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La detenzione non deve essere arbitraria, inutile o sproporzionata

Commissione africana sui Diritti Umani e dei Popoli

Capitolo 4: La detenzione amministrativa dei migranti

I. La natura giuridica della “detenzione” 582

3. La detenzione non deve essere arbitraria, inutile o sproporzionata

Per evitare ogni pericolo di arbitrarietà, la Corte Europea dei Diritti Umani ha dichia-rato che la regolarità di una detenzione implica la sua conformità al diritto interno e alle seguenti caratteristiche:

ƒ esecuzione del provvedimento in buona fede senza sotterfugi da parte delle autorità;

ƒ stretta connessione con lo scopo di prevenire l’ingresso senza autorizzazione o di espulsione;

ƒ il luogo e le condizioni di detenzione devono essere appropriate, tenendo conto del fatto che la misura si applica non a responsabili di condotte passi-bili sotto il diritto penale, ma a stranieri che, spesso temendo per la loro vita, fuggono dal loro Paese;

ƒ la durata della detenzione non deve essere superiore a quella ragionevol-mente necessaria per lo scopo perseguito.606

Nell’applicazione dell’art. 5.1(f) CEDU, la Corte ha rilevato che, quando i criteri sopra menzionati sono stati rispettati e viene dimostrato che la misura sia necessaria per prevenire l’ingresso irregolare o in vista dell’espulsione, non sarà necessario dimostrare ulteriormente che l’adozione della misura detentiva rispetti i principi di ragionevolezza, necessità e proporzionalità, come nell’applicazione delle misure cautelari per prevenire la commissione di reati o di fuga.607 Pertanto, nella sentenza Saadi c. Regno Unito, la Corte ha ritenuto che la detenzione in condizioni adeguate in tempi brevi, per giungere a una pronuncia sulla domanda d’asilo in una procedura accelerata, era ammissibile considerato l’ingente afflusso di richiedenti asilo nello Stato convenuto.608 L’impostazione interpretativa della Corte dell’art. 5.1(f) risulta in contrasto con i presupposti e le condizioni richieste per l’applicabilità della misura detentiva ai sensi dell’art. 5.1 (b), (d) e (e) in cui si esige una valutazione individuale dei criteri di proporzionalità e di necessità della misura detentiva, che deve essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata.609

Esistono differenze con il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 9) e il diritto internazionale dei rifugiati per quanto concerne i richiedenti asilo, secondo cui, al fine di stabilire che la detenzione non sia arbitraria, lo Stato ha l’obbligo

606. Saadi c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 581, par.74.

607. Chahal c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 43, par.112; Saadi c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 581, par. 72. Ciò è in contrasto con le giustificazioni per la detenzione contenute nell’art. 5.1(b), (d) e (e), in base alle quali vi deve essere una valutazione della necessità e proporzionalità della detenzione con riguardo alle circostanze del caso individuale, e la detenzione deve essere usata solo come ultima ratio: Saadi c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 581, par. 70.

608. Saadi c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 581, parr.75-80 609. Ibid., par. 70.

di dimostrare che l’applicazione di misure meno afflittive non corrispondono alle specifiche esigenze richieste, e conseguentemente la detenzione risulta una misura ragionevole, necessaria e proporzionata alle fattispecie.610

Il Comitato sui Diritti Umani ha riconosciuto la violazione dell’art.9.1 del Patto nel caso C. c. Australia611 per la mancata valutazione da parte dello Stato dell’appli-cazione di una misura meno afflittiva, come, ad esempio, “l’obbligo di notifica all’autorità, la fornitura di garanzie o altre condizioni che tengano conto delle condi-zioni personali di difficoltà della [persona interessata]. In tali circostanze, qualunque sia la motivazione originaria di adozione della misura detentiva, la sussistenza di tale misura per due anni, senza una motivazione personale e senza aver avuto la possibilità di far riesaminare il provvedimento dinanzi a un’autorità giudiziaria sulla sostanza, era arbitraria e costituiva una violazione dell’art. 9.1”.

Sia il Patto internazionale sui diritti civili e politici sia la CEDU concordano nel rite-nere che la durata della detenzione deve essere ridotta al minimo, e che più essa viene prolungata più incorre il rischio di divenire arbitraria.612 L’eccessiva o incerta durata della detenzione può sollevare questioni relative ai trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ed il Comitato contro la Tortura ha ripetutamente ammonito contro l’uso della detenzione prolungata o indeterminata in materia di immigrazione a causa dell’eccessiva durata.613 La detenzione prolungata dei minori richiede un esame particolarmente rigoroso e può condurre a violare la Convenzione sui diritti del fanciullo (artt. 3 e 37) e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 24).614

610. A c. Australia, CDU, Comunicazione n. 560/1993, Decisione del 30 aprile 1997, par. 9.3: “Lo Stato deve presentare più che ragioni generiche per giustificare una detenzione: per evitarne l’arbitrarietà, lo Stato deve presentare motivi per la detenzione legati al caso individuale di specie. Deve anche dimostrare che, alla luce delle particolari circostanze del ricorrente, non vi fossero misure meno invasive per raggiungere lo stesso scopo” (traduzione ufficiosa) Saed Shams e al. c. Australia, Comunicazione n.1255/2004, 11 settembre 2007; Samba Jalloh c. Paesi Bassi, CDU, Comunicazione n. 794/1998, Decisione del 15 aprile 2002: l’arbitrarietà “deve essere interpretata in maniera più ampia del concetto “contro la legge” in modo da includere elementi di irragionevolezza. In quel caso non era irragionevole detenere una persona in base alla considerazione del rischio di fuga, visto che l’interessato aveva precedentemente evaso una struttura aperta. Vedi, Yvon Neptune c. Haiti, C.IADU, op. cit., nota n. 580, par. 98, che contiene un riassunto della giurisprudenza della Corte Inter-Americana sulla necessità e la proporzionalità.

611. C. c. Australia, CDU, op. cit., nota n. 344 (traduzione ufficiosa).

612. Vedi, GLDA, Rapporto annuale 1998, op. cit., nota n. 598, par. 69, Garanzia n. 10; GLDA, Rapporto annuale 1999, op. cit., nota n. 598, Principio 7; GLDA, Rapporto annuale 2008, op. cit., nota n. 580, parr. 67 e 82. 613. Osservazioni Conclusive sulla Svezia, CCT, UN Doc. CAT/C/SWE/CO/2, 4 giugno 2008, par. 12: la detenzione

deve essere per il periodo più breve possibile; Osservazioni Conclusive su Costa Rica, CCT, UN Doc. CAT/C/ CRI/CO/2, 7 luglio 2008, par. 10, ove si è espressa preoccupazione alla mancanza di una durata massima legale per la detenzione degli stranieri. Il CCT ha raccomandato: “gli Stati Parte dovrebbero porre un periodo legale massimo per la detenzione in vista di deportazione che in nessuna circostanza deve essere indeterminata” (traduzione ufficiosa).

614. Osservazioni Conclusive sulla Repubblica Ceca, CDU, UN Doc. CCPR/C/CzE/CO/2, 9 agosto 2007, par. 15: il Comitato ha espresso preoccupazione ad una legislazione che permetteva la detenzione di minori di diciotto anni per un massimo di novanta giorni, alla luce delle obbligazioni ai sensi degli artt. 10 e 24 PIDCP, ed ha raccomandato di ridurre tale periodo.

La detenzione arbitraria può verificarsi anche nell’esecuzione tardiva dell’ordinanza di rimessione in libertà del detenuto emanata dall’autorità giudiziaria. In tal propo-sito, la Corte Europea ha dichiarato che, sebbene “un certo ritardo nell’attuazione della decisione di rilasciare un detenuto è comprensibile e spesso inevitabile alla luce di considerazioni di natura pratica riguardanti il funzionamento dei tribunali e l’osservanza di particolari formalità, […] le autorità nazionali devono cercare di conte-nerlo al minimo […]. [L]’espletamento delle formalità connesse con la rimessione in libertà non può giustificare un ritardo superiore a poche ore.”615 Nella sentenza Eminbeyli c. Russia616 è stata dichiarata la violazione dell’art. 5.1(f) con riferimento ai tre giorni impiegati per comunicare la decisione di rimessione in libertà e per rilasciare il ricorrente.

La Corte Inter-Americana dei Diritti Umani compie anch’essa una valutazione per determinare il fine legittimo della detenzione ed applica i criteri di adeguatezza, necessità e proporzionalità allo stesso fine legittimo.617 Nella sentenza Vélez Loor c. Panama, la Corte ha stabilito che la detenzione automatica, conseguente alla presenza irregolare di un soggetto, è arbitraria, in quanto ogni provvedimento che incide sulla libertà personale deve essere emanato considerando le circostanze individuali del singolo caso.618 La detenzione cautelare può costituire un mezzo legittimo per dare esecuzione al provvedimento espulsivo,619 tuttavia, “l’intento di imporre una misura sanzionatoria al migrante che faccia rientro nel Paese in maniera irregolare, dopo un precedente ordine di espulsione, non costituisce un obiettivo legittimo ai sensi della Convenzione [Americana]”.620 Infine, la Corte ha stabilito che “è essenziale avere a disposizione un catalogo di misure alternative [alla detenzione] che siano efficaci per raggiungere le finalità perseguite. Quindi, saranno considerate arbitrarie politiche migratorie incentrate sulla misura di trattenimento obbligatorio dei migranti irregolari, quando le autorità competenti non esaminano, caso per caso ed individualmente, la possibilità di adottare misure meno afflittive per raggiungere la finalità [dell’allontanamento]”.621

La Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani ha evidenziato quattro casi in cui la detenzione dei migranti o richiedenti asilo rischia di essere arbitraria:

ƒ quando i motivi che hanno determinate l’adozione del provvedimento priva-tivo della libertà non sono definiti con sufficiente precisione;

ƒ quando le procedure richiedono al detenuto di giustificare il rilascio;

615. Eminbeyli c. Russia, C.edu, Ricorso n. 42443/02, Sentenza del 26 febbraio 2009, par. 49. 616. Ibid., par.49.

617. Vélez Loor c. Panama, C.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 166. 618. Ibid., par. 118.

619. Ibid., par. 169.

620. Ibid., par. 169 (traduzione ufficiosa). 621. Ibid., par. 171 (traduzione ufficiosa).

ƒ quando esiste un livello di discrezionalità da parte dei pubblici ufficiali che supera i limiti ragionevoli;

ƒ quando non è prevista una revisione della detenzione a intervalli di tempo ragionevoli.622

4. Il trattenimento dei richiedenti asilo e dei rifugiati: