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L’evoluzione della pedo-pornografia nel Web moderno

Il fenomeno della circolazione della pornografia minorile riversato nella dimensione transfrontalieriera, immateriale e scarsamente regolata del Web, ha conosciuto negli ultimi anni un'impennata senza precedenti.

Parallelamente alle dimensioni della pornografia, è cresciuta anche la sua forza di auto-legittimazione, essenzialmente dovuta alla mancanza, nell'ultimo mezzo secolo, di un contrasto serio e di una critica lucida alla sua diffusione (fenomeni frutto, a loro volta, del vecchio ma tuttora vitale dogma che, da fine anni ’60, ha sdoganato la pornografia imponendo alla società liberale di leggerla necessariamente come espressione di liberazione sessuale): più essa colonizza i diversi territori culturali con cui ci confrontiamo ogni giorno, più essa diventa dato ubiquitario che giustifica circolarmente la propria presenza attraverso la propria presenza, fenomeno culturale di massa, con la conseguenza che diventa sempre più difficile metterla in discussione in maniera critica.

Inoltre, proprio a causa della popolarità della sua diffusione e della forza suggestiva espletata dai relativi stilemi presso le utenze più giovani, in maniera immediata o anche mediata, per esempio, attraverso le allusioni pubblicitarie e gli ammiccamenti dei personaggi più alla moda, il fenomeno, anche nella sua sezione pedo-pornografica, si è trasformato: le immagini e le riprese pedo-pornografiche in circolazione, infatti, non sono più, quasi esclusivamente, il frutto di un'attività clandestina e organizzata a stampo criminale, spesso finalizzata al lucro, ma vengono, in una misura non irrilevante, prodotte sempre più anche a livello amatoriale, da soggetti spesso lontanissimi dal pensare che tale loro azione possa avere un rilievo penalistico e convinti, anzi, che in qualche modo, questo genere di disponibilità sia segno di un’apertura disinvoltura da ritenersi scontata e dovuta in una coppia . 66

Oggi la pedo-pornografia o, pornografia minorile come definita dal legislatore all’art. 600quater c.p., è presente in maniera massiccia sia sulla rete internet in generale, che sui social networks.

Questo ultimo canale di visualizzazione, e di scambio di materiale pedo-pornografico, si è affacciato nel panorama italiano e mondiale solo negli ultimi anni, grazie alle possibilità che appunto i social networks offrono ai loro utenti; non solo di visualizzare, ma anche di scambiare determinato materiale illecito.

In relazione al reato, è inoltre importante la sussistenza del dolo dell’agente cioè, la consapevolezza della minore età dei soggetti rappresentati nel materiale, detenuto o procurato, nonché della natura pornografica della stessa, che a mio avviso è impossibile da negare nei casi di download di files dalla rete.

Elevando a reato la pornografia minorile e la detenzione del materiale appunto, pedo- pornografico, il legislatore del 1998, si è munito di uno strumento volto a reprimere un fenomeno in crescita esponenziale che sicuramente all’epoca era all’avanguardia ma, a distanza di 18 anni, con l’evoluzione del Web, si sono evolute con esso, anche le figure criminali e i delitti legati al suo utilizzo.

Parlare di internet dieci anni fa è un po’ come parlare dell’epoca dei dinosauri per l’evoluzione umana; è possibile oggi infatti, fare molte operazioni per mezzo del computer che solo qualche anno fa non erano nemmeno immaginabili.

Con tali norme il legislatore ha voluto sanzionare il reclutamento, la commercializzazione, la diffusione o la divulgazione di informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto oltre che, la detenzione del materiale pedo-pornografico.

In effetti, come dice il detto le regole sono fatte per essere infrante, ad ogni nuova regola corrispondo nuovi metodi di elusione, nuovi strumenti di evasione, ed è proprio a questo punto che il legislatore è chiamato a rettificare la norma e renderla ancora più efficace.

Il Web si è evoluto dalla creazione di queste normative e sono nati nuovi programmi di

file sharing ovvero, di interscambio di materiale tra utilizzatori di un determinato

multimediale, salvarlo nel proprio computer, visionarlo ed eventualmente cancellarlo successivamente.

La ratio legis delle norme incriminatrici è chiaramente quella di punire anche chi si sia procurato quel materiale illecito consapevolmente e poi, successivamente se ne sia liberato cancellandolo dal proprio apparecchio.

Le due condotte, il “consapevolmente procurarsi” e il “detenere”, spesso coesistono in quanto, chi viene rinvenuto in possesso di materiale pedo-pornografico solitamente se lo è anche procurato.

La Corte di Cassazione, è intervenuta recentemente, per quanto riguarda il file sharing, disciplinando il download di materiale illecito, argomentando sulla distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico rappresentante minori di anni diciotto ovvero, distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale, di minori degli anni diciotto. La sentenza della Corte di Cassazione Penale , stabilisce il principio secondo cui, per 67 potersi ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 600ter comma 3 c.p., non è sufficiente la prova della volontà di procurarsi il materiale pedo-pornografico ma, occorre altresì, dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, consistente nella specifica volontà di distribuzione, divulgazione o diffusione, che deve essere desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di programmi di file

sharing.

In altre parole, non basta il solo dato quantitativo dello scaricamento di files dalla rete internet attraverso programmi di file sharing e il mantenimento dei files nella cartella condivisa ma, si rendono necessari accertamenti, tesi a verificare se la condotta e la volontà dell’agente, siano di semplice approvvigionamento o piuttosto, di diffusione a terzi del materiale pedo-pornografico.

E' stato chiarito inoltre, che le condotte di procurarsi e detenere tale materiale non integrano due distinti reati, ma rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, sicché il reato è comunque unico e non c'è concorso di reati . 68

Sent. Cass., Sez. III, 02.12,.013, n. 47820.

La Corte di Cassazione ha recentemente sancito un importante principio in tema di detenzione di materiale pedo-pornografico acquisito mediante la rete internet attraverso l’attività di download; la Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità dell’agente è subordinata all’attività di download del file dalla rete in quanto, mediante questa attività, lo stesso acquisisce un autonomo possesso dei contenuti multimediali.

Quindi è irrilevante che l’autore del reato abbia poi successivamente cancellato il materiale.

La Suprema Corte ha di conseguenza stabilito che in questi casi sussiste ancora una detenzione da parte dell’agente subordinata al solo fatto di averlo scaricato, anche se poi successivamente non si ha più la materiale disponibilità del file.

Naturalmente, vi è sempre la possibilità di dimostrare che nelle parole chiave utilizzate per la ricerca, (spesso nei programmi di file sharing il materiale viene scaricato come archivio), non fossero presenti riferimenti a rappresentazioni di minori e che, non era possibile conoscere che all’interno dell’archivio vi fossero appunto files che rappresentassero minori nudi o in atteggiamento sessuali, dato che il dolo dell’agente ha un valore intrinseco fondamentale in riferimento a questi tipi di reati . 69

Nella condotta di “procurarsi” e/o di “detenere”, com'è stato chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, rientra anche la mera visione di immagini pedo- pornografiche scaricate dal computer perché, per un tempo, sia pur limitato alla sola visione, le immagini sono state nella disponibilità dell’agente.

La Corte ha affermato che integra il reato previsto dall'art. 600quater c.p., la condotta consistente nel procurarsi materiale pedo-pornografico scaricato (mediante operazione di downloading) da un sito internet a pagamento, in quanto il comportamento di chi accede al sito e versa gli importi richiesti per procurarsi il materiale pedo-pornografico offende la libertà sessuale e individuale dei minori coinvolti come il comportamento di chi lo produce . 70

Sent. Cass., Sez. III, 20.9.2007, n. 41570, Martelli.

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Sent. Cass., Sez. III, 06.10.2010, n. 639, Angileri.

Si segnala dunque un’evoluzione in senso positivo che, grazie alla Corte di Cassazione, adegua la normativa al veloce mutamento della rete, un primo passo verso un cambiamento che permetta di debellare questa orribile pratica dalla rete internet.

Capitolo 11.1