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Il giudice competente per l’opposizione all’ingiunzione.

caratteristiche dell’obbligazione e la “prova scritta” quali presupposti speciali della tutela monitoria.

M. Rodríguez Tirado, Las funciones procesales del Secretario Judicial, Barcellona, 2000.

8. I possibili esiti della fase senza contraddittorio.

8.3. L’opposizione dell’ingiunto: i problemi di coordinamento con la fase senza contraddittorio.

8.3.1. Il giudice competente per l’opposizione all’ingiunzione.

La concezione del giudizio di opposizione come autonomo ed il richiamo alle regole previste per gli ordinari giudizi di cognizione operato dall’art. 818 LEC induce ad interrogarsi sul problema della competenza del giudice davanti al quale proporre l’opposizione, a maggior ragione per il fatto che, per l’ingiunzione, sono previste regole speciali di competenza esclusiva che vietano gli accordi di proroga del foro, regole che però, secondo questo schema, vengono meno rispetto al giudizio di opposizione.

Come insegnano i fiumi di inchiostro versati dalla migliore dottrina e giurisprudenza italiana, la questione della competenza per il giudizio di opposizione si poteva prestare ad ampio dibattito e a differenti e variamente argomentabili ricostruzioni548, tanto più in ragione del silenzio del legislatore sul punto: le norme in tema di rito monitorio non fanno infatti menzione del giudice competente per l’opposizione. Tuttavia questa polemica in Spagna non ha mai raggiunto gli stessi livelli, in quanto gli autori e la giurisprudenza sono stati concordi nel ritenere applicabile, in via analogica, alla fattispecie l’art. 61 LEC, secondo il quale il giudice di una determinata causa è competente anche per decidere sui relativi giudizi incidentali, per dare compimento ai decreti ed alle ordinanze emanati e per dare esecuzione alla sentenza, agli accordi o alle transazioni che vengano approvate. Pertanto si considera che il solo ufficio giudiziario competente a conoscere dell’opposizione sia quello che ha emanato l’ingiunzione

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Si pensi al lungo dibattito al quale hanno preso parte numerosi autori nonché la stessa Corte di cassazione, con l’introduzione del concetto di competenza funzionale inderogabile e di “impugnazione di primo grado” per stabilire la competenza per conoscere del giudizio di opposizione in capo allo stesso giudice che ha emesso l’ingiunzione. Cfr. Ronco, Struttura, cit., p. 350 ss. ed ivi anche la ricca bibliografia richiamata in nota 18; o anche gli scritti di M. G. Vagliasindi, Procedimento monitorio, decreto ingiuntivo e giudizio di opposizione in Quaderni del CSM, Roma, 1997, II, p. 79 ss.; F. De Stefano, Procedimento monitorio, decreto ingiuntivo e giudizio di opposizione in Quaderni del CSM, Roma, 1997, II, p. 105 ss.; Barreca, Procedimento monitorio, cit., p. 175; M. M. Chiarini, Questioni controverse in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Quaderni del CSM, Roma, 1997, II, p. 223; G. Salmè, Aspetti problematici del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Quaderni del CSM, Roma, 1997, II, p. 271.

opposta549. Tuttavia emerge qui un primo profilo problematico, che può determinare una irragionevole disparità di trattamento delle stesse ipotesi. A norma dell’art. 818 LEC se il valore della pretesa non eccede quello previsto per il juicio verbal, le parti sono direttamente citate per l’udienza, in caso contrario si stabilisce che “se il ricorrente non proporrà la corrispondente domanda nel termine di un mese dalla comunicazione dello scritto di opposizione, il procedimento si estinguerà e si condannerà il creditore al rimborso delle spese. Se presenterà la domanda, se ne darà comunicazione al convenuto in conformità a quanto previsto dagli artt. 404 e seguenti della presente Legge”.

Questa soluzione ci sembra possa essere pacificamente applicata alla presentazione dello scritto di opposizione che impedisca all’ingiunzione di acquisire quella tendenziale stabilità propria di un accertamento giudiziale non soggetto ai mezzi ordinari di impugnazione. Tuttavia in relazione al giudizio di opposizione, ovvero a quel giudizio di cognizione vero e proprio che si apre dopo che l’ingiunto ha presentato, nelle forme e nei termini richiesti dalla legge, il proprio scritto di opposizione.

Alcuni autori hanno fatto discendere dalla concezione del giudizio di opposizione quale autonomo giudizio sul merito della pretesa, la possibilità che le parti formulino un accordo sulla competenza, per far sì che sulla lite si pronunci una diversa corte. A questa ipotesi, ci pare di dover affiancare quella della presenza di una valida clausola di proroga del foro, contenuta nel contratto posto alla base della richiesta di ingiunzione che individui la competenza di un foro diverso da quello presso il quale è stata ottenuta l’ingiunzione. Tuttavia, guardando al coordinamento con l’introduzione del giudizio di opposizione, si è affermato che simili accordi sono possibili soltanto quando l’opposizione venga trattata nelle forme del juicio ordenario, mentre nel caso del verbal, poiché le parti sono direttamente convocate per l’udienza, non vi sarà spazio per la proroga espressa del foro (né, ci pare, per l’eccezione di incompetenza di cui sopra). In tal caso, la dottrina ritiene che la competenza spetterà, ex lege, esclusivamente al giudice del monitorio550.

La tesi però non appare completamente soddisfacente, soprattutto perché opera una disparità di trattamento di ipotesi fattuali identiche soltanto in ragione delle modalità processuali del giudizio di opposizione, identificate, queste ultime, esclusivamente in ragione del valore economico; disparità che pone seri dubbi di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Cost.

In caso emerga soltanto in questo momento l’incompetenza territoriale del giudice adito, vuoi perché non apprezzata in sede di

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Così, chiaramente Correa Delcasso, El proceso monitorio de la nueva Ley, cit., pp. 212- 213.

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valutazione dell’ammissibilità della petición, vuoi per l’esistenza di un foro elettivo che riprende vigore in sede di giudizio di opposizione, il giudice, a norma dell’art. 58 LEC deve compiere la valutazione “immediatamente dopo la proposizione della domanda”, previa audizione del Pubblico Ministero e delle parti costituite e, se si ritiene incompetente, dichiararlo con auto e rimettere gli atti al giudice ritenuto competente. Nel caso di esistenza di un foro elettivo, si atterrà alle indicazioni dell’attore.

Di nuovo, ci pare di scorgere un problema di disparità di trattamento della stessa ipotesi, a seconda che l’opposizione segua le forme del rito ordinario o del verbal, in quanto, in quest’ultimo caso, l’attore non ripresenta alcuna domanda ed il giudizio si regge, in sostanza, sulla petición. Se pertanto la verifica dell’incompetenza non è avvenuta in sede di valutazione della petición, non vi sarà spazio per una nuova valutazione d’ufficio ed al convenuto non rimarrà che proporre la relativa declinatoria di competenza.

Quest’ultima specifica eccezione è proponibile nei primi dieci giorni del termine previsto per opporsi all’ingiunzione ovvero nei cinque giorni successivi alla citazione per l’udienza, quando l’ingiunto abbia proposto opposizione nel termine e questa debba seguire le forme del rito verbal551.

La questione della possibilità di valersi della declinatoria de competencia in sede di opposizione al monitorio e dell’individuazione del giudice competente per tale giudizio è giunta, almeno in relazione ad un’opposizione da trattare secondo il rito ordenario, fino al Tribunal Supremo, il quale ha ritenuto corretta la prospettata soluzione, sostenendo che l’applicabilità delle regole di competenza esclusiva stabilite dall’art. 813 LEC in deroga al regime generale è circoscritta al solo procedimento monitorio, “altrimenti le regole della LEC sulla competenza territoriale potrebbero essere facilmente aggirate mediante la semplice presentazione di un richiesta iniziale di procedimento monitorio” (affermazione che ci pare condivisibile dal punto di vista ermeneutico, in quanto, trattandosi di norme speciali, esse sono di stretta interpretazione), mentre nel successivo giudizio di cognizione che si apra a seguito dell’opposizione non si può predicare un’ “ipotetica competenza funzionale [dello stesso giudice] per connessione [con il precedente procedimento monitorio]”; anzi, le norme sull’accettazione espressa o tacita della competenza riprendono pieno vigore in quella sede, stante il richiamo operato dall’art. 818 LEC agli artt. 404 e ss. LEC552.

Concludendo: l’atto di opposizione si deve presentare presso la stessa corte che ha emesso l’ingiunzione contestata, dopodiché, nel successivo giudizio di merito si potranno concludere accordi di proroga del

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Cfr., ancora, Correa Delcasso, El proceso monitorio de la nueva Ley,cit., p. 215. 552

Si veda l’interessante ATS 12 luglio 2007, n. 75, in www.poderjudicial.es ed ivi le indicazioni.

foro ovvero si potrà far valere l’incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria ed ottenere che gli atti vengano trasmessi ad altro giudice ritenuto competente, ovvero, in caso di conflitto negativo di competenza tra i due, ottenere la pronuncia della corte che sia gerarchicamente sovraordinata ad essi secondo le ordinarie regole previste dalla LEC.

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