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I migranti soccorsi in mare

Commissione africana sui Diritti Umani e dei Popoli

Capitolo 1: Ingresso, soggiorno e condizione giuridica dello straniero

II. Categorie e status dei migranti

6. I migranti soccorsi in mare

Ogni anno, migliaia di migranti tentano di raggiungere il loro Paese di destinazione attraverso il mare,257 e molti perdono la loro vita durante il viaggio, dato che spesso, o quasi sempre, le barche su cui navigano non sono adatte a trasportare l’ecces-sivo numero di persone che si trovano a bordo. Il diritto internazionale marittimo, il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto dei rifugiati prevedono un sistema adeguato per il soccorso, la tutela e la salvaguardia della condizione giuridica di questi migranti.

L’art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (Convenzione UNCLOS) ha normatizzato un principio consuetudinario di lunga tradi-zione marittima: l’obbligo del comandante di una nave di assistere chiunque si sia perduto in mare e di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di

253. Art. 16.1, Protocollo ONU contro il traffico (traduzione ufficiosa). 254. Art. 16.2-3, ibid.

255. Art. 16.4, ibid. 256. Art. 5, ibid.

pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto.258 Tale obbligo di soccorso è stato anche contemplato dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione SOLAS).259

Mentre i comandanti della nave hanno l’obbligo di prestare assistenza immediata, gli Stati costieri devono: “promuovere l’istituzione, l’attivazione e il mantenimento adeguato di un servizio effettivo di ricerca e soccorso relativo alla sicurezza in mare, e, ove le circostanze lo richiedono, di cooperare a questo scopo attraverso accordi regionali con gli Stati limitrofi”.260 La Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare (Convenzione SAR) obbliga gli Stati Parte a “[…] garantire che sia prestata assistenza a ogni persona in pericolo in mare […], senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata”.261 Al fine di attuare questa obbligazione, gli Stati Parte della Convenzione hanno stabilito accordi comuni sulle aree di ricerca e di soccorso (aree SAR).262

Secondo il diritto internazionale dei diritti umani, il dovere di ricercare e soccorrere le persone in pericolo in mare può derivare dagli obblighi positivi degli Stati di proteggere la vita delle persone soggette alla loro giurisdizione. Nelle acque terri-toriali, lo Stato ha giurisdizione e, conseguentemente, è evidentemente obbligato secondo il diritto internazionale dei diritti umani ad adottare le misure necessarie per proteggere la vita delle persone presenti in questo spazio.

In alto mare, secondo il diritto internazionale, la competenza giurisdizionale spetterà allo Stato di bandiera, cioè lo Stato in cui è registrata l’imbarcazione che presta soccorso.263 Inoltre, lo Stato responsabile per una determinata area SAR ha l’obbligo di andare in soccorso e di coordinare l’operazione di salvataggio e le adeguate misure di protezione.264 Secondo il diritto internazionale dei diritti umani, una

258. Art. 98.1, Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata il 10 dicembre 1982 (UNCLOS): “1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri:(a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo;(b) proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui si può aspettare da lui tale iniziativa;(c)in caso di collisione, presti soccorso all’altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all’altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo.”.

259. Vedi, Capitolo V, Regola 33.1 della Convenzione internazionale per la sicurezza della vita sul mare, 1974 (SOLAS).

260. Vedi, art. 98.2 UNCLOS (traduzione ufficiosa). La stessa obbligazione è richiamata dal Capitolo V, Regola 7 SOLAS.

261. Convenzione internazionale sul salvataggio e la ricerca in mare, 1979 (SAR), capitolo 2.1.10 (traduzione ufficiosa).

262. Vedi, Capitolo 2.1.4-8 SAR.

263. Art. 92 in combinato disposto con art. 94 UNCLOS. Vedi anche, Medvedyev c. Francia, C.edu, op. cit., nota n. 51, par. 65.

264. Art. 3, Principi sulle procedure amministrative per lo sbarco di persone salvate in mare, adottati il 22 gennaio 2009, Doc. No. FAL.3/Circ.194 (Principi sullo sbarco). Vedi anche, Linee guida sul trattamento delle persone salvate in mare, Organizzazione Marittima Internazionale (OMI), Risoluzione MSC.167(78) (Linee guida

barca sarà sotto la giurisdizione dello Stato quando le autorità statali esercitano un controllo effettivo o hanno autorità sull’imbarcazione (almeno dal momento dell’in-tercettazione o del salvataggio e, senza dubbio, dal momento in cui il salvataggio è possibile), o sull’area marina interessata.265

Il Comitato di Aiuto dell’Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) ha stabilito una serie di principi rivolti a promuovere il rispetto dei diritti umani e il diritto dei rifugiati nelle operazioni di soccorso,266 sottolineando che, “se una persona salvata esprime il desiderio di chiedere asilo, grande attenzione deve essere prestata per garantire la sicurezza del richiedente asilo. In conseguenza di ciò, quando viene comunicata questa informazione, essa non deve essere diffusa alle autorità del Paese di origine e neppure di quei Paesi in cui la persona possa subire delle minacce”.267 Il Comitato ha inoltre specificato che “un aspetto da prendere in consi-derazione, nel caso di richiedenti asilo o rifugiati recuperati in mari, consiste nella necessità di evitare lo sbarco nei territori in cui le vite e le libertà di tutti coloro che lamentano un fondato timore di persecuzione sarebbero minacciate.”268

Il Comitato Esecutivo dell’ACNUR ha previsto che gli Stati hanno l’obbligo di garantire che “i comandanti delle navi battenti la loro bandiera osservino scrupo-losamente le regole stabilite in materia di salvataggio in mare, e adottino tutte le misure necessarie per salvare sulle barche i rifugiati e gli sfollati in difficoltà provenienti dal loro Paese di origine.”269 Inoltre, “è un obbligo umanitario di tutti gli Stati costieri consentire alle navi in difficoltà di cercare riparo nelle loro acque e concedere l’asilo, o, almeno, emanare un provvedimento di protezione temporaneo alle persone a bordo richiedenti asilo”.270

Le linee guida del Comitato stabiliscono che le misure di intercettazione non devono risultare nella negazione d’accesso alla protezione internazionale dei richiedenti asilo e rifugiati, oppure nel respingimento delle persone bisognose di protezione internazionale, direttamente o indirettamente, verso le frontiere dei territori in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi previsti dalla Convenzione

OMI sul salvataggio), adottate il 20 maggio 2004; e, Linee guida sull’allocazione della responsabilità di cercare una soluzione positiva dei casi di clandestini, Assemblea OMI, Risoluzione A.871(20), adottata il 27 novembre 1997 (Linee guida OMI sui clandestini).

265. Vedi, J.H.A. c. Spagna, CCT, Comunicazione n. 323/2007, Decisione del 21 novembre 2008, par. 8.2; Xhavara e Quindici Altri c. Italia e Albania, C.edu, op. cit., nota n. 46; Medvedyev c. Francia, C.edu, op. cit., nota n. 51, parr. 66-67.

266. Vedi nota n. 264.

267. Art. 2, Principi sullo sbarco. Vedi anche, Linee guida OMI sul salvataggio; e, Linee guida OMI sui clandestini. 268. Linee guida OMI sul salvataggio, par. 6.17 (traduzione ufficiosa). Vedi anche, Linee guida OMI sui clandestini. 269. Conclusione n. 14 (XXX) Generale, CE-ACNUR, 30a Sessione, 1979, par. (d) (traduzione ufficiosa). Vedi anche, Linee guida pratiche per possessori di barche, i loro agenti e comandanti relative a richiedenti asilo clandestini, ACNUR, gennaio 1992 (Linee guida ACNUR sui clandestini).

270. Conclusione n. 15, ACNUR, op. cit., nota n. 118, par. (c) (traduzione ufficiosa). Vedi anche, Conclusione n. 23 (XXXII) Problemi relativi al salvataggio dei richiedenti asilo in pericolo in mare, CE-ACNUR, 32a Sessione, 1981, par. (1); Conclusione n. 38 (XXXVI) Salvataggio di richiedenti asilo in pericolo in mare, CE-ACNUR, 36a Sessione, 1985, par. (a).

oppure da altri motivi basati sul diritto internazionale.271 In caso di grande affluenza, “i richiedenti asilo soccorsi in mare dovrebbero sempre essere ammessi, almeno con misure provvisorie. Gli Stati dovrebbero contribuire a facilitare il loro sbarco, agendo in conformità con i principi di solidarietà internazionale e di ripartizione degli oneri nella concessione dell’opportunità di reinsediamento.”272