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L’espulsione e l’”effettività’” del diritto a un ricorso

Commissione africana sui Diritti Umani e dei Popoli

Capitolo 2: L’espulsione e il rispetto dei diritti umani Questo capitolo esamina i limiti fissati dal diritto internazionale dei diritti umani e

II. L’allontanamento in violazione dei diritti riconosciuti dallo Stato di espulsione

3. L’espulsione e l’”effettività’” del diritto a un ricorso

Quando, presumibilmente, i diritti individuali sono stati violati, l’individuo ha diritto a un’effettiva possibilità di ricorso a livello nazionale, come viene ampia-mente riconosciuto dai principi generali del diritto e dai trattati internazionali.452 Il ricorso intende “dare applicazione alla sostanza dei diritti e alle libertà [contenuti nei trattati sui diritti umani] in qualunque forma essi siano riconosciuti e applicati nell’ordinamento legale nazionale”.453 Gli organi internazionali per i diritti umani concordano nel ritenere che il ricorso deve essere tempestivo, efficace, accessibile, imparziale e indipendente; oltre ad essere eseguibile e comportare la cessazione e la riparazione dei diritti umani violati.454 In alcuni casi, il ricorso deve essere giuri-sdizionale, cioè emanato da un organo giudiziario,455 e, in ogni caso, deve essere fornito da un organo che possieda i requisiti di efficacia e indipendenza illustrati

448. Art. 9.2 CEDU; art. 18.3 PIDCP; art. 12.3 CADU; art. 8 CADUP permette restrizioni per ragioni di sicurezza; art. 30.2 CArDU.

449. Nolan e K. c. Russia, C.edu, op. cit., nota n. 444, par. 73.

450. Cox c. Turchia, C.edu, Ricorso n. 2933/03, Sentenza del 20 maggio 2010; Women on Waves e al. c. Portogallo, C.edu, op. cit., nota n. 46; e, Piermont c. Francia, C.edu, Ricorsi n. 15773/89 e 15774/89, Sentenza del 27 aprile 1995; Good c. Botswana, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 442, pag. 66, parr. 196-200.

451. Good c. Botswana, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 442, pag. 66, parr. 196-200.

452. Art. 8 DUDU, art. 2.3 PIDCP, art. 8.2 CPSF, art. 83 CIDLM, art. 13 CEDU, art. 25 CADU, art. 25 Protocollo alla CADUP sui Diritti delle Donne in Africa, art. 23 CArDU. Si vedano inoltre, Principi e linee guida fondamentali delle Nazioni Unite sul diritto ad un ricorso e alla riparazione per le vittime di gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, adottati dalla Commissione sui Diritti Umani, risoluzione n. E/CN.4/RES/2005/35 del 19 aprile 2005 e dall’Assemblea Generale con risoluzione n. A/RES/60/147 del 16 dicembre 2005 senza un voto. Un’analisi dettagliati del diritto ad un ricorso è disponibile in International Commission of Jurists, The Right to a Remedy and to Reparation for Gross Human Rights Violations – A Practitioners’ Guide, Ginevra, dicembre 2006 (Guida per operatori del diritto ICJ n. 2). 453. Al-Nashif c. Bulgaria, C.edu, Ricorso n. 50963/99, Sentenza del 20 giugno 2002, par. 132 (traduzione ufficiosa). Vedi anche, Omkarananada e “the Divine Light Zentrum” c. Svizzera, Comm.EDU, op. cit., nota n. 446, pag. 118, par. 9.

454. Vedi, in generale, Guida per operatori del diritto ICJ n. 2, op. cit., nota n. 452, pagg. 46-54. 455. Guida per operatori del diritto ICJ n. 2, op. cit., nota n. 452, pagg. 49-54.

sopra. L’azione intrapresa per tutelare i diritti soggettivi deve essere efficace in pratica e in diritto e non deve essere ingiustamente ostacolata dai provvedimenti delle pubbliche autorità.456

Il diritto al ricorso incide nel procedimento di espulsione, che sarà esaminato nel prossimo capitolo. Tuttavia, viene evidenziato che, qualora un migrante, che presu-mibilmente abbia subito violazioni dei diritti umani nel Paese di residenza, deve essere allontanato, la sua espulsione o la minaccia di essa può ostacolare l’accesso al ricorso per la violazione di diritti umani. Queste situazioni possono riguardare, per esempio, violazioni dei diritti del lavoro, del diritto all’istruzione o di altri diritti economici, sociali e culturali. Con speciale riferimento ai migranti dediti al lavoro domestico, essi potrebbero aver subito dei maltrattamenti, situazioni di lavoro considerato forzato e privazioni arbitrarie della libertà.

La Corte Inter-Americana dei Diritti Umani ha sottolineato l’importanza del diritto ad un ricorso per i lavoratori migranti privi di documenti, denunciando che non è ammissibile adottare dei provvedimenti che “impediscano ai migranti di poter depo-sitare una denuncia per violazioni dei loro diritti dinanzi all’autorità competente.”457

La Convenzione internazionale per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari stabilisce il principio generale che “l’espulsione dallo Stato di impiego non deve ledere alcun diritto acquisito, in maniera conforme alla legisla-zione di quello Stato, dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, e comprende il diritto di percepire i salari e le altre prestazioni che gli sono dovute”.458

Tuttavia, tale disposizione è limitata ai lavoratori migranti e ai membri della famiglia, e, inoltre, offre una tutela giuridica solo per i diritti “acquisiti in maniera conforme alla legislazione di quello Stato”, restringendo l’ambito di protezione.

Il Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione contro le Donne ha ripetuta-mente affermato che, ai sensi della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, gli Stati devono “fornire alle lavoratrici migranti un facile accesso ai rimedi contro gli abusi dei datori di lavoro, permettendo loro di rimanere nel Paese mentre vengono adite le vie legali”.459 Il Comitato per l’Elimi-nazione delle Discriminazioni Razziali ha affermato che gli Stati devono “garantire il diritto di tutti i lavoratori migranti, indipendentemente dalla loro condizione giuridica, di ottenere effettiva tutela e rimedi nei casi di violazioni dei loro diritti

456. Muminov c. Russia, C.edu, op. cit., nota n. 339, par. 100; Isakov c. Russia, C.edu, op. cit., nota n. 323, par. 136; Yuldashev c. Russia, C.edu, op. cit., nota n. 323, par. 110-111; Garayev c. Azerbaigian, C.edu, Ricorso n. 53688/08, Sentenza del 10 giugno 2010, parr. 82 e 84.

457. Opinione Consultiva su migranti senza documenti, C.IADU, op. cit., nota n. 33, par. 170. 458. Art. 22.9 CIDLM (traduzione ufficiosa). Vedi, sui diritti del lavoro, art. 25.3 CIDLM.

459. Osservazioni Conclusive sulla Malesia, CEDCD, UN Doc. CEDAW/C/MYS/CO/2, 31 maggio 2006, parr. 25-26 (traduzione ufficiosa); Osservazioni Conclusive sulla Cina, CEDCD, UN Doc. CEDAW/C/CHN/CO/6, 25 agosto 2006, parr. 41-42; Osservazioni Conclusive sul Bhutan, CEDCD, UN Doc. CEDAW/C/BTN/CO/7, 7 agosto 2009, parr. 29-30.

umani”.460 Osservazioni simili sono state evidenziate dal Comitato sui Lavoratori Migranti.461

Il Comitato sull’Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne è l’organo di controllo della Convenzione che ha trattato più ampiamente la questione di accesso a un ricorso, con particolare attenzione alle difficoltà di accesso alla giustizia delle donne migranti irregolari, riconoscendo che esse temono di rivelare la violazione dei loro diritti umani a causa della paura di essere denunciate e, conseguentemente, espulse.462 Il Comitato ha ripetutamente affermato che gli Stati devono “fornire alle lavoratrici migranti un facile accesso ai rimedi contro gli abusi dei datori di lavoro, permettendo loro di rimanere nel Paese mentre vengono adite le vie legali”.463 In conseguenza di ciò, gli Stati hanno l’obbligo di “abrogare o modificare leggi che regolano i casi di perdita del permesso di lavoro, e che si traducono in mancati guadagni e possibile espulsione amministrativa, quando una lavoratrice presenta una denuncia di sfruttamento o abuso e mentre attende l’indagine in corso”.464

Le osservazioni sulla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discrimina-zioni contro le donne possono essere applicate anche a tutte le altre categorie di migranti. Seguendo questa metodologia, l’espulsione produce effetti sia diretti sia indiretti sul diritto a un ricorso del migrante:

ƒ Effetto diretto: eseguita l’espulsione, il ricorso può diventare inutile e inefficace a causa delle difficoltà di accedere alle procedure, anche per le situazioni esistenti nel Paese in cui si viene espulsi. In questo caso, un fattore importante riguarda la possibilità per il migrante di rivendicare i suoi diritti dall’estero, attraverso i meccanismi previsti dallo Stato.

ƒ Effetti indiretti: La minaccia di espulsione costituisce un potente deterrente per i migranti che decidono di accedere ai ricorsi contro le violazioni dei loro diritti umani. Dato che tutti i diritti devono essere interpretati in modo da rendere la loro protezione significativa ed efficace, gli Stati devono creare gli strumenti adatti a esperire un ricorso valido sia per i migranti regolari sia per i migranti irregolari senza timore di subire l’espulsione.

460. Osservazioni Conclusive sulla Repubblica di Corea, CEDR, UN Doc. CERD/C/KOR/CO/14, 17 agosto 2007, par. 18 (traduzione ufficiosa).

461. Osservazioni Conclusive sul Messico, CLM, UN Doc. CMW/C/MEX/CO/1, 20 dicembre 2006, parr. 33-34. 462. CEDCD, Raccomandazione Generale n. 26, op. cit., nota n. 8, parr. 21-22.

463. Vedi, nota n. 459 (traduzione ufficiosa).