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Le procedure di espulsione e il diritto a un equo processo

Commissione africana sui Diritti Umani e dei Popoli

Capitolo 3: Le procedure di espulsione

II. Quale tutela è applicata nei procedimenti espulsivi?

2. Le procedure di espulsione e il diritto a un equo processo

Diversamente dal Comitato sui Diritti Umani e dalla Corte Europea dei Diritti Umani, che, come è stato già evidenziato, hanno respinto l’applicabilità dei prin-cipi dell’equo processo nei casi di espulsione,501 i sistemi di protezione dei diritti umani inter-americano, attraverso la Corte Inter-Americana dei Diritti Umani e la Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani, e africano, attraverso la Commissione Africana sui Diritti Umani e dei Popoli, hanno riconosciuto che le garanzie del giusto processo si applicano anche nei procedimenti di espulsione.502

La Corte e la Commissione Inter-Americana hanno stabilito che l’art. 8 (diritto a un processo equo) e l’art. 25 (diritto alla tutela giudiziaria) della Convenzione ameri-cana sui diritti Umani e l’art. XVIII (diritto a un processo equo) della Dichiarazione Americana si applicano anche ai procedimenti di espulsione e di deportazione.503

498. Rapporto Esplicativo, ETS No.117, op. cit., nota n. 465, par.15.

499. Nolan e K. c. Russia, op. cit., nota n. 444, par. 115; Rapporto Esplicativo, ETS No.117, op. cit., nota n. 465, par.15.

500. Vedi, C.G. e al. c. Bulgaria, C.edu, op. cit., nota n. 480, par. 78. 501. Vedi, note n. 473 e 474 alla sezione II.1.

502. Opinione Consultiva sui migranti senza documenti, C.IADU, op. cit., nota n. 33, parr. 124-127; Vélez Loor c. Panama, C.IADU, Serie C n. 218, Sentenza del 23 novembre 2010, par. 146; Riebe Star e al. c. Messico, Comm.IADU, Caso 11.160, Rapporto n. 49/99, 13 aprile 1999, Merito, 13 Aprile 1999, par. 71. Vedi anche, Habal e figlio c. Argentina, Comm.IADU, Caso 11.691, Rapporto n. 64/08, Merito, 25 luglio 2008, par. 53; Comm.IADU, Rapporto su terrorismo e diritti umani, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rec. 1 corr., 22 ottobre 2002, parr. 401 e 409. Per il sistema africano vedi, OMCT e al. c. Ruanda, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 64, pag.49, 52; Rencontre Africaine pour la Defence des Droits de l’Homme (RADDH) c. Zambia, Comm. ADUP, Comunicazione n. 71/92, 20a Sessione Ordinaria, ottobre 1996, pag.60, par. 29; UIADH e al. c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 43, parr. 19-20; Amnesty International c. Zambia, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 441, parr. 38, 42 e 53; IHRDA c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 380, par. 59; ZLHR e IHRD c. Zimbabwe, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 380, parr. 106-109; Good c. Botswana, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 442, parr. 161-163, 179-180.

503. Opinione Consultiva sui migranti senza documenti, C.IADU, op. cit., nota n. 33, parr. 124-127; Comm.IADU, Rapporto su terrorismo e diritti umani, op. cit., nota n. 502, parr. 398-403; Habal e figlio c. Argentina, Comm.

Inoltre, la Commissione ha chiarito che, anche se il diritto a un equo processo in questi procedimenti “non richiede l’applicazione di tutti gli elementi particolari di un equo processo previsti nell’ambito penale, tuttavia, va riconosciuta una soglia minima di garanzie procedurali.”504

In particolare, tali organismi hanno confermato l’applicabilità delle seguenti garanzie:

ƒ Il diritto a un’udienza pubblica;505

ƒ Il diritto di avere un’adeguata opportunità per esercitare il diritto di difesa;506

ƒ Il diritto a essere assistito da un avvocato e di avere accesso al gratuito patrocinio;507

ƒ Il diritto di avere il tempo sufficiente per accertare gli addebiti contestati;508

ƒ Il diritto di avere un tempo ragionevole per preparare e formalizzare una risposta e per la ricerca e la presentazione degli elementi di prova;509

ƒ Il diritto di essere informato dei motivi di espulsione prima della sua esecuzione;510

ƒ Il diritto di impugnare il provvedimento davanti a un giudice superiore o tribunale;511

ƒ Il diritto di previa notifica del provvedimento.512

La Commissione Inter-Americana ha anche ritenuto che il mancato rispetto del diritto a un processo equo, il diritto a una procedura adeguata, ed il diritto ad una difesa effettiva costituiscono violazioni dell’art. 22.6 della Convenzione americana sui diritti umani, in cui si afferma che “uno straniero legalmente presente nel territorio

IADU, op. cit., nota n. 502, par. 54; Riebe Star e al. c. Messico, Comm.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 71. 504. Comm.IADU, Rapporto su terrorismo e diritti umani, op. cit., nota n. 502, par. 403.

505. Ibid., par. 403; Riebe Star e al. c. Messico, Comm.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 71. 506. Ibid., par. 403.

507. Vélez Loor c. Panama, C.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 146; Comm.IADU, Rapporto su terrorismo e diritti umani, op. cit., nota n. 502, par. 403; Riebe Star e al. c. Messico, Comm.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 71. 508. Comm.IADU, Rapporto su terrorismo e diritti umani, op. cit., nota n. 502, par. 403; Riebe Star e al. c. Messico,

Comm.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 71.

509. Ibid., par. 403; Riebe Star e al. c. Messico, Comm.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 71. 510. Habal e figlio c. Argentina, Comm.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 55.

511. Ibid., par. 55. 512. Ibid., par. 55.

dello Stato Parte della presente Convenzione può essere espulso solo a seguito di una decisione adottata a norma di legge.”513

Nelle procedure di espulsione la Commissione Africana ha ritenuto applicabili gli artt. 7 e 9.1 della Carta africana sui diritti umani e dei popoli riguardanti il diritto a un processo equo514 e il diritto ad essere informato515. In conseguenza di ciò, la Commissione ha determinato che uno straniero, a prescindere dalla condizione legale, ha il diritto di contestare una decisione di allontanamento dinanzi a un’auto-rità giudiziaria nazionale,516 e il diritto di ricevere le motivazioni della deportazione.517

La Commissione Africana ha affermato che lo Stato deve produrre dei mezzi di prova dinanzi ai giudici quando emana un provvedimento espulsivo nei confronti di un cittadino o di uno straniero per motivi di sicurezza nazionale. La Commissione ha evidenziato che il diritto di essere informato dei motivi dell’espulsione costituisce un elemento del diritto a un equo processo e non può essere derogato nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre, la mancata comunicazione delle motivazioni riguardanti l’espulsione viola gli artt. 7 (diritto a un processo equo), 26 (diritto all’indipendenza del sistema giudiziario) e 9 (diritto d’accesso alle infor-mazioni). La Commissione ha ammonito che l’emanazione di un provvedimento di allontanamento, senza fornire le motivazioni per l’espulsione, costituirebbe “una parodia della giustizia e dello stato di diritto”.518

La Commissione Africana ha stabilito che l’emanazione di un provvedimento di espulsione, che non prevede la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice nazionale competente, costituisce una violazione dell’art. 12.4 della Carta Africana, in cui viene stabilito che “lo straniero, legalmente ammesso sul territorio di uno Stato Parte della presente Carta, potrà essere espulso solo a seguito di una decisione adottata conformemente alla legge.”519

513. Art. 22.6 CADU (traduzione ufficiosa). Vedi, Habal e figlio c. Argentina, Comm.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 58; Riebe Star e al. c. Messico, Comm.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 107.

514. OMCT e al. c. Ruanda, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 64, pag.49, 52; RADDH c. Zambia, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 502, pag. 60, par. 29; UIADH e al. c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 43, parr. 19-20; Amnesty International c. Zambia, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 441, parr. 46 and 61; IHRDA c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 380, par. 59.

515. Amnesty International c. Zambia, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 441, par. 41; Good c. Botswana, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 442, parr. 194-195.

516. OMCT e al. c. Ruanda, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 64, pag.49, pag. 52; Amnesty International c. Zambia, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 441, pag.76, parr. 46 e61; IHRDA c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 380, par. 59; RADDH c. Zambia, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 502, par. 29; UIADH e al. c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 43, parr. 19-20.

517. Amnesty International c. Zambia, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 441, par. 41; Good c. Botswana, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 442, parr. 194-195.

518. Good c. Botswana, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 442, parr.193, 194 e 177 (traduzione ufficiosa). 519. Art. 12.4 CADUP (traduzione ufficiosa). Vedi, UIADH e al. c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 43, parr.

14 e 20; IHRDA c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 380, parr. 63-65; ZLHR e al. c. Zimbabwe, Comm. ADUP, op. cit., nota n. 380, par. 114; Good c. Botswana, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 442, par. 205.

Le Commissioni Inter-Americana e Africana hanno stabilito che il mancato o negato accesso ad un ricorso giuridico, la mancata esecuzione di una decisione giudi-ziaria contro l’espulsione, o la mancanza di garanzie procedurali costituiscono violazioni sia del diritto a un equo processo sia dell’applicazione delle procedure legali in materia di espulsione (artt. 22 della Convenzione Americana e 12.4 della Carta Africana).520 Inoltre, per il sistema africano viene rilevata anche la violazione del diritto a un sistema giudiziario indipendente (art. 26 della Carta Africana)521

e per il sistema inter-americano quella della tutela giudiziaria effettiva (art. 25 della Convenzione Americana).522 Infine, entrambi i sistemi di protezione dei diritti umani hanno dichiarato che le tutele per un processo equo e il diritto di accesso per rivendicare i propri diritti non possono essere limitati nei procedimenti di espul-sione, anche se riguardanti casi di sanità pubblica, sicurezza nazionale, e ordine pubblico.523

riquadro n. 11. La deportazione e il trasferimento forzato come

crimini internazionali

In situazioni di conflitto armato, il diritto internazionale umanitario vieta la deportazione o il trasferimento forzato da parte di una potenza occupante, rappresentata dallo Stato o da un gruppo armato, della popolazione civile di un territorio occupato, salvo che la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Questa regola si applica a tutti i conflitti armati di carattere internazionale e non internazionale,524 ed è considerata una norma di diritto internazionale consuetudinario.525 Le Convenzioni di Ginevra caratterizzano l’inosservanza di tale obbligo come una grave violazione delle

520. IHRDA c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 380, parr. 63-65; ZLHR e al. c. Zimbabwe, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 380, par. 114. Per il sistema inter-americano, Habal e figlio c. Argentina, Comm.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 58; Comm.IADU, Rapporto su terrorismo e diritti umani, op. cit., nota n. 502, par. 402. 521. ZLHR e al. c. Zimbabwe, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 380, parr. 118-120; Good c. Botswana, Comm.ADUP,

op. cit., nota n. 442, parr. 179-180.

522. Comm.IADU, “Situazioni dei cittadini di Haiti nella Repubblica Dominicana”, nel Rapporto Annuale 1991, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.81, Doc. 6 rec. 1, Capitolo V, 14 febbraio 1992 (Comm.IADU, Situazione dei cittadini di Haiti), Capitolo V; Habal e figlio c. Argentina, Comm.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 53.

523. IHRDA c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 380, par. 84. Vedi, mutatis mutandis, Habeas corpus in situazioni di emergenza, C.IADU, Opinione Consultiva OC-8/87, 30 gennaio 1987; Good c. Botswana, Comm. ADUP, op. cit., nota n. 442, parr. 161-163, 179-180.

524. Art. 49, Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949 (IV Convenzione di Ginevra); art. 17, Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, e relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali (Protocollo II), 8 giugno 1977 (PAII alle Convenzioni di Ginevra).

525. Regola n. 129, Customary International Humanitarian Law, Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, ICRC e Cambridge University Press, Vol I (Rules), 2009.

Convenzioni stesse.526

La deportazione e il trasferimento forzato di soggetti civili per motivi non consentiti dal diritto internazionale costituiscono anche un crimine contro l’umanità, se commessi nel contesto di un attacco ampio o sistematico contro la popolazione civile, e un crimine di guerra quando risultano compiuti in un conflitto armato internazionale o non internazionale.527

La definizione di deportazione o di trasferimento forzato della popolazione nel diritto dei trattati è prevista dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, che intende questo termine come “la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o di altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale si trovano legittimamente, in assenza di ragioni consentite dal diritto internazionale”.528 Tale definizione è prevista nel contesto di crimini contro l’umanità. Come appare chiaramente tra gli Elementi di reati previsti dalla Corte Penale Internazionale, il requisito di essere “legittimamente presente” non è necessario per quanto concerne il compimento di atti di deportazione o di trasferimento forzato come crimini di guerra.529 Il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia ha statuito che la deportazione e il trasferimento forzato possono essere considerati dei reati di persecuzione, se compiuti con intento discriminatorio.530