• Non ci sono risultati.

Risarcimento danni patrimoniali ed extra-patrimoniali prodotti alla vittima e cd personalizzazione del danno

IL DIFETTO DI COORDINAMENTO IN CHIRURGIA: LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA MEDICINA D’EQUIPE E LA LIQUIDAZIONE DEI DANN

7. Risarcimento danni patrimoniali ed extra-patrimoniali prodotti alla vittima e cd personalizzazione del danno

La prima differenza tra danno patrimoniale e non patrimoniale si ha con l’articolo 18535 del codice penale del 1930: già all’epoca si avvertiva la necessità di tenerli distinti. In seguito venne scritto l’articolo 2059 del codice civile (emanato nel 1942), dov’è il legislatore a qualificare il danno come patrimoniale o non.

Per danno patrimoniale s’intende la conseguenza pregiudizievole, suscettibile di misurazione economica in termini oggettivi, derivata al patrimonio del soggetto danneggiato dalla lesione di un interesse (di natura patrimoniale o meno) riguardante i suoi beni.

Per il risarcimento del danno patrimoniale si distinguono due voci: il danno emergente e il lucro cessante (secondo un’opinione ricorrente, corrisponderebbero a danno presente e futuro). Il primo consiste nella perdita che ha subito il patrimonio del creditore per l’inesatta, mancata o ritardata prestazione del debitore. Nella sentenza in rassegna, il giudice non ha riconosciuto il risarcimento del danno emergente a causa della mancanza

34 Alla critica sulla mancanza di soggetti legittimati al risarcimento questo secondo filone minoritario

risponde che se ciò fosse vero si dovrebbe negare titolarità anche per i casi di danno biologico gestiti jure haereditatis, dato che anche il danno biologico è un danno personale "patrimonializzato" e dunque avviato a successione ereditaria. Una coerente interpretazione dell'illecito aquiliano vorrebbe che la sua funzione riparatoria-satisfattoria, negata a proposito della succedibilità di un danno di morte, vada negata anche per la succedibilità di danno biologico, mentre così non avviene in prassi ed anzi la giurisprudenza è assolutamente concorde nel riconoscimento del risarcimento agli eredi, essendone la trasmissione successoria di un diritto patrimoniale già maturato e non di un diritto personale. Tali studiosi negano inoltre l'eccezione proposta dal filone maggioritario concernente il fatto che la configurabilità del danno sarebbe negata dall'istantanea susseguenza di lesione e decesso poiché non si avrebbe il tempo di far maturare l'eventuale diritto. In termini paradossali, ove non fosse risarcito il danno da morte nell'ipotesi di morte istantanea, ma solo in cui vi sia un apprezzabile intervallo di tempo, si avrebbe come risultato il risarcimento del danno da lesione aggravata da morte, mentre non verrebbe risarcito il danno dal lesione causante "morte immediata e diretta". Cioè, si sanzionerebbe una fattispecie meno grave lasciando senza sanzioni una fattispecie più grave!

35 Rubricato “Restituzioni e risarcimento del danno”: co.2 <<Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui>>.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/0000_____/

102

di prova; la domanda attorea relativa alle spese di degenza, sopportate per l’acquisto di una carrozzina, per trasporti in ambulanza e fisioterapia post-operazione, non viene accolta e neppure vengono corrisposti i costi sostenuti per albergo e appartamento in affitto dei familiari, allegati con generiche voci di “presidi ed assistenza”, in assenza di specifica documentazione. D’altro canto, viene accolto il danno emergente futuro, a fronte del pagamento delle spese per cure mediche, medicine e adattamento dell’abitazione alle condizioni della vittima e allestimento “una tantum” del presidio medico.

Il cd. lucro cessante non è altro che la cd. “perdita di chance lavorativa” subita dalla vittima. Si riferisce ad una situazione futura, guardando alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore. Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, al fine di ottenerne il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento. La signora ricopriva infatti una qualifica altamente specialistica e, a seguito dell’invalidità permanente, non potrà più esercitare tale ruolo lavorativo. In forza di ciò, il giudice ha disposto d’ufficio la costituzione di una rendita vitalizia (art. 1872 cod. civ.), che l’ente ospedaliero è tenuto a pagare per tutta la durata della vita del beneficiario, ai sensi del 2057 c.c. Passando ad analizzare il risarcimento del danno non patrimoniale prodotto alla vittima, questo risulta piuttosto variabile da una situazione all’altra. La giurisprudenza per semplificarne il calcolo e renderlo obiettivo in modo da rispettare l’esigenza d’uguaglianza sostanziale ha dettato alcuni criteri quali l’età, la parte del corpo colpita da invalidità, la gravità della lesione. Sono state altresì elaborate delle tabelle che, combinando i vari criteri tra loro, elaborano il calcolo del danno. Pleonastico sottolineare che, se la colpa è lieve, il danno non sia necessariamente bagatellare, ben potendo essere grave o gravissimo.

Per quanto concerne la personalizzazione del danno non patrimoniale, un pregiudizio ulteriore può esser riconosciuto e risarcito alla vittima qualora questa dimostri o si presuma che abbia subito un danno maggiore rispetto alle persone della stessa età e sulle quali grava il medesimo grado d’invalidità 36. Nel caso di specie, il Tribunale ha giustamente riconosciuto tale ulteriore danno, discostandosi da quella che è la regola generale secondo cui la vittima deve dimostrare di aver subito tale pregiudizio; ha disposto d’ufficio la liquidazione di una somma di denaro a ragione del fatto che le lesioni di elevatissima gravità sono sufficienti a dimostrare il totale sconvolgimento della vita di relazione e la soppressione dell’attività professionale. In più, il giudice ha deciso di corrispondere alla danneggiata un risarcimento “abbondante”, che non tenga

36

L’osservatorio milanese, al fine di individuare i valori monetari per la personalizzazione del danno, ha fatto riferimento all’andamento dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, ed ha individuato una tabella di valori “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva) con percentuali di aumento da utilizzarsi allorquando il caso concreto presenti: «peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al “dito del pianista dilettante”), sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo), ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti». www.cedam.com

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/0000_____/

103

conto delle soluzioni date da altri Tribunali in situazioni precedenti e simili a quella per cui è competente a decidere.

8. Risarcimento del danno parentale ai prossimi congiunti, rispettivamente al

Documenti correlati