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Il juicio monitorio come procedimento speciale di cognizione: i caratteri di specialità.

DIALOGO CON LA DOTTRINA PROCESSUALISTICA ITALIANA

A. De La Oliva Santos, Conceptos fundamentales de la ejecución forzosa civil, in La Ley,

1.4. Il juicio monitorio come procedimento speciale di cognizione: i caratteri di specialità.

Attualmente, la dottrina spagnola prevalente parla di “proceso plenario rápido o abreviado”201. In tal modo si evita il termine “sumario (sommario)” (che è invece proprio della nostra cultura giuridica) in quanto, in Spagna, tale aggettivo è tradizionalmente riservato a procedimenti speciali non destinati a concludersi con un provvedimento in grado di produrre piena efficacia di giudicato, mentre l’espressione “plenario rápido” fa riferimento a processi che perseguono la stessa finalità di un processo ordinario (con pienezza di effetti di giudicato, quindi) ma attraverso modalità processuali differenti202. In questo stesso senso, la giurisprudenza suole indicare la natura del rito monitorio come “declarativa especial”, nel senso che tale procedimento “tende a conseguire in modo rapido, un titolo esecutivo mediante l’ingiunzione di pagamento realizzata nei confronti del

200

Così Cristofolini, Procedimento, cit., pp. 110 ss, in particolare 124, 128. 201

Espressione coniata da Correa Delcasso, El proceso, cit., p. 211, proprio per definire il procedimento monitorio spagnolo. Sulla stessa linea, Marcías Rodríguez, El proceso, cit., www.colegiodeabogadosdelaspalmas.com/revistaweb, secondo il quale, poiché il monitorio ha per finalità l’ottenimento di un titolo esecutivo con efficacia di giudicato, esso rientra nella cognizione, dato che lo si impiega per ottenere un titolo di cui si è privi.

202

J. Fairén Guillén, Juicio ordenario, plenarios rápidos, sumario, sumarísimo, in Temas de derecho procesal, Madrid, II, p. 825 ss. Il fatto che il termine “sommario” venga normalmente riferito a procedimenti nei quali la tutela giudiziale impartita rimane soggetta ad un eventuale e successivo giudizio a cognizione piena è riportato anche da De La Oliva

preteso debitore, interpretandone il silenzio (…) come piena prova dell’esistenza del debito”203.

La specialità dell’istituto poggia su un dato sistematico, ovvero la collocazione del rito monitorio nel Libro IV, relativo ai procedimenti speciali204. Tuttavia si è già visto come questo elemento non sia di per sé chiarificatore per l’inquadramento dell’istituto205.

La specialità è un concetto piuttosto vago, al quale possono essere attribuiti i più diversi significati. Dottrina e giurisprudenza spagnole sembrano farvi riferimento sotto più profili, senza che possa affermarsi la correttezza di una ricostruzione e l’erroneità delle altre ma, anzi, ci pare che tutte siano corrette ed utilizzabili congiuntamente e che, d’altronde, non si dica nulla di nuovo rispetto a quanto già è stato in passato sottolineato dai processualisti italiani che dell’istituto si sono ampiamente occupati.

Il juicio monitorio è speciale per materia, poiché è riservato soltanto a certe categorie di diritti e non alla generalità delle pretese deducibili in un giudizio ordinario (crediti pecuniari di importo determinato, scaduti ed esigibili) nonché per i particolari requisiti probatori che assurgono al rango di “presupposto processuale speciale”206 per invocare la tutela monitoria (in assenza di un supporto documentale non ci si può avvalere dell’istituto) e lo è, dal punto di vista processuale, per via della sua struttura ben diversa da quella di un tipico processo di cognizione nel quale il contraddittorio (potenziale, non dimenticando che esistono i processi contumaciali nei quali effettivo contraddittorio non vi è) e dunque la cognizione completa (sui fatti allegati ed eccezioni sollevate da entrambe le parti) e l’accertamento del diritto precedono la condanna mentre qui la seguono207.

Quanto alla specialità di struttura questa si sostanzia nell’eventualità o nell’inversione dell’iniziativa di provocare il contraddittorio, ovvero,

203

Cfr. quanto riportato da J. M. Silvosa Tallón, La respuesta jurisprudencial antes los problemas turgido en el proceso monitorio, in Revista internauta de práctica jurídica, 2008, 21, p. 45 e la giurisprudenza ivi richiamata in nota 54.

204

Anche se non tutti i procedimenti che possono considerarsi “speciali” sono previsti in tale libro. Cfr. González López, Sobre la debatida naturaleza, cit., www.derecho.com ed ivi le indicazioni.

205

Supra, par. 1. 206

Calamandrei, Il procedimento, cit., p. 47 ss., in particolare, circa la prova scritta, 64 ss. 207

M. A. Fernández Ballestreros, Comentarios a la LEC, Barcellona, 2000, p. 3805, che ha sottolineato come il monitorio, oltre che speciale per la particolare struttura nella quale vi è “inversione dell’iniziativa del contraddittorio”, lo è anche per la materia, essendo pensato solo per richiedere crediti che non eccedano una certa cifra, liquidi e provati mediante alcuni documenti indicati dalla legge; Macías Rodríguez El proceso, cit., www.colegiodeabogadosdelaspalmas.com/revistaweb ed ivi le indicazioni, secondo il quale il monitorio è “un processo speciale per materia, come indica l’art. 812, giacché è previsto per un caso concreto: la richiesta di crediti pecuniari, scaduti ed esigibili, provati mediante certi documenti tra quelli elencati in detto precetto legale e che non superino l’ammontare di 30.000 Euro”. Inoltre ne afferma la specialità “perché presente una struttura particolare che si caratterizza per ciò che si denomina inversione del contraddittorio…”.

secondo altri, nell’assenza del contraddittorio, a seconda del punto di vista dal quale si osservi il fenomeno208 e si basa sul valore attribuito all’inattività dell’intimato che differisce da quello proprio dell’inattività nel processo contumaciale. In quest’ultimo l’attore è infatti gravato dall’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa mentre nel monitorio, se non si produce l’opposizione dell’ingiunto, il suo silenzio viene visto come ficta confessio dell’esistenza del diritto del ricorrente, ovvero, secondo altra ricostruzione, si viene a generare una preclusione delle sue possibilità difensive e, pertanto, si considera non necessario indagare le altrui eccezioni e dunque provato il diritto di credito azionato209.

È stato autorevolmente sottolineato che il principio dispositivo trova il proprio riflesso in varie norme processuali quali quelle sulle preclusioni e sull’onere della prova, per cui si addossano ad un soggetto le conseguenze delle proprie azioni o omissioni. Il processo di cognizione è dunque quello

208

Partitari della prima tesi sono Autori come Carnelutti, Nota intorno alla natura del procedimento monitorio, cit., p. 270, ovvero, anche se con l’espressione più generale di “eccezione al principio del contraddittorio”, Cristofolini, Processo, cit., pp. 19-20. La seconda tesi è stata invece sostenuta soprattutto da Calamandrei, Il procedimento, cit., pp. 6-7. La terza ricostruzione è stata invece proposta da Garbagnati, Il procedimento, cit., pp. 32-33, con riferimento alla sola fase monitoria in senso stretto, dal deposito del ricorso all’emissione del provvedimento che, secondo l’Autore, si caratterizza non per l’eventualità o l’inversione dell’iniziativa di provocare il contraddittorio dall’attore al convenuto, dato che, anche in questo rito, è il ricorrente a provvedere a notificare alla controparte ricorso e decreto del giudice, ma dall’assenza del contraddittorio stesso, in quanto il giudice conosce della pretesa e condanna la controparte (pronunciando l’ingiunzione) senza averla ascoltata. In Spagna, generalmente, sembra prevalere il riferimento all’inversione dell’iniziativa di provocare il contraddittorio. Cfr. Gutierréz de Cabiedes, Aspectos históricos, cit., p. 443;

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