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Scadenza ed esigibilità del credito

caratteristiche dell’obbligazione e la “prova scritta” quali presupposti speciali della tutela monitoria.

3.2. Scadenza ed esigibilità del credito

Vi è una stretta connessione tra scadenza ed esigibilità di un credito308: a tenore dell’art. 1113 del Código Civil, il credito è esigibile quando è scaduto il termine previsto per il suo adempimento o si è verificata la condizione sospensiva alla quale è sottoposto ovvero in pendenza di una condizione risolutiva non verificatasi. Sembra corretto affermare, dunque, che la scadenza è una condizione per l’esigibilità del credito309 ma non l’unica. Giustamente si è notato che un credito, per essere esigibile, oltre che

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Così, p.e., Garberi Llobregat, El cobro ejecutivo, cit., p. 1445. 307

Sulla questione si tornerà più avanti trattando della determinatezza della somma dovuta. Cfr. par. 3.3.

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Tanto che, alcuni autori, ne hanno affermato la coincidenza agli effetti della pronuncia dell’ingiunzione, sottolineando come, altrimenti, per attribuire al requisito di “esigibilità” un proprio significato, si dovrebbe ritenerla riferita al fatto che il creditore abbia adempiuto la propria prestazione verso il debitore e sia pertanto legittimato a pretendere l’adempimento della controprestazione. Ma, così facendo, si obbligherebbe il giudice a complesse valutazioni sul corretto adempimento, raramente desumibili dai documenti indicati nell’art. 812 LEC, frustrando totalmente la funzionalità dell’istituto. Garberi

Llobregat, El cobro, cit., pp. 1449-1450.

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In realtà, accedendo all’esposizione di López Sánchez, El proceso, cit., pagg. 94-95, “la nozione di scadenza di un’obbligazione è compresa nell’esigibilità nel senso che è una delle sue condizioni”. Un tesi affine è avanzata da Illescas Rus: “una pretesa è esigibile quando può essere efficacemente reclamato il suo adempimento da parte dell’accipiens, in quanto concorrono i presupposti ai quali legalmente o convenzionalmente appaia subordinata l’obbligazione, tra i quali naturalmente occupa un posto importante il requisito della scadenza”. Cfr. A. V. Illescas Rus, Notas sobre los procesos monitorio y cambiario en el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, in La Ley, 1998, 2, D-113, p. 1348. Per altri, come Armenta Deu, Leciones, cit., p. 568: “Esigibilità e scadenza si presentano con carattere successivo. Per reclamare un debito questo dev’essere scaduto”. Secondo Díez-

Picazo Giménez, Comentarios, cit., p. 1355, “la scadenza rimane inglobata nell’esigibilità.

Questa non si ha se il debito è sottoposto a condizione o termine che non si sono verificati o dipende da una controprestazione che non è stata realizzata”.

soddisfare le condizioni di cui sopra (scadenza del termine o avveramento della condizione), non deve essersi estinto in uno dei modi indicati dall’art. 1156 C.C. (pagamento, adempimento, remissione, perdita della cosa, confusione, compensazione e novazione)310.

L’impossibilità di azionare in via monitoria un credito non ancora scaduto si collega alla stretta connessione dell’istituto con l’esecuzione: pensato per far valere l’azione di condanna in forma più rapida del giudizio ordinario ed arrivare così, più rapidamente, ad ottenere il titolo esecutivo necessario per avviare l’esecuzione sul patrimonio del debitore, non avrebbe senso utilizzare il rito monitorio per ottenere un provvedimento equivalente ad una condanna in futuro, la cui effettività è rinviata ad un momento successivo alla sua conclusione311.

La sussistenza di questi requisiti risulterà, di solito, dai documenti allegati alla petición, altrimenti, pare che il creditore debba darne adeguatamente conto nella propria richiesta312. In ogni caso la pendenza di un termine o di una condizione o, eventualmente, il mancato adempimento di una controprestazione, dovrà essere verificata dal giudice in sede di valutazione dell’ammissibilità della petición: se un simile elemento emerge dagli atti, questi non potrà che rigettare la richiesta, altrimenti (concorrendo anche gli altri presupposti richiesti dalla legge) le darà corso313.

Il requisito della scadenza dell’obbligazione (e della sua documentazione) è stato al centro di molte pronunce, soprattutto in relazione ai contratti di mutuo ed al concetto di “scadenza anticipata”314. La

310

Cfr. J. Picó Y Junoy – F. Adan Domenech, Los procesos monitorio y cambiario: estudio comparativo jurisprudencial, in Revista Jurídica de Catalunya, 2005, II, p. 157 ss. 311

Così si era espresso già Calamandrei, segnalando l’inadeguatezza del procedimento monitorio per far valere preventivamente un credito non ancora scaduto. Cfr. Il procedimento, cit., p. 59. Per López Sánchez, El proceso, cit., p. 88, la mancanza di senso di un simile impiego dell’istituto è ancor più accentuata in Spagna, dove il giudice deve direttamente autorizzare l’esecuzione una volta verificata la mancanza di opposizione del debitore di fronte all’ingiunzione.

312

Cfr. J. Bonet Navarro, in Derecho Procesal Civil, M. Ortelles Ramos (coord.), 5ª ed. Elcano (Navarra), 2004, p. 967: “In generale il compimento di questo requisito sarà evidenziato o si desumerà dai documenti allegati alla petición di avvio del processo, in caso contrario, il creditore dovrà darne ragionevolmente conto”.

313

Così Díez-Picazo Giménez, Comentarios, cit., p. 1355. In sostanza, anche per evitare di porre a carico del ricorrente un probatio diabolica, non sembra si debba chiedergli di provare puntualmente l’esigibilità del credito ma che dai documenti allegati alla petición non si deduca il contrario.

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È possibile che la scadenza anticipata sia stata pattuita dalle parti: una sorta di “clausola risolutiva espressa” nel caso di mancato pagamento di una rata. Vi sono altri tre casi nei quali si ha la perdita da parte del debitore del beneficio del termine per adempiere e quindi l’immediata scadenza dell’obbligazione. A mente dell’art. 1129 del Código Civil, il debitore perde il beneficio quando: a) dopo aver contratto l’obbligazione, risulti insolvente, salvo che offra idonea garanzia; b) non offra al creditore le garanzie che si fosse impegnato a fornire; c) per fatto proprio abbia diminuito le garanzie fornite ovvero le stesse siano

giurisprudenza è incline ad ammettere l’impiego del rito monitorio per il pagamento delle rate di un mutuo anche in ipotesi di scadenza anticipata dell’obbligazione315. Simili clausole sono considerate perfettamente lecite ed ammissibili ed il fatto che la decisione del giudice su una eventuale controversia abbia carattere dichiarativo e non costitutivo dei loro effetti, rende possibile farle valere all’interno del rito monitorio316. Tuttavia, la necessità che la scadenza risulti dai documenti allegati alla petición impone una forte limitazione probatoria dovendo infatti emergere dai “principi di prova” documentale offerti al giudice l’esclusione di elementi che determinino l’inesigibilità del credito317.

Altro profilo relativo all’esigibilità della prestazione, sul quale il giudice può compiere una valutazione “allo stato degli atti”, è riferito alla titolarità del diritto, al soggetto che può “esigere l’adempimento”. In queste fattispecie assume rilievo la cessione del credito che, anche secondo la giurisprudenza, non impedisce di potersi valere del rito monitorio, purché adeguatamente documentata in sede di presentazione della petición318. venute meno per caso fortuito, a meno che non vengano immediatamente sostituite da altre ugualmente sicure.

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V. AAP La Rioja, 27.5.2004, in Repertorio de Jurisprudencia menor Aranzadi, 2004, 185517; AAP Asturie, 18.3.2003 in Ibid., 2003, 181442; o AAP Malaga, 18.6.2004, Ibid., 2004, 11488.

316

Nel quale, come più volte si è sottolineato, si può solo esercitare l’azione di condanna e non la tutela costitutiva. Cfr. García Sánchez, El proceso monitorio, cit., p. 7 e la giurisprudenza ivi richiamata.

317

Cfr. López Sánchez, El proceso, cit., p. 96, per il quale “si impone al creditore un onere processuale, in forza del quale dovrà accompagnare al principio di prova dal quale risulti l’esistenza del debito, quelle altre [prove o meglio principi di prova] che dimostrino la rimozione dei fatti determinanti l’inesigibilità”. In questi casi dunque l’azionabilità del credito in via monitoria si vede limitata non per motivi sostanziali ma per mere ragioni processuali, nella specie per l’impossibilità di fornire una prova adeguata. La circostanza potrebbe porre un problema di costituzionalità alla luce del diritto di difesa e del principio della parità delle parti, per cui una stessa situazione può vedersi sottoposta a regimi differenti solo in ragione di un’impossibilità pratica di documentazione. È vero anche, però, che il procedimento monitorio è un giudizio speciale per accedere al quale il legislatore, pur entro limiti di ragionevolezza, è libero di stabilire i requisiti di accesso e che, in fin dei conti, non si lede il diritto di difesa del creditore (tutt’al più si rischia di fargli perdere più tempo per ottenere tutela) che potrà comunque far valere la propria pretesa in un giudizio di cognizione (ordinario o verbale). D’accordo sulla liceità di far valere, in sede monitoria, i crediti derivanti da una scadenza contrattuale anticipata a condizione però che nel contratto vi sia una clausola espressa in tal senso e che si provi documentalmente che si è realizzata la situazione ivi prevista, è anche Acuerdos de unificación de criterios del orden civil de la Audiencia provincial de Madrid, cit., p. 9.

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Cfr. AAP Caceres, 19.5.2003, in Repertorio de Jurisprudencia menor Aranzadi, 2003, 246144; AAP Cadice, 30.7.2003, Ibid., 2003, 1529; AAP Cadice, 28.7.2003, in Actualidad Civil, 2003, 1527. L’istituto della cessione del credito, peraltro, a tenore degli artt. 1516- 1517, non sembra richiedere alcuna accettazione da parte del debitore ceduto ma solo la certezza della data della cessione ai sensi degli artt. 1218 e 1227 del Código Civil (che si

3.3. La determinatezza dell’importo azionato ed il problema

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