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I L CONTRATTO DI RAPPRESENTAZIONE

2. LA CORNICE GIURIDICA

2.1.3 I L CONTRATTO DI RAPPRESENTAZIONE

Abbiamo detto della funzione di intermediazione della SIAE, ma non dobbiamo dimenticare che “l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge”9: è quindi l’autore, e solo l’autore che può autorizzare la rappresentazione.

Tuttavia, senza nulla togliere alle funzioni che la legge attribuisce in esclusiva alla SIAE per il collocamento delle opere, la percezione e la ripartizione dei proventi, è frequente che l’autore si avvalga di propri rappresentanti, o di consulenti, per la promozione e per la tutela dei propri interessi economici. La funzione di quelli che chiamiamo impropriamente agenti o agenzie (i cui costi gravano sull’autore) è spesso tecnicamente opportuna, anche dal punto di vista delle imprese. Le norme indicate dalla legge per il contratto di rappresentazione – quello con cui l’autore concede alla compagnia la facoltà di rappresentare un’opera drammatica – offrono infatti un riferimento piuttosto generico, mentre le problematiche specifiche, e gli aspetti su cui accordarsi potrebbero essere complessi e richiedere un intervento specialistico (praticamente necessario per gli stranieri, a maggior ragione in presenza di editori).

Elenchiamo e precisiamo gli elementi di trattativa più frequenti e rilevanti nel sistema teatrale italiano.

LESCLUSIVA. Un testo può essere o meno concesso solo a una compagnia, con l’esclusione che altre, in un periodo predeterminato, possano allestirlo. Se questa prerogativa potrebbe non essere rilevante in un sistema caratterizzato dalla stabilità, è fondamentale in Italia, dove le compagnie professionali operano, in linea di massima, su tutto il territorio nazionale: ci sembra evidente cosa può rappresentare, in termini di concorrenza, la concessione contemporanea di un testo a diverse formazioni (e il problema si verifica abbastanza spesso con autori classici o comunque opere “cadute in pubblico dominio” – che pure hanno di solito un potenziale maggiore di mercato). L’esclusiva può tuttavia, a volte, rappresentare un limite (di libertà per le compagnie, di opportunità per l’autore) a fronte della effettiva urgenza artistica della messa in scena e non sono rari i casi di ripartizione

9 Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

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territoriale dei diritti: a un produttore può essere concessa, ad esempio, l’autorizzazione per il centro nord e a un altro per il sud, l’esclusiva può essere limitata ad una determinata città, ecc.

IL TERMINE PER LA PRIMA RAPPRESENTAZIONE. Ad ovvia tutela dell’autore, un contratto prevede di solito la data entro cui lo spettacolo dovrà andare in scena, ma non sono da escludersi, e possono essere già previste in contratto, eventuali proroghe. Starà all’autore, o ai suoi consulenti, gestire questa materia, abbastanza delicata: si sono verificati casi in cui la concessione reiterata di un’opera finisce per ritardarne in modo inopportuno la messa in scena e precluderla ad altri (ci riferiamo a opere e autori importanti o emergenti e a teatri o registi prestigiosi, che se ne riservano la rappresentazione, senza un’ipotesi o un progetto concreto di messa in scena).

LA DURATA DELLA CONCESSIONE. Aspetto disciplinato di solito in modo analogo al precedente: la durata complessiva dell’autorizzazione è prevista in contratto può prevedere proroghe.

LANTICIPO. Un contratto che riservi in esclusiva un testo a una compagnia – o anche a un regista, a un organizzatore o altro – prevede quasi sempre, il versamento di un anticipo (à-valoir), sui diritti che matureranno, soggetto a trattativa, la cui entità, pur con alcuni riferimenti consuetudinari, non è insensibile al rapporto domanda/offerta.

Sono possibili i casi di opzioni non onerose, a volte accordi verbali, che vengono regolarizzate col versamento di un anticipo nel momento in cui si verificano altre richieste (ovvero: succede che una compagnia, o anche un regista, concordi una sorta di prelazione sulla messa in scena di un testo, formalizzando il contratto successivamente). Di solito gli importi (versati direttamente ad autori o ad agenti) vengono restituiti non appena maturati, ovvero dopo il primo ciclo di rappresentazioni. Se il testo non viene messo in scena nei tempi previsti (e successive proroghe) l’anticipo resta all’autore.

LA TRADUZIONE. Non è infrequente che gli autori stranieri vincolino all’uso di una traduzione o, se la scelta del traduttore viene lasciata alla compagnia, che sia sottoposta a verifica o se ne raccomandi la qualità e fedeltà.

CONDIZIONI ARTISTICHE. La concessione può essere vincolata a particolari elementi (ad esempio la presenza di un regista o di determinati interpreti): evidentemente si può trattare di una condizione di qualità e/o di valore economico della messa in scena. Non è raro che aspetti costitutivi del diritto “morale” dell’autore, vengano esplicitati: il rispetto del testo, il controllo di eventuali modifiche o tagli (vincoli precisati anche nel permesso generale SIAE).

CONDIZIONI DI MERCATO. Possono riguardare le piazze, i teatri o un numero minimo di rappresentazioni: ad esempio, un autore può concedere i diritti a condizione che uno spettacolo venga rappresentato a Roma e Milano, in teatri di una determinata capienza, o con precise caratteristiche, per non meno di un certo numero di repliche o di stagioni.

I MINIMI. Potrebbero non essere accettati gli standard applicati dalla SIAE e indicati minimi assicurati a replica più alti (o ipoteticamente, in un rapporto di stretta collaborazione autore/compagnie, più bassi). Gli autori (e i traduttori) chiedono a volte minimi garantiti sul totale dei diritti: a fronte delle normali percentuali, se i diritti maturati dovessero essere superiori saranno a beneficio dell’autore.

Analogamente si può verificare però anche la disponibilità da parte di una autore, di riconoscere una quota alla compagnia, eventualmente al di sopra di una cifra concordata (cosa che come abbiamo visto, è possibile purché non per la totalità dei proventi).

I punti elencati riguardano anche le opere commissionate, per cui acquisirà particolare importanza l’entità dell’anticipo e l’eventuale indicazione di minimi generali. In questi casi, se non si ipotizza un numero di repliche tali da remunerare adeguatamente l’autore, o quando le modalità di lavoro della compagnia richiedano una sua presenza assidua, si potrebbe configurare una collaborazione professionale di diversa natura. Lo stesso ragionamento può valere per musiche originali commissionate: non è detto che i diritti che matureranno grazie alle rappresentazioni, remunerino adeguatamente un rapporto di particolare coinvolgimento operativo fra musicista, regista e compagnia in fase di messa in scena.

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Risulta, dunque, evidente la responsabilità culturale, oltre che economica e di rilievo per il mercato, dei rappresentanti degli autori. Sembra comunque consigliabile, per artisti e compagnie, cercare, nella misura possibile, un contatto diretto con l’autore e con il traduttore: opportuno e produttivo, tanto a livello preliminare, che durante la realizzazione dello spettacolo (anche se, in questa fase, le relazioni possono essere complesse).

Informazioni dirette (verifica presso gli editori, richiesta ai colleghi, ad agenti conosciuti o altro) e la stessa SIAE possono essere utili per rintracciare gli autori e i loro rappresentanti.10

2.2.1 Il rapporto di lavoro nello spettacolo: il Contratto Collettivo