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La “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale” , meglio conosciuta come Convenzione di Lanzarote, è 16 stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote, proprio prevedendo e punendo nuove figure delittuose, prodromiche alla violenza sessuale o agli atti sessuali con minorenni,.

L’Italia ha sottoscritto il testo il 7 novembre 2007. La Convenzione di Lanzarote è entrata in vigore il 1° luglio 2010, ed è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reato.

Costituisce al momento, l'espressione più avanzata e attenta dell'impegno internazionale verso la protezione dei minori da reati particolarmente gravi e insidiosi, Come la pedo-pornografia, il turismo sessuale, l'adescamento di minori.

Tali reati, già esistenti da tempo nel mondo non digitale, incrociandosi con le nuove tecnologie, si sono infatti, modificati diventando più complessi nella loro natura e più pericolosi.

Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha infatti modificato le modalità di abuso dei minori on-line in maniera tale da ridurre anche il senso della distinzione tra abuso e sfruttamento: il materiale pornografico che registra, e che costituisce in sé abuso di minori, infatti, allo stesso tempo può costituire anche sfruttamento di minore, in ragione delle varie funzioni che il materiale ripreso può avere: da quella, diretta, della gratificazione sessuale e dell'eccitamento di chi la consuma - il pedofilo - a quelle, strumentali, del profitto ricavabile o della persuasione e seduzione di minori riluttanti; nelle immagini registrate e mostrate ai minori infatti, questi troverebbero la prova che tali comportamenti sono accettabili, piacevoli e, soprattutto, normali, instaurando nella mente dei più piccoli - si intendono soggetti suggestionabili, bambini dai 4 agli 8 anni

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- il pensiero che se quello è l’atteggiamento da tenere, qualora il bambino non lo imitasse, potrebbe essere punito, arrivando mentalmente a farsi piacere ciò che in realtà è un atteggiamento non proprio della sua personalità - è appurato che il bambino, impara molte delle cose per feedback ovvero, imitando il comportamento di altri, solitamente il genitore o comunque figure a lui note; se si considera un’altra fascia di età, quella dagli otto ai quattordici anni invece, possiamo trovare il ricatto del minore, costretto ad accettare di subire o compiere atti sessuali, sotto la minaccia della diffusione di tali immagini.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi. La Convenzione ha l’obbiettivo di:

a. prevenire e combattere lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori; b. tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abuso sessuale;

c. promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori.

Gli Stati che ratificano la Convenzione sono dunque chiamati a garantire un’azione a 360 gradi contro ogni tipo di crimine sessuale contro i minori.

Si richiede infatti l’impegno degli Stati su tre diversi fronti: a. la prevenzione del crimine;

b. le azioni di contrasto, attraverso il potenziamento delle tecniche investigative; c. la protezione e il recupero dei minori vittime.

La Convenzione è stata resa necessaria dalla constatazione del fatto che gli strumenti giuridici precedentemente approntati dai diversi Stati per difendere i minori da questi reati non erano sufficienti.

Un contrasto serio ed effettivo doveva partire innanzitutto da un allineamento tra diverse nazioni, finalizzato all'adozione di definizioni strumenti comuni, nonché alla creazione di un'ampia cultura di tolleranza zero verso tali fenomeni, che si esprimesse anche, ma non solo, attraverso la penalizzazione giuridica della domanda che li alimenta.

Fase fondamentale e scopo della convenzione è l'anticipazione della tutela dei minori già nelle fasi, preparatorie alla consumazione di tali reati, dell'adescamento e della corruzione degli stessi, nelle quali la pornografia minorile viene ampiamente utilizzata per persuadere e sedurre le vittime.

L'obiettivo di tutto ciò sta, dunque, nel contrasto all'effetto normalizzante di tali pratiche, dato che la sempre maggiore diffusione delle stesse, avrebbe la capacità di indurre a livello sociale, se non combattuta, una sorta di abitudine e di passiva accettazione che porterebbe ad abbassare le relative difese e a ridurre, di conseguenza, la protezione dei più deboli.

La L. 172/2012 di ratifica della Convenzione dunque, si orienta verso la repressione in Italia di attività criminose, ma rivela anche alcune delle proprie carenze maggiori. In relazione alla fattispecie di adescamento e di corruzione di minorenne, la nostra legge sembra prestare una tutela privilegiata.

La normativa, in particolare, è diretta a cercare di bloccare gli effetti prodotti sul minore dall'opera volta persuadere che comportamenti sessuali con minori verso i quali viene fatta pressione sono normali e naturali, anche mostrandogli video pedo- pornografici tentando di instaurare in loro la consapevolezza che quella che vedono così rappresentata sia l’attività normale da compiere, equiparabile ad attività quali farsi la doccia o dormire.

Per questo tipo di danno strumentale è utilizzabile ogni tipo di pornografia minorile e persino, anche se in misura minore in maniera indiretta, quella disegnata.

Tutte infatti, hanno la capacità di mettere sotto gli occhi del minore l'evidenza, costruita ad arte, della disponibilità sessuale dei suoi pari verso le pratiche raffigurate nonché, la prova della loro disinvoltura nel permetterne la rappresentazione pornografica.

Il bambino, soprattutto in età prepuberale, è solito imparare per feedback, imitando o tentando di imitare una figura a lui familiare ma questo tipo di imitazione e di apprendimento, può scaturire anche da immagini visualizzate virtualmente o, realmente, in televisione o in apparecchi simili.

Se il pedofilo riesce a mostrare al bambino comportamenti di coetanei in atteggiamenti sessuali, demolisce la sua psiche, facendogli credere che ciò che sta vedendo è in realtà il comportamento corretto da tenere e che, rifiutandosi di farlo, potrebbe disobbedire alla figura “paterna o materna” in quel momento presente - il pedofilo.

La pornografia minorile infatti, può anche essere utilizzata, in un contesto di adescamento o di corruzione, come strumento di convincimento del minore facendogli credere che i comportamenti ritratti sono normali, comuni e diffusi, facendo così crollare le sue barriere inibitorie . 17

La Legge di ratifica della Convenzione, rende penalmente rilevante la condotta del detentore di materiale pedo-pornografico, lo spettatore di spettacoli pornografici, ma non anche, la condotta di tutti coloro che, la pornografia minorile, la consumano visionandola solo on-line.

Questa sorta di depotenziamento della Legge è motivato dalla paura di restringere troppo la libertà di manifestazione del pensiero; ciononostante, non si capisce perché, il legislatore abbia voluto selezionare come inescusabile solo alcune finalità, quali appunto la detenzione del materiale pedo-pornografico, implicitamente ammettendo, a

contrariis, le altre, quali per esempio la mera visione di immagini pedo-pornografiche,

andando così a stridere non solo con quanto richiesto dai documenti internazionali ma anche, addirittura, con l'articolo tre della nostra Costituzione . 18

La Legge, a seguito della Convenzione, prevede un sanzionamento sempre più severo, della sola pornografia minorile, limite che produce, però, un effetto sistematico che porta a legittimare ancor di più, per differenza, la pornografia c.d. adulta ; d’altro lato, 19 la pornografia c.d. adulta, proprio perché sempre più accettata e sempre più consumata, spinge, in virtù dell’ormai riconosciuto “effetto di tolleranza” e de-

S. Ost, Child Pornography and Sexual Grooming, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

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A. Verza, Il danno culturale prodotto dalla normalizzazione delle pratiche di pedofilia e

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sensibilizzazione che tipicamente produce , una parte dei suoi utenti assuefatti ad 20 esplorare i confini delle pornografie c.d. diverse, capaci di dare nuovi stimoli.

Sulla rete internet vi è stata, soprattutto negli ultimi anni, una moltiplicazione di siti di aggregazione di soggetti attratti da certe pratiche, nelle quali si mira alla legittimazione della pedofilia.

Tali siti, basandosi su mal intesi dati storici, e pseudo-scientifici, riescono effettivamente a presentare una visione efficacemente distorta della realtà: una sorta di educazione sentimentale, in termini di fatto pedofili, avallata da presunti scienziati, attraverso un tipo di comunicazione che si avvale di un linguaggio sostanzialmente banale e diretto, infarcito tuttavia di termini pseudo-tecnici e costellato da finti spunti autobiografici; tali siti funzionano come poli di aggregazione e mutua legittimazione per soggetti con particolare predilezione sessuale per i minori, e sono spesso rivolti anche ai minori stessi, con la funzione di ridurre le loro barriere inibitorie verso tali pratiche . 21

Ecco che la Convenzione fornisce un valido strumento che permette di alzare le difese e aumentare, di conseguenza, la protezione dei più deboli.

I primi due articoli della Legge 172/2012 sono dedicati all'autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1) e all'ordine di esecuzione (articolo 2).

L'articolo 3 individua nel Ministero dell’interno, l’autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali.

Il Capo II della Legge, detta le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno. La Convenzione crea delle nuove fattispecie criminali prodromiche rispetto alla più grave violenza sessuale o ad atti sessuali con minorenne.

La lettera z), al fine di dare attuazione all’art. 23 della Convenzione, inserisce fra i delitti contro la libertà personale l’adescamento di minorenni (art. 609undecies c.p.). La nuova fattispecie di adescamento – così come la fattispecie di istigazione introdotta

A. Verza, Il dominio pornografico, Napoli, Liguori, 2006, appendice.

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V. Sellaroli, I rischi per i minori nei nuovi mezzi di comunicazione di massa. La questione della

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con l’art. 414bis c.p. – è volta ad anticipare la soglia della punibilità, sanzionando un comportamento che in realtà precede l'abuso sul minore.

La fattispecie penale - art. 609undecies c.p. - punisce, con la reclusione da uno a tre anni, la condotta di chi adesca un minore degli anni sedici, ovvero compie atti idonei a carpire la fiducia del minore attraverso artifizi, lusinghe o minacce, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Il tipo di reato è comune, nel senso che può essere compiuto da chiunque ma, per configurare tale ipotesi di reato deve essere necessariamente presente il dolo specifico; è necessario a tal fine che il soggetto agente abbia agito al fine di commettere uno dei seguenti delitti:

• riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); • prostituzione minorile (art. 600bis c.p.);

pornografia minorile (art. 600ter c.p.);

detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (artt. 600quater e 600quater. 1 c.p.);

turismo sessuale (art. 600quinquies c.p.); violenza sessuale (art. 609bis c.p.);

atti sessuali con minorenne (art. 609quater c.p.) corruzione di minorenne (art. 609quinquies c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609octies c.p.).

Come già evidenziato dunque, con la fattispecie in esame, si va ad anticipare - anche di molto - la soglia della punibilità, punendo un comportamento in realtà podròmico rispetto alle fattispecie di reato inserite nell’ordinamento per tutelare la libertà morale, sessuale e psicofisica dei minori.

Allo stesso modo la lettera b) introduce, dopo l’articolo 414 del codice penale (Istigazione a delinquere) - e dunque tra i delitti contro l’ordine pubblico di cui al Titolo V - l’articolo 414bis c.p. contenente una nuova fattispecie di reato denominata “Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”.

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da un anno e sei mesi, a cinque anni, e salvo che il fatto costituisca più rave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con

qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minori, uno o più dei seguenti delitti (primo comma):

prostituzione minorile (art. 600bis c.p.);

• pornografia minorile e detenzione di materia pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali (artt. 600ter, 600quater, 600quater.1 c.p.); turismo sessuale (art. 600quinquies c.p.);

violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenne (artt. 609bis e 609octies c.p.);

atti sessuali con minorenne (art. 609quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609quinquies c.p.).

La pena prevista dalla nuova fattispecie (da un anno e sei mesi a cinque anni) è più alta nel minimo rispetto a quella prevista in generale dall’articolo 414 c.p. per l’istigazione a commettere delitti e per l’apologia di reato (reclusione da uno a cinque anni).

In base al secondo comma dell'art. 414bis c.p., la stessa pena si applica anche a chiunque pubblicamente faccia l’apologia dei suddetti delitti.

Infine, il III comma, esclude che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall’autore della condotta.

Inoltre, la nuova normativa finisce per modificare anche la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 del codice penale.

Rispetto alla precedente formulazione, la legge apporta alla fattispecie penale le seguenti correzioni:

• estende l’applicazione della fattispecie al caso di convivenza, conseguentemente modificando anche la rubrica dell’articolo;

• prevede che la commissione del fatto in danno di bambino infra-quattordicenne sia un’aggravante del reato;

• innalza le pene.

La lettera e) modifica l’art. 576 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell’omicidio che comportano l’applicazione della pena dell’ergastolo.

Sulla stessa disposizione prima della ratifica della Convenzione di Lanzarote era intervenuto anche il Decreto Legge 11/2009 che ha previsto l’ergastolo se l’omicidio è

commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale (art. 609bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609quater c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609octies c.p.).

A tali fattispecie la Legge 172/2012 aggiunge le seguenti:

• maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) • prostituzione minorile (art. 600bis c.p.)

• pornografia minorile (art. 600ter c.p.).

Le lettere da g) a q) dell'articolo 4, comma 1, della Legge 172/2012 apportano modifiche alla sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del libro II del codice penale (articoli da 600 a 604).

In particolare, la legge riscrive il delitto di prostituzione minorile previsto dall’art. 600bis del codice penale.

La Legge:

• in relazione al delitto di prostituzione minorile, previsto dal primo comma, amplia le condotte che integrano il delitto, aggiungendo il reclutamento per la prostituzione, la gestione, l’organizzazione e il controllo della prostituzione, nonché qualsiasi ulteriore attività dalla quale derivi per il soggetto la possibilità di trarre profitto dalla prostituzione minorile;

• in relazione al delitto di colui che fruisce della prostituzione minorile, previsto dal secondo comma, aumenta la pena detentiva per colui che compie atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro (reclusione da uno a sei anni in luogo della reclusione da sei mesi a tre anni), contestualmente riducendo la pena pecuniaria (multa da 1.500 a 6.000 euro);

• stabilisce che l’utilità che viene scambiata con l’atto sessuale (la disposizione introduce ora il concetto di corrispettivo) non necessariamente debba essere economica e non necessariamente debba essere concretamente corrisposta (può essere anche solo promessa);

elimina dall’art. 600bis c.p. l’aggravante del fatto commesso nei confronti di un infra-sedicenne (spostata all’interno dell’art. 602ter c.p.);

• elimina la circostanza attenuante rappresentata dalla minore età dell'autore del fatto.

La lettera h) novella l’art. 600ter c.p. in tema di pornografia minorile, sostituendo il primo comma e inserendone due ulteriori.

Con la sostituzione del primo comma la Legge, oltre a ridurre leggermente l’entità della pena pecuniaria, integra la condotta che costituisce reato.

In particolare:

• aggiunge alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici;

• aggiunge al concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento; • prevede la sanzionabilità anche di colui che, a prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.

Con i nuovi commi la riforma:

• introduce una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro);

• definisce, riprendendolo dall’art. 20, par. 2 della Convenzione, il concetto di pornografia minorile (ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali). La Legge 172/2012 abroga l’art. 600sexies c.p., relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedo-pornografici, optando per l’inserimento di tutte le aggravanti dei delitti pedopornografici in chiusura della sezione, nell’art. 602ter c.p.; per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre ora fare riferimento all’art. 600septies.1.

La lettera l) dell'articolo 4 sostituisce l’articolo 600septies del codice penale, originariamente inerente alla confisca e alle pene accessorie in caso di condanna per delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.), e dunque anche per i delitti di natura sessuale in danno di minori, per dedicare questa disposizione del codice penale esclusivamente alla confisca, eliminando dunque ogni riferimento alle pene accessorie, di cui si occupa il successivo art. 600septies.2.

La Legge dispone che la confisca si applichi non solo ai delitti contro la personalità individuale, ma anche ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle circostanze indicate e riguarda:

• i beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (ex art. 240 c.p.) ovvero,

• i beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità.

In virtù del richiamo all’art. 322ter, III comma c.p., spetterà al giudice, con la sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

La lettera m) inserisce due nuovi articoli nel codice penale, relativi rispettivamente alle circostanze attenuanti e alle pene accessorie.

In particolare, l’articolo 600septies, Iº comma, prevede una sola circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604, c.p.) consentendo che la pena possa essere diminuita da un terzo fino alla metà a colui che, concorrente nel reato, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisce elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato.

L’articolo 600septies, II comma c.p. disciplina le pene accessorie. La lettera n), con finalità di coordinamento, abroga l’art. 602bis c.p.

La lettera o) interviene sull’art. 602ter del codice penale per farne il contenitore di tutte le aggravanti dei delitti contro la personalità individuale contenuti nella sezione. In particolare, l'art. 602ter c.p. prevede un aumento di pena da un terzo alla metà nelle seguenti ipotesi:

sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600bis I comma c.p.) e pornografia minorile (art. 600ter c.p.) mediante violenza o minaccia;

prostituzione minorile (art. 600bis, I e II comma c.p.), pornografia minorile (art. 600ter, I comma c.p.) e turismo sessuale (art. 600quinquies c.p.) approfittando della situazione di necessità del minore.

Un più severo aumento di pena – dalla metà ai due terzi – è previsto dalla legge nei seguenti casi:

prostituzione minorile (art. 600bis, I e II comma c.p.), pornografia minorile (art. 600ter c.p.), turismo sessuale (art. 600quinquies c.p.), riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici;

sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600bis, I comma c.p.), pornografia minorile (art. 600ter c.p.), riduzione in schiavitù di minore (art. 600 c.p.), tratta di minore (art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602 c.p.) quando il fatto è commesso da uno dei seguenti soggetti: l’ascendente o il genitore adottivo, o il loro coniuge o convivente; il coniuge o affini entro il secondo grado; parenti fino al quarto grado collaterale; il tutore o persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro; pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni. • sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600bis, I comma, c.p.), pornografia minorile (art. 600ter c.p.), riduzione in schiavitù di minore (art. 600 c.p.), tratta di minore (art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602 c.p.) quando il fatto è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600bis, I comma c.p.), pornografia minorile (art. 600 c.p.), riduzione in schiavitù di minore (art. 600 c.p.), tratta di minore (art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602 c.p.) quando il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore;

sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600bis, primo comma c.p.), pornografia minorile (art. 600ter c.p.), riduzione in schiavitù di minore (art. 600 c.p.),

tratta di minore (art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi minorenni (art. 602 c.p.) quando i fatti sono commessi nei confronti di tre o più persone.

L’ultimo comma introdotto nell’art. 602ter c.p. specifica che laddove sussistano attenuanti, e queste, concorrano con le aggravanti previste nei commi precedenti, il giudice non potrà mai ritenere le attenuanti prevalenti o equivalenti alle circostanze aggravanti dovendo dunque calcolare eventuali diminuzioni di pena sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle aggravanti.

La lettera q) novella l’art. 604 c.p., relativo all’applicabilità delle disposizioni sui delitti di sfruttamento sessuale dei minori e sui delitti di violenza sessuale ai fatti commessi all’estero da cittadini italiani, in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani.