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Le garanzie procedurali e le espulsioni collettive

Commissione africana sui Diritti Umani e dei Popoli

Capitolo 3: Le procedure di espulsione

II. Quale tutela è applicata nei procedimenti espulsivi?

3. Le garanzie procedurali e le espulsioni collettive

L’espulsione collettiva è proibita in modo assoluto da tutti i principali trat-tati sui diritti umani e la sua proibizione viene considerata una norma di diritto

526. Art. 147, IV Convenzione di Ginevra; art. 85(4)(a), Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra 12 agosto 1949, e relativo alla protezione di vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I), 8 giugno 1977 (PAI alle Convenzioni di Ginevra).

527. Artt. 2(g) e 5(d), Statuto aggiornato del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, settembre 2009 (Statuto TPIJ); art. 3(d), Statuto del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, 31 gennaio 2010 (Statuto TPIR); artt. 7.1(d), 7.2(d), 8.2(a)(vii), 8.2(b)(viii) e 8.2(e)(viii), Statuto di Roma. Vedi anche, art. 6(c), Carta del Tribunale Militare Internazionale (Carta di Norimberga); art. 5(c), Carta del Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente; Principi VI(b) (Crimini di guerra) e (c) (Crimini contro l’umanità), “Principi della Commissione di Diritto Internazionale sul Diritto Internazionale riconosciuti nella Carta del Tribunale di Norimberga e nella sentenza del tribunale”, ILC, nello Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, par. 97.

528. Art. 7.2)(d), Statuto di Roma (traduzione ufficiosa).

529. Vedi, artt. 7.1(d), 8.2(a)(vii), 8.2(b)(viii), 8.2(e)(viii) degli Elementi dei reati, CPI, Doc. ICC-ASP/1/3(part II-B), adottati il 9 settembre 2002. Vedi anche, Pubblico Ministero c. Milomir Stakic, TPIJ, Sentenza d’appello, Caso n. IT-97-24-A, 22 marzo 2006, parr. 276-300 and 317; e, Pubblico Ministero c. Milorad Krnojelac, TPIJ, Sentenza d’appello, Caso n. IT-97-25-A, 17 settembre 2003, parr. 218-229.

530. Vedi, Pubblico Ministero c. Milorad Krnojelac, TPIJ, Sentenza d’appello, Caso n. IT-97-25-A, 17 settembre 2003, parr. 218-222.

internazionale consuetudinario531 che vincola tutti gli Stati, indipendentemente dall’adesione a un trattato che proibisce l’espulsione collettiva di stranieri. Tale divieto è contenuto nei seguenti articoli: art. 4 del Protocollo 4 CEDU,532 art. 12.5 della Carta Africana, art. 22.9 della Convenzione Americana, art. 26.2 della Carta Araba, e l’art. 22.1 della Convenzione internazionale per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari.

Sebbene non espressamente previsto dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Comitato sui Diritti Umani ha chiarito che “la normativa o i provvedimenti che prevedono le espulsioni collettive o di massa” comporterebbero una viola-zione dell’art. 13 del Patto.533 Inoltre, il Comitato ha affermato nel suo Commento Generale n. 29 che la deportazione e il trasferimento forzato (come definito dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, vedi riquadro n. 11) è un provve-dimento che non può essere adottato neanche in situazioni di emergenza, e nessuna deroga ad un qualunque diritto della Convenzione, anche se consentita di per sé, può giustificare l’attuazione di tali misure.534 Il Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale ha rilevato che le espulsioni collettive violano gli artt. 5 (a) e 6 della Convenzione.535

Il problema di fondo che viene rilevato nelle espulsioni collettive è la mancata considerazione del singolo caso individuale che deve essere esaminato in maniera equa ed obiettiva. La Corte Europa dei Diritti Umani ha dichiarato che “l’espulsione collettiva […] è da intendersi come qualsiasi provvedimento che costringa degli stra-nieri come gruppo a lasciare il Paese, salvo che tale misura venga adottata sulla base di un esame ragionevole e obiettivo del caso particolare di ogni individuo straniero appartenente al gruppo.”536 La procedura di espulsione deve offrire suffi-cienti garanzie per poter dimostrare che la situazione personale di ciascuno degli interessati sia stata effettivamente presa in considerazione.537 Nei casi in cui i prov-vedimenti individuali di espulsione non richiamano sufficientemente le circostanze particolari di ogni gruppo di migranti in situazioni simili, e dove le modalità e i tempi di espulsione dei membri del gruppo sono simili, ciò può essere considerata una ragione per riscontrare un’espulsone collettiva in violazione dell’art. 4 del Protocollo 4 CEDU.538

531. Il Relatore Speciale CDI sull’espulsione degli stranieri ha ritenuto che il divieto di espulsioni collettive ha assunto lo status di un principio generale del diritto internazionale “riconosciuto dalle nazioni civilizzate”; Vedi, Terzo rapporto CDI, op. cit., nota n. 43, par. 115.

532. Vedi anche, Venti linee guida sul ritorno forzato, op. cit., nota n. 480, Linea guida 3. 533. CDU, Commentario Generale n. 15, op. cit., nota n. 30, par. 10.

534. Commentario Generale n. 29, Stati di emergenza, CDU, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 agosto 2001, par. 13(d).

535. Osservazioni Conclusive sulla Repubblica Dominicana, CEDR, op. cit., nota n. 470, par. 13.

536. Čonka c. Belgio, C.edu, Ricorso n. 51564/99, Sentenza del 5 febbraio 2002, par. 59 (traduzione ufficiosa). Vedi anche, Sultani c. Francia, C.edu, Ricorso n. 45223/05, Sentenza del 20 luglio 2007, par. 81. 537. Ibid., par. 63. Sultani c. Francia, C.edu, op. cit., nota n. 536, par. 81.

La Commissione Inter-Americana ha ritenuto che “l’espulsione diventa di natura collettiva quando la decisione di allontanamento non è basata su casi individuali, ma su considerazioni di gruppo, anche se il gruppo in questione non è di grandi dimensioni”.539 La Commissione Africana ha stabilito più volte che “le espulsioni collettive riguardanti qualsiasi categoria di persone, che siano fondate sulla nazio-nalità, religione, etnia, razza o altre considerazioni, “costituiscono una violazione speciale dei diritti umani”540 e una violazione flagrante della Carta.541 Inoltre, la Commissione ha affermato che le espulsioni collettive possono comportare numerose violazioni dei diritti umani, compresi il diritto alla proprietà, al lavoro, all’istruzione, alla famiglia e alla non discriminazione.542

riquadro n. 12. Le espulsioni ripetitive possono violare il

divieto di trattamenti inumani e degradanti

Nella decisione A.H. c. Paesi Bassi, la Commissione Europea dei Diritti Umani ha stabilito che “l’espulsione ripetuta di un individuo, la cui iden-tità era impossibile da determinare, in un Paese in cui la sua ammissione non sia garantita, può far sorgere una problematica ai sensi dell’art. 3 della Convenzione […]. Tale problema può verificarsi, a maggior ragione, se lo straniero nell’arco di un lungo periodo di tempo viene espulso più volte da un Paese all’altro senza essere regolarizzato in nessun Paese”.543 L’art.3 della CEDU contiene il divieto della tortura e di pene o trattamenti inumani e degradanti. Nella decisione John K. Modise c. Botswana, la Commissione Africana sui Diritti Umani e dei Popoli ha anche stabilito che le ripetute espul-sioni e continue minacce di deportazione equivalgono a una violazione del diritto a non essere soggetti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti ai sensi dell’art. 5 della Carta.544

539. Comm.IADU, Rapporto su terrorismo e diritto umani, op. cit., nota n. 502, par. 404 (traduzione ufficiosa). 540. IHRDA c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 380, par. 69 (traduzione ufficiosa). Vedi anche, RADDH c.

Zambia, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 502, par. 19; African Institute for Human Rights and Development (AIHRD) (in rappresentanza dei rifugiati della Sierra Leone in Guinea) c. Guinea, Comm.ADUP, Comunicazione n. 249/2002, 36a Sessione Ordinaria, 23 novembre-7 dicembre 2004, Appendice IV, pag. 131, par. 69; OMCT e al. c. Ruanda, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 64.

541. RADDH c. Zambia, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 502, par. 31. 542. UIADH c. Angola, Comm.ADUP, op. cit., nota n. 43, parr. 14-18.

543. Harabi c. Paesi Bassi, Comm.EDU, Ricorso n. 10798/84, Decisione sull’ammissibilità, 5 marzo 1986, par. 1 (traduzione ufficiosa).

III. Le garanzie procedurali nel procedimento di espulsione e il