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La detenzione di alcuni gruppi di persone: considerazioni particolari

Commissione africana sui Diritti Umani e dei Popoli

Capitolo 4: La detenzione amministrativa dei migranti

I. La natura giuridica della “detenzione” 582

6. La detenzione di alcuni gruppi di persone: considerazioni particolari

Lo stato detentivo di persone considerate vulnerabili a causa della loro età, stato di salute o esperienze passate può, considerate le circostanze della fattispecie, equiva-lere ad essere soggetto ad un trattamento crudele, inumano o degradante. Questo principio può essere particolarmente significativo in relazione alla detenzione di richiedenti asilo, che avrebbero potuto subire la tortura, maltrattamenti o altre espe-rienze traumatiche, talvolta con eventuali implicazioni sulla salute fisica e mentale. In relazione a tutti i detenuti, particolari preoccupazioni sorgono in relazione ai sopravvissuti alla tortura e alla tratta, ai bambini e agli anziani, o alle persone affette da gravi malattie o disabilità. Per esempio, nelle sentenza Farbtuhs c. Lettonia,646 la Corte Europea ha stabilito la violazione dell’art. 3 CEDU, considerando la condizione detentiva di un uomo disabile di settantanove anni.

La linea guida n. 7 delle Nuove linee guida ACNUR sulla detenzione dei richiedenti asilo raccomanda di prendere in considerazione in maniera particolarmente attiva delle misure alternative alla detenzione per coloro che possono derivare dalla deten-zione un danno particolarmente grave alla salute psichica, compresi anziani non accompagnati, persone sopravvissute a tortura o altri traumi, e soggetti con disa-bilità mentale o fisica. Secondo le Linee guida ACNUR tali persone potranno essere trattenute solamente in base ad un certificato medico che dichiari la mancanza di effetti nocivi sulla loro salute e benessere. Quindi, nei casi in cui tali persone siano detenute, al fine di garantire il rispetto della libertà da trattamenti crudeli, inumani e degradanti, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle condizioni di detenzione, alla fornitura di assistenza sanitaria, ecc. (condizioni che verranno esaminate più avanti nella sezione III.2).

Nel caso C c. Australia,647 il Comitato sui Diritti Umani ha riscontrato una violazione dell’art. 9.1 del Patto sulla base del fatto che, “considerate le particolari condizioni del soggetto [una malattia psichiatrica], lo Stato Parte non ha saputo dimostrare la mancanza di mezzi meno invasivi per conseguire gli obiettivi riguardanti il rispetto delle politiche di immigrazione dello Stato Parte”.

a) La detenzione dei bambini: giustificazione

La detenzione dei bambini solleva considerazioni particolari in base alla Convenzione sui diritti del fanciullo, così come nel diritto internazionale dei rifugiati e, più gene-ralmente, nel diritto internazionale dei diritti umani.

L’art. 37 (b) della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede che la detenzione di un fanciullo deve essere effettuata come extrema ratio ed avere la durata più breve possibile. L’art. 37 deve essere letto alla luce di altre disposizioni della Convenzione

646. Farbthus c. Lettonia, C.edu, Ricorso n. 4672/02, Sentenza del 2 dicembre 2004. 647. C. c. Australia, CDU, op. cit., nota n. 344 (traduzione ufficiosa).

che influenzano il processo decisionale riguardante i bambini immigrati. L’art. 3.1 della Convenzione sui diritti del fanciullo, rilevante in tutti i casi in cui si discute della detenzione dei bambini migranti, prevede che l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni relative ai bambini. Una disposizione che può influenzare la decisione riguardante la detenzione di un bambino è l’art. 22.1 della Convenzione, secondo cui gli Stati Parte devono adottare tutte le misure adeguate per garantire che un bambino rifugiato o richiedente asilo possa beneficiare della protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie. Per i bambini migranti che accompagnano i propri genitori o altri adulti, rischiando la detenzione, è rilevante l’art. 2.2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui: “gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o dalle convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali, o dei suoi familiari”. Una disposi-zione simile è prevista dall’art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dell’art. 19 della Convenzione americana sui diritti umani. Di potenziale rilevanza è anche l’art. 39 della Convenzione sui diritti del fanciullo, che impone agli Stati di adottare ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti, di torture o di ogni altra forma di pene o di trat-tamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato.

Il Comitato sui Diritti del Fanciullo nel Commentario Generale n. 6 (2005)648 ha fornito indicazioni sull’applicazione dell’art.37 (b) della Convenzione sui diritti del fanciullo per i bambini migranti, dichiarando che, “come regola generale, i bambini non accompagnati o separati non devono essere detenuti. La detenzione del minore non può essere giustificata esclusivamente dal fatto che il bambino è separato o non accompagnato, o sulla base della propria condizione di migrante o di resi-dente o della loro mancanza. Quando, per altri motivi eccezionali, la detenzione è giustificata, […] può essere applicata solo come extrema ratio per il più breve periodo di tempo possibile. Pertanto, tutti gli sforzi, tra cui l’accelerazione di proce-dimenti rilevanti, dovrebbero essere compiuti per consentire l’immediato rilascio dei minori non accompagnati o separati e la loro collocazione in altre adeguate forme alloggiative.”649

Quando i minori sono trattenuti nei centri di detenzione per immigrati, contraria-mente al perseguimento del loro interesse superiore, il Comitato sui Diritti Umani ha ritenuto che tale detenzione può essere ritenuta arbitraria, in violazione dell’art.

648. CDF, Commentario Generale n. 6, op. cit., nota n. 136, par. 61.

649. Ibid., par.61 (traduzione ufficiosa). Vedi anche, Osservazioni Conclusive sull’Australia, CDF, UN Doc. CRC/C/15/Add.268, 20 ottobre 2005: ”il Comitato rimane preoccupato che bambini presenti in maniera irregolare sul territorio australiano siano ancora posti automaticamente in detenzione amministrativa, di qualsiasi forma si tratti, fino alla valutazione della loro situazione. […] il Comitato esprime grave preoccupazione per il fatto che […] la detenzione amministrativa non sia sempre usata come una misura di ultima ratio e per il periodo di tempo più breve possibile” (traduzione ufficiosa).

9.1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e può anche violare l’art. 24 del Patto, che garantisce i diritti dei fanciulli mediante l’adozione di misure di protezione richieste dalla loro condizione di minori, senza discriminazioni. Nel caso Bakhtiyari c. Australia, il Comitato ha stabilito che il trattenimento obbligatorio di un rifu-giato afgano con cinque bambini per la durata due anni e otto mesi costituiva una detenzione arbitraria650 ed una violazione dell’art. 24.1 del Patto, dato che il prov-vedimento non è stato adottato considerando l’interesse superiore del fanciullo.651

Tuttavia, la detenzione di un minore non necessariamente costituisce un violazione dell’art. 24 del Patto, potendo essere giustificata da circostanze eccezionali. Per esempio, nel caso Samba Jalloh c. Paesi Bassi, il Comitato ha ritenuto legittima la detenzione del minore per molteplici cause, riguardanti: “quando vi fossero dubbi sull’identità del soggetto, tentativi precedenti di eludere il provvedimento di espul-sione, una situazione attuale di ragionevole prospettiva di espulespul-sione, e quando l’indagine conoscitiva fosse ancora in corso”.652

Con riferimento alla detenzione di rifugiati o richiedenti asilo, le Nuove linee guida ACNUR sulla detenzione dei richiedenti asilo,653 e le Linee Guida ACNUR sui rifugiati bambini stabiliscono che il minore richiedente asilo non dovrebbe essere detenuto, riaffermando il principio contenuto nell’art. 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo che la misura detentiva può essere applicata solo come extrema ratio e per il più breve periodo di tempo possibile; e nel caso specifico di minori accompagnati dai loro genitori, la loro detenzione è giustificata solo quando costituisce l’unico mezzo per mantenere l’unità familiare.654

Allo stesso modo, le Linee guida del Consiglio d’Europa sulla protezione dei diritti umani nei casi di procedure d’asilo accelerate affermano che “i bambini, compresi i minori non accompagnati, di regola, non dovrebbero essere posti in detenzione. Nei casi eccezionali di adozione della misura detentiva, ai bambini dovrebbe essere fornita assistenza e un controllo speciale”.655

Le linee guida ACNUR e gli standard internazionali nel caso di minori detenuti preve-dono che la detenzione debba aver luogo in strutture ricettive e condizioni detentive idonee alla loro età (vedi, più avanti, alle sezioni III.1.a e III.3.d).

b) La detenzione degli apolidi

Problematiche particolari emergono nei casi di detenzione degli apolidi (si veda nel primo capitolo) a causa delle peculiari difficoltà di rimandarli nel loro “Paese di

650. Bakhtiyari c. Australia, CDU, op. cit., nota n. 635, par. 9.3. 651. Ibid., par.9.6.

652. Samba Jalloh c. Paesi Bassi, CDU, op. cit., nota n. 610, par. 8.2 (traduzione ufficiosa). 653. Linee guida riviste ACNUR sulla detenzione, op. cit., nota n. 589, Linea Guida 6. 654. Linee guida ACNUR su bambini non accompagnati, op. cit., nota n. 213, parr. 7.6-7.8.

655. Linee guida europee sulle procedure accelerate d’asilo, CMCE, op. cit., nota n. 117, principio XI.2 (traduzione ufficiosa).

origine” o di trovare luoghi alternativi di reinsediamento. In conseguenza di ciò, gli apolidi vengono trattenuti in detenzione per periodi insolitamente lunghi, apparen-temente in attesa di espulsione.

Il principio generale, descritto sopra, relativo alla necessità di giustificare la deten-zione con l’esecudeten-zione effettiva dell’espulsione è di particolare rilevanza per l’apolide. Quindi, la detenzione non sarà legittima se non vi sia un progresso attivo e realistico verso il trasferimento in un altro Stato. Le Linee guida ACNUR sulla deten-zione evidenziano:

“L’impossibilità per gli apolidi che hanno lasciato il loro Paese di residenza abituale di farvi ritorno è stata una delle ragioni della detenzione arbitraria e indebitamente prolungata di queste persone in Paesi terzi. Allo stesso modo, individui che lo Stato di cittadinanza rifiuta di accogliere, basandosi sul fatto che la cittadinanza è stata ritirata o perduta nel periodo trascorso fuori dal Paese, o che non sono riconosciuti come cittadini mancando la prova della nazionalità, che nella fattispecie è difficile da acquisire, sono anch’essi stati soggetti a trattenimenti prolungati e di durata indeterminata in base al solo fatto che la questione del luogo dove inviare tali persone resta irrisolta.”656

La linea guida n. 9 ACNUR afferma che: “[…] la condizione di apolide, e, quindi, la mancanza di un Paese verso cui rivolgere la richiesta di un documento di viaggio, non dovrebbe condurre a un trattenimento indeterminato. L’apolidia non può essere un ostacolo alla rimessione in libertà. Le autorità responsabili della deten-zione dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari per risolvere tali casi in maniera tempestiva, anche cercando di identificare la nazionalità degli individui e lo Stato di appartenenza per riconsegnarli o attraverso la negoziazione con il Paese di resi-denza abituale al fine di provvedere alla loro riammissione.”

7. La detenzione dei migranti per finalità diverse dal controllo