disamina degli atti processuali depositati dagli attori e tenuto conto della non contestazione da parte dei convenuti del conferimento degli incarichi e dello svolgimento delle prestazioni, ha ritenuto dovuti i compensi per l’attività professionale svolta dagli avvocati e ha proceduto a liquidarli sulla base della tariffa professionale vigente al momento della conclusione dell’attività. La domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti nel giudizio sub I) e avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta negligente tenuta dall’avv. AB nella causa di opposizione all'esecuzione sub B). Il Tribunale: ha accertato il fatto generatore del danno (vale a dire l’errore nel quale era incorso l’avv. AB, il quale, mostrando di ignorare le intervenute modifiche delle norme del codice di procedura civile relative ai giudizi di opposizione all’esecuzione, aveva introdotto la causa con ricorso e non con citazione, così provocando la declaratoria di nullità assoluta dell’atto notificato con il conseguente rigetto dell’opposizione e la condanna degli opponenti signori F. al

pagamento delle spese di lite); ha ritenuto che l’errore del professionista non fosse

scusabile, dovendosi richiedere ad un avvocato di media esperienza la conoscenza delle

riforme del codice di rito; ha esaminato il merito della vicenda oggetto del giudizio sub

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(qualora, cioè, non fosse stata accertata la nullità dell’atto introduttivo del giudizio), il giudizio stesso avrebbe potuto avere esito favorevole ai signori F. (in altri termini il Tribunale ha riesaminato la vicenda per verificare se la condotta del professionista fosse

stata determinante ai fini della causazione dell’evento di danno); a seguito del detto

riesame, ha ritenuto che, anche qualora non vi fosse stato l’errore del professionista, con molta probabilità l’opposizione sarebbe stata rigettata nel merito; ha quindi affermato che, nonostante l’evidenza dell’errore in rito dell’avvocato, non potesse ritenersi provato che la parte avesse sofferto un danno a causa di detta condotta.

La domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta negligente tenuta dall’avv. AB nella causa di opposizione all'esecuzione.

Il Tribunale: ha preso atto della circostanza che il professionista non aveva offerto la prova di avere informato i propri clienti dei rischi connessi all’esercizio dell’azione, il cui esito, peraltro, mancando detta azione del requisito della residualità richiesto dall’art.2042 c.c., sin dall’inizio appariva certamente sfavorevole; ha ritenuto che, in assenza di tale prova, dovesse ritenersi dimostrato l’inadempimento dei doveri derivanti

dal mandato; ha ritenuto che il danno subito dai convenuti si sostanziasse nella somma

che gli stessi erano stati condannati a pagare a titolo di spese del giudizio.

Il Tribunale: ha condannato F. a pagare ai professionisti le somme liquidate a titolo di compenso professionale, compensandole parzialmente con la somma liquidata a titolo di

risarcimento dei danni; ha compensato parzialmente le spese del giudizio ed ha

condannato F. a pagare agli avvocati la parte non oggetto di compensazione. REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice dott. Fabrizio Nicoletti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 60987/2011 R.G., alla quale è riunita quella n. 989/2911 promosse da

A.B. (C.F. (...)), e G.G. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MERLINI TIZIANA e dell'avv. LO BIANCO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI 37/A 56124 PISA

ATTORI contro

F.E., F.G., F.G., F.G., F.N., questi ultimi tre in qualità di eredi di F.R., accettanti con beneficio di inventario, tutti quanti per proprio conto ed in qualità di eredi di P.F.,

F.LLI F. di F. S.R.L. in liquidazione,

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Cecilia Citi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio di Ponsacco, Piazza d'Appiano n. 16

CONVENUTI e con

REALE MUTUTA DI ASSICURAZIONI, con il patrocinio degli avv.ti AIELLO MAURIZIO e BENVENUTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARTA 84 56127 PISA

S.F., con il patrocinio dell'avv. TURCHI MARINA e GRECO FABIO, elettivamente domiciliata in P.ZZA GRONCHI 26 56025 PONTEDERA

A.M., con il patrocinio dell'avv. PULIDORI STEFANO e RIGHI ELISA, elettivamente domiciliato in VIA G. PASCOLI 8 PISA

TERZI CHIAMATI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE Le richieste delle parti

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'Avv. A.B. e l'Avv. G.G. hanno adito il Tribunale di Pisa per chiedere la condanna di F.E., F.R. e F.G., in solido tra loro, a pagare la somma di Euro 42.523,76, oltre interessi dalla domanda al saldo, a favore del Prof. Avv. A.B. e la somma di Euro 1.738,16, oltre interessi dalla domanda al saldo, a favore dell'Avv. G.G. a titolo di compensi professionali.

I ricorrenti riferiscono di avere difeso i predetti F., in proprio e quali eredi di F.P., nel giudizio di appello avverso la sentenza n.71T/2004 del Tribunale di Pisa, sede distaccata di Pontedera, emessa nel contenzioso promosso dagli stessi F. contro la T.L.C. s.r.l. e volto ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione di esistenza al 31.12.2000 di un credito di allora L. 3.171.367.123, oltre rivalutazione ed interessi, nonché l'accertamento della esistenza di un debito dei medesimi F. nei confronti della T.L.C. s.r.l. di allora L. 2.250.000.000 con conseguente compensazione ex lege e condanna della T.L.C. s.r.l. al pagamento ai F. in solido della differenza di allora L. 921.367.123.

Dopo lo studio dei complessi rapporti negoziali veniva proposto l'appello e costituitosi regolarmente il contraddittorio e precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva decisa con sentenza n.312/2010, che rigettava l'appello.

Il procedimento ha preso il numero di 987/11.

In detto procedimento si sono costituiti F.E., F.G., F.G., F.G. e F.N., questi ultimi tre quali eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di F.R..

I convenuti hanno preliminarmente eccepito l'incompetenza per valore della domanda proposta dall'Avv. G., avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 1.738,16, e pertanto rientrante nella competenza per valore del Giudice di Pace.

Nel merito viene contestata l'eccessività del compenso richiesto, tenuto conto della liquidazione effettuata dalla Corte di Appello alla parte vittoriosa, del risultato del giudizio e dei vantaggi conseguiti.

I convenuti hanno poi chiesto in via riconvenzionale la condanna del Prof. Avv. B. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una condotta negligente della causa di opposizione alla esecuzione immobiliare n.290/1995, cui erano riunite la n.54/96 e la n.126/96, decisa con sentenza n.317/2011 del Tribunale di Pisa.

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merito, condannando i F. al pagamento in favore delle parti costituite di complessivi Euro 60.407,07.

I convenuti hanno pertanto chiesto di compensare il loro credito con quello azionato dal ricorrente, con condanna al pagamento del residuo.

Con ulteriore ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n.989/2011 RGC, il Prof. Avv. B. ha convenuto in giudizio F.E., F.G., F.R., la F.lli F. di F. S.r.l. in liquidazione e la S.I. S.r.l. per sentirli condannare in solido tra loro al pagamento della somma di Euro17.134,35, oltre interessi dalla domanda al saldo ed oltre spese di lite, a titolo di compensi per una ulteriore attività professionale.

Il ricorrente riferisce infatti di avere assistito e difeso, unitamente all'Avv. S.F., la F.lli F. di F. S.r.l. in liquidazione, la SI.PA I. S.r.l., F.E., F.R. e F.G., in proprio ed in qualità di eredi di F.P., nel contenzioso dagli stessi promosso contro la A.A.B. s.n.c. ed i soci della stessa, B.C. e F.V., avente ad oggetto l'ingiusto arricchimento della A.A.B. Snc in danno dei resistenti.

Nella causa si sosteneva, infatti, che, avendo la B. Snc acquistato, tramite vendita senza incanto del 25.05.1999, l'intero pacchetto azionario della T.L.C. spa, di proprietà della F.lli F. S.r.l., per il prezzo di allora L.2.320.000.000, e ritenendosi non corretta la quantificazione del valore della società, vi sarebbe stato un ingiustificato arricchimento dell'acquirente in misura di L. 4.621.000.000.

Il ricorrente chiede il pagamento delle attività svolte fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, momento in cui ha rinunciato al mandato.

Anche in detto procedimento n.989/11 RGC si sono costituiti i resistenti contestando la domanda del resistente ed eccependo ai sensi dell'art.1176, secondo comma, c.c. la carenza di diligenza nell'attività professionale svolta dal Prof. Avv. B., posto che la domanda attrice era stata respinta per mancanza del requisito della natura sussidiaria dell'azione di ingiustificato arricchimento, con conseguente condanna degli attori alla refusione delle spese di lite pari ad Euro 20.803,36 omnicomprensivi.

Anche in questo caso, quindi, i ricorrenti hanno lamentato l'eccessività del compenso ed hanno eccepito la compensazione tra il compenso eventualmente dovuto al ricorrente ed i danni provocati dall'attività professionale.

All'udienza dell'11.11.2011 il difensore del Prof. B., viste le domande riconvenzionali proposte dai resistenti, ha chiesto il mutamento di rito e la concessione di un termine per la chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione.

Le due cause sono state riunite ed è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo. Si è costituita la Reale Mutua Assicurazioni, associandosi alla difesa del proprio garantito, e concludendo per il rigetto delle domande riconvenzionali dei resistenti ed in ipotesi per la propria condanna nei limiti delle condizioni di polizza.

Richiesti ed assegnati i termini ex art.183 c.p.c., si sono costituiti in giudizio, con separate comparse, anche i terzi chiamati Avv. S.F. ed Avv. A.M. i quali hanno eccepito la nullità della propria chiamata in causa, per non essere stata autorizzata dal Giudice, con conseguente inammissibilità delle domande di manleva svolte nei loro confronti. Nel merito i terzi hanno comunque chiesto il rigetto delle domande degli attori e, in subordine, il ridimensionamento del danno risarcibile e la graduazione delle colpe tra attore e terzi chiamati.

All'udienza del 01.02.2013, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha

rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.09.2014; a tale

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assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

LE QUESTIONI PRELIMINARI

Preliminarmente deve essere rilevata l'inammissibilità delle nuove domande svolte da A.B. nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. depositata in data 30.10.2012.

L'attore, infatti, lette le domande riconvenzionali dei convenuti, ha avanzato una nuova domanda di condanna degli stessi al pagamento dell'ulteriore importo di Euro 40.910,11, oltre accessori, a titolo di compensi per l'attività di assistenza e consulenza svolta nel procedimento di opposizione all'esecuzione n. 290/95, al quale erano riunite le procedure n. 54/96 e 126/96.

La domanda è chiaramente tardiva.

Con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., infatti, è ammessa esclusivamente la precisazione delle domande già avanzate, ovvero la proposizione di nuove domande che siano conseguenza delle domande o eccezioni della controparte.

Nel caso in esame la domanda non può ritenersi dipendente dalla domanda riconvenzionale di controparte, trattandosi della richiesta di pagamento di un credito che ben poteva essere avanzata contestualmente alle altre. Né può sostenersi che la domanda sia dipesa dal fatto che la domanda riconvenzionale dei convenuti attiene ad una richiesta di risarcimento dei danni che assumo di avere patito per la difesa svolta dall'attore nelle predette procedure esecutive.

Se infatti la domanda riconvenzionale di risarcimento danni può ritenersi dipendente da quella di richiesta di pagamento della prestazione, altrettanto non può dirsi per l'ipotesi contraria, posto che il credito ben poteva essere azionato a prescindere da una richiesta risarcitoria.

La domanda deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

Deve anche essere respinta l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dai convenuti relativamente alla domanda formulata da G.G..

La domanda, infatti, è chiaramente connessa con quella avanzata da A.B., riguardando attività professionali prestate nel medesimo procedimento giudiziario.

Il valore della domanda, pertanto, deve essere considerato unitariamente.

Deve poi osservarsi che i terzi chiamati S.F. ed A.M. hanno dichiarato di avere definito la controversia con A.B. mediante accordo transattivo che ha comportato la rinuncia alla domanda da parte di quest'ultimo e la loro accettazione.

La circostanza è confermata anche dalla difesa dell'attore.

Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione dei terzi chiamati, con compensazione integrale delle spese nei rapporto tra questi e l'attore.

La pretesa creditoria avanzata nella causa 987/11

Nel merito, gli opponenti non contestano il conferimento degli incarichi professionali, né lo svolgimento delle prestazioni che vengono allegate e non allegano pagamenti diversi da quelli ammessi dagli attori.

L'unica eccezione in merito alla domanda attiene alla correttezza della quantificazione dei diritti e degli onorari.

La pretesa avanzata nella causa n. 987/2011 attiene ai compensi per la difesa prestata nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Distaccata di Pontedera, n. 71/2004.

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Il valore della domanda, per come si evince chiaramente dalle conclusioni formulate nell'atto di citazione, era di Euro1.637.874,43 per l'accertamento del credito ed Euro 1.162.028,02 di accertamento dell'esistenza di un debito.

E' pacifico che l'attività difensiva si è concretizzata nella redazione dell'atto di appello, nella partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, nella redazione della comparsa conclusionale e nell'esame degli atti depositati dalle controparti.

Le attività descritte nella notula prodotta come doc. 8, pertanto, sono coerenti con l'attività prestata, come pure lo scaglione di valore indicato.

La tariffa vigente al momento della conclusione dell'attività era quella approvata con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

Risulta dovuto anche l'aumento per l'assistenza a più persone aventi la medesima posizione ex art. 5.4 della tariffa.

Gli importi indicati nella notula per diritti e spese sono pertanto corretti e coerenti rispetto all'attività compiuta.

Gli importi indicati a titolo di onorario corrispondono alla media dei valori, aumentata del 20 % per l'assistenza a più persone aventi la medesima posizione.

L'onorario minimo previsto dalla tariffa, tenuto conto dell'aumento, è invece di Euro 18.949,20.

Tenuto conto dell'oggettiva complessità della vicenda processuale e dell'esito del giudizio, si ritiene equo determinare gli onorari in misura superiore ai minimi, ma inferiore ai valori medi, per un totale di Euro 21.000.

I compensi dovuti per l'attività professionale, quindi, sono di Euro 2.420 per diritti, Euro 950 per spese non imponibili ed Euro 21.000 per onorari. Su tali somme sono altresì dovute IVA, CPA e rimborso spese generali del 12,50 %.

In totale, pertanto, l'importo dovuto risulta essere di Euro 34.379,71, così determinato: [Omissis]

Da tale somma deve essere detratto l'acconto ricevuto di Euro 3.930, per un residuo di Euro 30.449,71.

L'attività professionale svolta dall'avv. G.G., poi, è consistita nei tipici compiti svolti dal domiciliatario, ovvero la partecipazione alle udienze, il deposito dei documenti e l'esame dei documenti inviati dal corrispondente.

Le voci indicate nella notula sono pertanto tutte coerenti con le attività svolte ed i diritti sono stati calcolati in termini conformi alla tariffa all'epoca vigente.

Risulta pertanto dovuta la somma di Euro 1.238 per diritti, cui devono aggiungersi IVA, CPA e rimborso spese generali del 12,50 %, per un totale di Euro 1.767,12, tenuto conto dell'aumento dell'IVA al 22%.

Le somme individuate nella causa n. 897/11 sono dovute da E., G., G., G. e N.F.. La pretesa creditoria della causa 988/11

L'attività professionale per la quale viene richiesto il pagamento del compenso nella causa riunita n. 989/2011, invece, è stata resa in un giudizio di primo grado del valore di Euro 1.198.180 e si è conclusa in data 7.1.2010, dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma prima della decisione della causa.

La tariffa professionale di riferimento è sempre quella approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

Le attività del processo sono consistite nell'esame della causa, redazione e deposito dell'atto di citazione e delle memorie ex art. 183 c.p.c., nell'esame dei documenti corrispondenti di controparte e dell'ordinanza riservata del Giudice con la quale è stata

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fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

I diritti e le spese, quindi, sono stati indicati nella notula in termini coerenti con l'attività prestata, ma sono stati calcolati secondo uno scaglione diverso da quello relativo al valore della causa.

I compensi devono essere pertanto determinati nella seguente misura: [Omissis]

Le spese sono state invece determinate in maniera conforme alla tariffa.

Sono pertanto dovuti i diritti pari ad 1.948, spese imponibili pari ad Euro 38,50 e spese non imponibili per Euro 36,60.

Gli onorari, invece, tenuto conto dell'attività prestata e dello scaglione di valore, sono individuati in misura variabile da un minimo di Euro 3.810 ad un massimo di Euro 10.110, con un valore medio di Euro 9.090.

Tenuto conto della complessità della controversia, l'onorario può essere individuato in misura media e sullo stesso spetta l'aumento del 20%, tenuto conto del numero di parti assistite, per un totale di Euro 10.908.

Su tali somme sono altresì dovuti IVA, CAP e rimborso spese generali del 12,50%. I compensi dovuti per l'attività professionale svolta dall'avv. B., quindi, sono Euro 18.442,21, così calcolati:

[Omissis]

Da tale somma deve essere detratto l'acconto per un totale di Euro 15.000, residuando pertanto un dovuto di Euro 3.442,21.

La domanda riconvenzionale della causa 987/11

Con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti nella causa n. 987/2011, è pacifico che l'Avv. A.B. ha assistito i medesimi nella causa di opposizione alla esecuzione immobiliare n. 290/95 cui sono state riunite la n. 54/96 e 126/96.

La causa è stata introdotta con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c. ed aveva ad oggetto l'intervento della T.L.C. s.r.l. nelle procedure riunite contro i fratelli F..

E' documentalmente provato che il G.E. con ordinanza del 3.3.2009 ha revocato la sospensione della vendita forzata e rimesso gli atti al notaio delegato (cfr. doc. n.6 di parte convenuta).

A seguito della rinuncia all'esecuzione del creditore procedente Banca Popolare di Lajatico, poi, la vendita è stata nuovamente sospesa ed il G.E. (cfr. doc. n.7)

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