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caratteristiche dell’obbligazione e la “prova scritta” quali presupposti speciali della tutela monitoria.

3.1. Credito di denaro

A differenza del “nostro” rito monitorio302, in Spagna è possibile far valere attraverso il procedimento in esame soltanto la richiesta di pagamento di un “debito di denaro”. Deve cioè trattarsi di un credito pecuniario (per il

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Non pare sussistano dubbi nel caso di un creditore in possesso di una cambiale, assegno o pagherò per i quali esiste il juicio cambiario, cfr., p.e., AAP Toledo, 17 dicembre 2001, in

Cordón Moreno, Ley de Enjuiciamiento, cit., pp. 1029-1030, nonché García Sánchez El

proceso monitorio, cit., p. 8; mentre ben più controverso è se possano valersene avvocato e procuratore per gli onorari e diritti maturati in una lite, pretesa per la quale è previsto lo speciale procedimento di jura de cuentas di competenza della stessa corte presso la quale si è svolto il giudizio nel quale sono maturate le spettanze professionali. La soluzione maggioritaria, che ci sembra preferibile anche per evitare irragionevoli (ed incostituzionali) disparità di trattamento con gli altri professionisti, è nel senso della possibilità di impiegare l’uno o l’altro istituto, a scelta del professionista. V. A. A. Peréz Ureña, ¿Es preceptiva la jura de cuentas, o pueden los abogados y los procuradores acudir al proceso monitorio para hacer efectivo el crédito frente a su cliente? Práxis judicial, in www.laleydigital.es, 19976/2009, p. 1 ss.

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Cfr. Correa Delcasso, El proceso monitorio de la nueva Ley, cit., pp. 81-82, secondo il quale il giudice può concedere un termine per integrare la richiesta monitoria ed il rigetto di essa dovrebbe avvenire con providencia non impugnabile. Si avrà però modo di evidenziare come la giurisprudenza sia incline ad impiegare la forma dell’auto – impugnabile mediante recurso de apelación – per rigettare la petición mentre sin d’ora si deve sottolineare come nessuna norma preveda espressamente la facoltà per il giudice di invitare il ricorrente ad integrare la prova o sanare i vizi della domanda, per cui molti non ritengono ammissibile questa possibilità. V. di seguito, sub par. 4.

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Che consente anche la richiesta di consegna di una determinata quantità di cose fungibili o di una cosa mobile determinata (art. 633 c.p.c.).

quale è irrilevante la moneta in cui è l’obbligazione è stata contratta) e non della consegna di una quantità di denaro nella quale la determinazione della specie di moneta ha carattere essenziale303. Viceversa si ricadrebbe nell’obbligo di consegna di una cosa mobile determinata solo nel genere, dunque un’obbligazione di dare cosa generica, con conseguente impossibilità di valersi del rito monitorio304.

In riferimento a quest’ultimo requisito, si è discusso soprattutto circa l’azionabilità di un credito in moneta straniera, possibilità che oggi viene generalmente ammessa305, sia perché il legislatore non ha espressamente limitato l’applicazione dell’istituto ai soli crediti espressi in moneta nazionale (come quello tedesco), sia attraverso un’applicazione analogica (anche per la contiguità tra juicio monitorio ed esecuzione) dell’artt. 577 LEC relativo, appunto, all’esecuzione forzata di crediti espressi in moneta straniera.

La valuta straniera è perfettamente ammissibile quale mezzo solutorio ma si pone un problema di possibile contrasto tra l’applicazione analogica dell’art. 577 LEC ed il limite dei 30.000 (oggi 150.000) Euro e quello della determinatezza del credito, richiesti per l’accesso al rito monitorio. Infatti l’art. 577, co. 2, LEC, prevede che “(...) la quantità di moneta straniera si calcolerà secondo il cambio ufficiale nel giorno di autorizzazione dell’esecuzione. Nel caso si tratti di moneta straniera priva di quotazione ufficiale, il conteggio si farà applicando il cambio che, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dall’esecutante nella domanda, il

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Un’obbligazione il cui contenuto sia la consegna di cento monete da 1 euro è chiaramente diversa da una avente ad oggetto il pagamento di cento euro. Si tratta di una definizione consolidata, ripresa da vari autori. V., p.e., López Sánchez, El proceso, cit. p. 65 e T. Armenta Deu, Lecciones de derecho procesal civil, Madrid, 2002, p. 567. Tuttavia vi è stato anche chi ha proposto un diverso schema ricostruttivo. Cfr. De la Llana Vicente, El proceso, cit., p. 1645, che, analizzando il requisito del debito monetario, sostiene che si può partire da una concezione stretta dello stesso: si tratterebbe in tal caso di un debito di una somma di denaro espressa in Euro; oppure si può accogliere un concetto più ampio, che includa debiti che, pur non riguardando inizialmente il pagamento di una somma di denaro, siano suscettibili di conversione in moneta (perciò potrebbero farsi valere in via monitoria debiti di cose o specie una volta trasformate nel loro equivalente monetario) ed anche i debiti pattuiti in moneta straniera, dato che il precetto non fa alcun riferimento alla moneta nazionale.

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Così, p.e., López Sánchez, El proceso, cit., p. 166. L’autore sostiene che “Una determinazione essenziale quanto alla specie monetaria nella quale debba realizzarsi il pagamento priva il debito del suo carattere di debito monetario, lo converte in debito di dare cosa generica ed impedisce che la pretesa della sua effettività possa azionarsi attraverso un processo monitorio. In cambio, se tale determinazione non ha carattere essenziale, il debito non perde il suo carattere monetario.

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Ma contra v., p.e., Bonet Navarro, Derecho procesal, cit., pp. 980-981, secondo il quale il monitorio, così come, in precedenza, il juicio ejecutivo, sono pensati per l’adempimento di obbligazioni pecuniarie liquide, per cui i requisiti rimangono gli stessi: l’obbligazione dev’essere “espressa in euro o in moneta straniera convertibile ed ammessa a quotazione ufficiale”.

tribunale ritenga adeguato, senza pregiudicare l’ulteriore liquidazione della condanna (...)”.

Poiché il giudice deve valutare se il credito azionato possiede tutti i requisiti che permettano di valersi delle forme monitorie, è chiaro che la conversione non potrà esser fatta al momento del despacho de la ejecución ma nel momento del deposito della petición. In caso di monete quotate ufficialmente basterà una semplice operazione aritmetica per vedere se sia superato il limite dei 30.000 Euro. Il discorso si fa più complesso per le monete prive di quotazione ufficiale, nel qual caso, mentre per alcuni autori è comunque possibile valersi dell’istituto monitorio, dimostrando il tasso di cambio appropriato attraverso allegazioni e documenti306, per altri viene meno il requisito della determinatezza, normalmente inteso come liquidità o possibilità di liquidazione mediante una semplice operazione aritmetica307.

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