• Non ci sono risultati.

La necessità di motivare l’atto di opposizione.

caratteristiche dell’obbligazione e la “prova scritta” quali presupposti speciali della tutela monitoria.

M. Rodríguez Tirado, Las funciones procesales del Secretario Judicial, Barcellona, 2000.

8. I possibili esiti della fase senza contraddittorio.

8.3. L’opposizione dell’ingiunto: i problemi di coordinamento con la fase senza contraddittorio.

8.3.2. La necessità di motivare l’atto di opposizione.

La necessità o meno di motivare lo scritto di opposizione è stata al centro di un vivace scontro dottrinale, del quale si trovano i riflessi in alcune pronunce giurisprudenziali discordanti.

Vi sono autori che sostengono che lo scritto di opposizione non richiede alcuna motivazione. Queste tesi valorizzano la concezione del giudizio di opposizione come autonomo, tanto che, nel caso debba seguire il rito ordenario è richiesto all’attore di presentare la relativa domanda nel termine di un mese. Fanno altresì leva sul dato normativo per cui, a tenore dell’art. 816 LEC “se il debitore non compare (non se non presenta opposizione, dunque) davanti al tribunale” nel termine di venti giorni, verrà autorizzata l’esecuzione nei suoi confronti per cui è sufficiente manifestare il proprio disaccordo con il contenuto dell’ingiunzione per considerare l’opposizione regolarmente proposta. Inoltre, si osserva che la necessità o meno di motivare lo scritto di opposizione non toglie ne aggiunge nulla al successivo giudizio di cognizione che seguirà le regole ordinarie; anzi, se addirittura lo si collega all’impossibilità di addurre motivi diversi nella comparsa di risposta, finisce soltanto per imporre al opponente un onere difensivo non previsto da alcuna norma. Se si ritenesse che l’omessa motivazione è equiparabile alla mancata proposizione dell’opposizione, si dovrebbe emanare un auto che autorizza l’esecuzione sul patrimonio dell’ingiunto e produce effetti di giudicato sostanziale, “grave conseguenza non prevista dal legislatore ed essenzialmente contraria alla natura del procedimento monitorio che basa l’autorizzazione dell’esecuzione sull’inattività del debitore”553.

Secondo queste posizioni, dunque, l’atto di opposizione ha soltanto la finalità di evitare che l’ingiunzione divenga definitiva con conseguente despacho de la ejeución ma non ha niente a che spartire col successivo giudizio di cognizione. Per questo può fondarsi anche sull’assenza di un presupposto per la concessione dell’ingiunzione, solitamente l’inidoneità del

553

Cfr. Garberi Llobregat, El cobro ejecutivo, cit., pp. 1487-1489. La frase virgolettata è del CJM di Barcellona, riportata da Picó I Junoy, La intepretación, cit., p. 1891.

documento allegato dal ricorrente, discutendosi poi il fondamento della pretesa azionata in via monitoria nel successivo giudizio554.

Altri, viceversa, ritengono necessario indicare succintamente le motivazioni poste a fondamento dell’opposizione. Innanzitutto, spinge in questo senso un dato pratico, ovvero la volontà di garantire il successo pratico dell’istituto. Se infatti si consente di porre in discussione la valenza dell’ingiunzione senza alcun “ostacolo”, mediante una semplice dichiarazione di volontà dell’ingiunto, è chiaro che si rischia di favorire un uso indebito dell’istituto dell’opposizione, con finalità meramente dilatorie: se la finalità del rito monitorio è di evitare le lungaggini di un giudizio ordinario in tutti quei casi nei quali il debitore non abbia argomenti concreti da opporre alla pretesa e, semplicemente, non paghi perché non vuole (o non ha i mezzi per) farlo, è chiaro che questa rischia di vedersi totalmente frustrata se, a quello stesso soggetto, si consente di opporsi alla pretesa senza alcuno sforzo, costringendo il creditore a rivolgersi al giudizio ordinario di cognizione555. È evidente che in questi casi, il solo “contrappeso” è costituito dall’importo dell’eventuale condanna alle spese, che però è futura ed incerta e non sembra poter costituire un serio strumento di pressione sulla volontà di un debitore incallito556.

Queste posizioni dottrinali – che appaiono maggioritarie nella prassi giurisprudenziale557 – valorizzano, da un lato, il dato letterale dell’art. 815 LEC, il quale richiede che l’ingiunto “compaia in tribunale ed alleghi succintamente, in uno scritto di opposizione, le ragioni per le quali, a suo parere, non deve, in tutto o in parte, la somma richiesta”; dall’altro il coordinamento con il giudizio di opposizione, soprattutto se di tipo verbal, per il quale le parti sono direttamente citate per l’udienza. Gli autori che le sostengono, avvicinano pertanto il contenuto dell’atto di opposizione a quello della demanda sucinta propria del juicio verbal, richiedendo una, sia pur sommaria, esposizione dei motivi sui quali l’opposizione si fonda558. A nostro avviso, la ricostruzione in esame permette anche di dare un senso

554

Così, p.e., JJM Extemadura, in Picó I Junoy, La intepretación, cit., p. 1891. 555

L’esigenza di eliminare azionimeramente defatigatorie del convenuto è storicamente una delle principali ragioni di adozione dell’istituto monitorio, come ci ricorda G. Tota, Il procedimento per ingiunzione: profili storici e di diritto comparato, in Capponi B. (a cura di), Il procedimento d’ingiunzione, Bologna, 2005, p. 3.

556

La prassi sembra in effetti aver dimostrato come troppo spesso si producano opposizioni meramente dilatorie a fronte delle ingiunzioni di pagamento, riportando i creditori nella stessa situazione precedente alla riforma del 2000. Cfr. i rilievi critici di J. Domingo

Manforte – M. L. Vinuesa Galiano, Tutela procesal y sustantiva del crédito. Procesos en

reclamación de deudas, in Economist&Jurist, n. 125, novembre 2008, p. 16 ss., in particolare p. 20.

557

V. SAP Valencia, 18.10.2005, in Actualidad Civil, 205/2164. 558

Cfr. Bonet Navarro, Derecho Procesal, cit., p. 990. V. anche quanto riportato, sia pure con un punto di vista fortemente critico, da Garberi Llobregat, El cobro ejecutivo, cit., p. 1486-1487.

all’obbligatorietà dell’assistenza tecnica che, secondo il legislatore, riprende vigore non solo nel giudizio di opposizione ma anche per la presentazione di questo scritto, col che si è portati a ritenere che esso debba rivestire una qualche complessità tecnico-giuridica.

8.3.3. La produzione dei documenti dimostrativi del credito nel

Outline

Documenti correlati