2. LA CORNICE GIURIDICA
2.1.2 L A SIAE
Nazionale di Lavoro; 2.2.2 Il regolamento di palcoscenico; 2.2.3 La scrittura; 2.3.1 Le forme giuridiche; 2.3.2 Le società; 2.3.3 Il consorzio e la Fondazione di Partecipazione.
2.1.1 Il diritto d’autore
In Italia, la legge sul diritto d’autore (n. 633 del 22 aprile 1941) tutela “le opere dell’ingegno di carattere creativo”1, e tra queste le opere drammatiche, cioè scritte per la rappresentazione, come proprietà individuale riconoscendo agli autori diritti morali e patrimoniali.
Il diritto morale, è inalienabile perché basato sul rapporto indissolubile tra l’opera e la persona dell’autore; e viene specificato nei diritti alla paternità (attenenti a:
identificazione, rivelazione, rivendicazione), all’integrità dell’opera, al ritiro dell’opera dal commercio, alla pubblicazione. I diritti di utilizzazione economica a loro volta vengono specificati nei diritti esclusivi: di riproduzione, di esecuzione, rappresentazione e recitazione, di diffusione a distanza, di distribuzione, di esposizione in pubblico, di noleggio.2
Per mettere in scena un testo e rappresentarlo in pubblico, il produttore deve quindi acquisire l’autorizzazione dell’autore, il diritto di rappresentazione. In concreto, la scelta di mettere in scena un testo, può essere presa solo dopo averne verificato l’effettiva disponibilità (cioè che altri non si siano già riservati la messa in scena, o che sussistano eventuali ostacoli), quindi il gradimento dell’autore o dei suoi eredi: senza questo passaggio non è corretto, e non è opportuno sul piano economico e organizzativo, affrontare una produzione.
1 Legge n. 633 del 22 aprile 1941.
2 Alfio Cesare LA ROSA, Il rapporto di lavoro nello spettacolo, V edizione, Giuffrè, Milano, 1998.
Un primo ordine di problemi riguarda l’identificazione dell’opera e dell’autore, non sempre lineare. Schematicamente, un’opera può essere “originaria” (nel nostro caso, un testo scritto per il teatro rappresentato nella sua stesura originaria appunto) o “derivata”
da un romanzo, da altri testi teatrali: può cioè essere il risultato di una elaborazione.
Anche un’opera tradotta è un’opera derivata. Da un’analisi del testo in quest’ottica, ricaveremo chi è o quali sono gli autori. Ciascun autore potrà quindi essere:
• Italiano o straniero (quindi tradotto o da tradurre)
• Vivente oppure morto da meno o più di 70 ani
La legge italiana e le convenzioni internazionali prevedono attualmente la scadenza del diritto patrimoniale dopo 70 anni dalla morte dell’autore, con una proroga di sei anni per le opere pubblicate prima del termine del II conflitto mondiale. Esiste però una casistica piuttosto complessa, legata alle adesioni dei singoli paesi alle convenzioni e agli esiti del conflitto bellico: è necessaria una verifica caso per caso. L’Italia si è adeguata nel ’96 a una legge comunitaria del ’94 che portava da 50 a 70 anni il periodo tutelato: autori già caduti in pubblico dominio sono così tornati ad essere tutelati.
Ciascuna di queste tipologie, e il loro abbinamento presenta problematiche specifiche e le variabili sono davvero numerose. Schematizzando:
• Se intendiamo mettere in scena l’opera di un autore vivente, italiano o straniero, dovremo acquisire la sua autorizzazione
• Nel caso sia morto da meno di 70 anni, quella dei suoi eredi
• Nessuna autorizzazione sarà necessaria e nessun diritto sarà dovuto agli autori
“caduti in pubblico dominio”3, ovvero morti da più di settant’anni
• Se si tratta di autori stranieri, tuttavia, non vanno dimenticati i diritti del traduttore
Che sia già esistente, o che sia stata commissionata, la traduzione è un elemento fondamentale del testo: il traduttore è autore (o potremmo dire: coautore) ed è tutelato dalla legge, come lo sono gli autori delle elaborazioni. È relativamente frequente la tendenza, nel teatro italiano, a sottovalutare la traduzione e ricondurla alla pratica
3 Legge n. 633 del 22 aprile 1941.
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scenica, ignorando il lavoro di grande competenza linguistica, poetica, teatrale che una buona traduzione richiede: forse perché la sua pratica professionale da noi ha privilegiato – anche a livello di grandi autori e famosi traduttori – più il livello letterario che la qualità teatrale della lingua, ma certo anche per considerazioni economiche: i cartelloni teatrali sono affollati di “traduttori dei traduttori di Omero” (attori o registi) che non dichiarano la fonte del loro lavoro. Non mancano per fortuna, esempi contrari, come certe eccezionali traduzioni shakespeariane, che hanno contribuito in modo determinante al successo di alcuni recenti spettacoli: una buona traduzione può a volte riscattare una mediocre regia, o dare un senso a un nuovo Shakespeare.4
2.1.2 La SIAE
La SIAE “esercita in via esclusiva, sia in Italia che all’estero, l’attività di intermediaria”5 (la legge esclude cioè che possa essere assolta da altri): esclusiva, ma non obbligatoria, ovvero gli autori e gli editori possono scegliere di gestire direttamente i propri diritti anziché iscriversi alla SIAE. In concreto, però, nel sistema teatrale italiano caratterizzato dalla diffusione degli spettacoli su tutto il territorio nazionale, sarebbe molto complesso per un autore esercitare un controllo puntuale degli incassi – su cui vengono calcolati i diritti di rappresentazione – e la tutela da parte della SIAE è la regola. (L’iscrizione per un autore è, fra l’altro, molto semplice, se un testo è prossimo alla rappresentazione: basta formalizzarla con un modulo di iscrizione, effettuare un versamento con un apposito bollettino, depositare il testo, dimostrare che è già in programma la prima rappresentazione).
L’eccezione può riguardare eventi, o rappresentazioni molto limitate numericamente o sul piano territoriale (per cui sono frequenti accordi forfetari fra imprese e autori), oppure forme di scrittura scenica anomale, come le creazioni di “gruppo”, abbastanza frequenti nel teatro giovane o sperimentale (che si adattano male alla concezione dell’opera di ingegno come proprietà individuale). Bisogna sottolineare infatti che una persona giuridica non può essere riconosciuta come autore, anche se un autore può
4 GALLINA (op. cit.).
5Art.180 della legge n. 633 del 22 aprile 1941.
chiedere di corrispondere ad altri, persone fisiche o giuridiche, parte dei suoi proventi (mai la totalità: lo scopo della normativa è chiaramente quello di tutelare l’autore da abusi di terzi, produttori in particolare).
La SIAE, anche grazie al collegamento con società consorelle in quasi tutti i paesi occidentali, è in grado di riscuotere i diritti anche per gli autori stranieri rappresentati in Italia, e per quelli italiani all’estero. Le convenzioni internazionali, prevedono infatti, in primo luogo il regime di reciprocità, e come conseguenza di un principio di carattere generale legato ai diritti patrimoniali, quello di territorialità: cioè il diritto d’autore è disciplinato dalla legge dello Stato in cui l’opera viene diffusa.
La SIAE esige a titolo di diritti di rappresentazione una percentuale sull’incasso lordo derivante dalle rappresentazioni, detratte eventuali imposte. Le percentuali sono variabili, da un minimo del 10 a un massimo del 20% in rapporto al fatto che si tratti di una novità o di una ripresa, di una prima o di una replica nella stessa città e, soprattutto, sulla base del numero di abitanti (sono di solito superiori i diritti per le prime rappresentazioni nelle città superiori a 300.000 abitanti e in particolare a Roma e Milano). La percentuale applicata con maggiore frequenza tuttavia è il 10%. Gli importi trattenuti vengono ripartiti dalla SIAE stessa fra gli “aventi diritto”, ovvero: se gli autori sono più d’uno, ad esempio se si tratta di opera straniera e all’autore si affianca il traduttore, oppure se si tratta di un’opera collettiva (scritta da più autori), la percentuale complessiva non cambierà, starà alla SIAE dividere i proventi secondo le percentuali che gli autori avranno indicato in sede di deposito del testo.
Nel caso di testi italiani “caduti in pubblico dominio”, cioè scritti da oltre settant’anni, non sarà dovuto alcun diritto d’autore. Per testi stranieri caduti in pubblico dominio, si pagherà esclusivamente il diritto di traduzione (sulla base di percentuali variabili).
Ad ulteriore garanzia dei diritti patrimoniali degli autori, le percentuali sopra indicate prevedono un minimo, variabile secondo la capienza dei teatri, di solito sulla base di indicazioni standard della SIAE, e variabili di stagione in stagione (ma che costituiscono uno dei punti frequentemente soggetti a trattativa nei rapporti fra imprese e autore). I minimi sono funzionali anche a tutelare l’autore in caso di spettacoli gratuiti.
Tutti gli elementi relativi al testo, agli autori e ai diritti, percentuali e minimi, e soprattutto l’autorizzazione alla rappresentazione di un’opera teatrale, sono indicati
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dalla SIAE in un documento rilasciato alle imprese di produzione, “Il permesso generale di rappresentazione”6. Questo documento non solo certifica la facoltà di rappresentare il testo, ma è uno strumento fondamentale per l’attività in tournée, perché consente ai teatri e alle diverse agenzie SIAE decentrate di verificare l’autorizzazione, individuare gli autori, calcolare correttamente i diritti.
Per quanto riguarda i “diritti di esecuzione musicale”7, dovuti per musica di accompagnamento di uno spettacolo teatrale in caso di durata complessiva superiore ai 3’, vengono pagati tramite SIAE in una percentuale che è pari a 1/3 dei diritti d’autore:
tanto che si tratti di musica registrata che eseguita dal vivo, originale o di repertorio, e non è soggetta all’autorizzazione degli autori. Gli importi incassati saranno ripartiti fra i diversi autori. A questo scopo la compagnia dovrà compilare il cosiddetto “bollettino musicale” indicando gli autori, i titoli dei pezzi e la durata di ciascuno, per ogni rappresentazione o ciclo di rappresentazioni nello stesso teatro. Diverse, ovviamente, le condizioni relative agli spettacoli di commedia con musica e musicali in genere, tanto per quanto riguarda la necessità di acquisire le necessarie autorizzazioni, che per l’entità e la ripartizione percentuale dei diritti fra gli autori del testo, delle musiche, delle coreografie.
In conclusione, va segnalato che è in corso un confronto fra SIAE e AGIS sull’individuazione della base imponibile per il calcolo dei diritti d’autore: su cosa cioè compone “l’introito lordo” della manifestazione, se esclusivamente l’incasso derivato dalla vendita di biglietti e abbonamenti (come ritiene l’AGIS), o anche altre eventuali entrate connesse alla rappresentazione, come contributi pubblici o sponsorizzazioni (come ritiene la SIAE). Il problema è complesso, gli argomenti degli autori da un lato, delle compagnie dall’altro, sono particolarmente articolati e la partita è del tutto aperta.8
6 Art.136 e seguenti della legge n. 633 del 22 aprile 1941.
7 Cfr. legge n. 633 del 22 aprile 1941.
8 GALLINA, (op. cit.).