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IL COMMENTO 1 Introduzione

5. I doveri di informazione

La giurisprudenza e la dottrina da tempo annoverano nel più generale obbligo di diligenza, il dovere di informazione, anche nelle sue connotazioni di dovere di sollecitazione (l'avvocato è tenuto a richiedere al cliente di fornirgli ogni elemento utile al buon esito dell'incarico ricevuto) e dovere di dissuasione (l'avvocato è tenuto a

accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza)”. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il nesso causale tra il comportamento omissivo del sanitario che aveva ritardato di inviare il paziente presso un centro di medicina iperbarica e l'aggravamento delle lesioni subite dal paziente che probabilmente avrebbe potuto essere evitato). Cassazione civile, sez. un., 11/01/2008, n. 581, in Resp. civ. e prev., 2008, 827: “Ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme

restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo; ma l'applicazione di

tale principio, temperato dalla regolarità casuale, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico, va applicata alla peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile, dove muta la regola probatoria, per cui mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non".

15 Cassazione Civile 10.02.1931 n.495, in Riv. Dir. Proc. Civ. 1931,II, 260: “Al procuratore in colpa per

l’omessa interposizione dell’appello di cui abbia assunto l’incarico dal proprio cliente può far carico il rimborso delle spese invano all’uopo anticipategli, ma non il danno incerto ed eventuale desunto da una stima preventiva dell’esito della lite”.

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prospettare al cliente ogni elemento di rischio insito nell'azione giudiziaria intrapresa o da intraprendere)17.

Detto dovere è peraltro specificatamente disciplinato dal codice deontologico forense, che commina specifiche sanzioni disciplinari all'avvocato che lo violi18.

Si sostiene che “compito primario di ogni professionista è quello di porre il cliente in condizione di assumere in maniera consapevole e, appunto, adeguatamente informata tutte le scelte e le decisioni inerenti all'oggetto dell'attività oggetto dell'affidamento”19. Il dovere di informazione viene in rilievo sia nelle ipotesi in cui l'avvocato sia investito del solo incarico di consulenza, che non sia finalizzato all'esercizio di azioni giudiziali, sia nel caso in cui all'avvocato sia conferito il mandato di rappresentanza ed assistenza in giudizio, ed in tal caso l'obbligo di informazione dovrà essere adempiuto dal

17 Cassazione civile, sez. II, 30/07/2004, n. 14597, in Giurisprudenza Italiana, 2005, 1401 (con nota di

PERUGINI): “Il corretto adempimento della prestazione professionale comporta in relazione all'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., il puntuale assolvimento del dovere di informazione del cliente stesso al cui adempimento il professionista è tenuto sia all'atto dell'assunzione dell'incarico che nel corso del suo svolgimento”. Cfr., inoltre, Cassazione civile, sez. III, 20/11/2009, n. 24544, in Giust. civ. Mass. 2009, 11, 1618, secondo cui: “L'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione. Pertanto, la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione”.

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Si riporta il testo dell'art. 27 del vigente codice deontologico forense:

1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per

iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì

informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

4. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico,deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

5. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.

6. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia insede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.

7. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.

8. L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.

9.La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

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difensore sia al momento dell'assunzione dell'incarico, sia durante il corso del procedimento, sino alla sua definizione20.

Così è stato deciso che l'avvocato ha l'obbligo di informare il cliente qualora “non ritenga opportuno promuovere l'azione più direttamente prevista dalla legge per casi del genere”21; che ha l'obbligo di informare il cliente della possibilità di ricorrere in cassazione, avverso la pronuncia di inammissibilità dell'appello, per mancato rinnovo della notificazione ad opera del legale stesso22; che, in caso di rinuncia al mandato o di revoca dello stesso da parte del cliente, ha l'obbligo di “rappresentare al cliente che l'attività di deduzione delle prove resta da svolgere (ciò in caso di revoca) o di svolgerla lui prima di cessare dall'incarico (in caso di rinunzia)23.

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