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Il trattamento dei detenuti

Commissione africana sui Diritti Umani e dei Popoli

Capitolo 4: La detenzione amministrativa dei migranti

III. Il trattamento dei detenuti

Anche quando il provvedimento di detenzione dei migranti sia giustificato dalle norme discusse in precedenza, il diritto internazionale dei diritti umani impone ulte-riori vincoli riguardanti: il luogo e il regime di detenzione, la condizione detentiva, i servizi sociali e sanitari disponibili; inoltre, impone l’obbligo di proteggere i detenuti dalla violenza in stato di detenzione.

La norma più rilevante riguardante il trattenimento dei detenuti è il divieto di trat-tamenti crudeli, inumani o degradanti (vedi: art. 16 Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, inumani e degradanti; art. 7 Patto internazio-nale sui diritti civili e politici, art.3 CEDU, art. 5 Convenzione americana sui diritti umani, art. 5 Carta africana sui diritti umani e dei popoli; art. 8 Carta araba dei diritti umani). La Convenzione contro la tortura stabilisce che gli Stati sono obbligati ad adottare misure efficaci per prevenire il verificarsi di atti di tortura667 e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti668, comprendendo un sistema di revisione periodica delle condizioni di custodia e del trattamento delle persone sottoposte a ogni forma detentiva, con l’obiettivo di prevenire la tortura ed i maltrattamenti.669

Un’applicazione specifica della tutela prevista dall’art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, riguardante il divieto di tortura e di trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, è contenuta nell’art. 10.1 del Patto con una disposizione specifica per il diritto dell’individuo privato alla propria libertà di essere trattato con umanità e con rispetto della propria dignità. Il Comitato sui Diritti Umani si è pronun-ciato in molti casi riscontrando la violazione dell’art. 10 e non dell’art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il che suggerisce che l’art.10 si estenda a trat-tamenti meno gravi di quelli contemplati dall’art. 7.670 Inoltre, analoghe disposizioni specifiche, riguardanti il trattamento dell’individuo privato della propria libertà, sono contenute nelle seguenti convenzioni: art. 5.2 Convenzione americana sui diritti umani, l’art. 5 Carta africana sui diritti umani e dei popoli, e l’art. 20 Carta araba dei diritti umani. Nel contesto normativo internazionale, altri strumenti tutelano i diritti umani di alcune categorie di migranti detenuti (vedi la Convenzione sull’elimina-zione di tutte le forme di discriminasull’elimina-zione contro le donne, la Convensull’elimina-zione sui diritti delle persone con disabilità, e l’art. 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo).

666. Costello-Roberts c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 386, par.27; Ximenes-Lopes c. Brasile, C.IADU, op. cit., nota n. 548.

667. Art. 2.1 CCT. 668. Art. 16.1 CCT.

669. Art. 11 in combinato disposto con l’art. 16.1 CCT.

670. Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights Commentary, seconda edizione riveduta, N.P. Engel Publisher, 2005 (Nowak, ICCPR Commentary), pagg.245-250.

Norme dettagliate sulle condizioni di detenzione sono contenute nelle seguenti guide per il regime penitenziario: Standard minimi delle Nazioni Unite sul tratta-mento dei detenuti;671 il Gruppo di principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o prigionia;672 le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani privati della propria libertà;673 e le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute o sottoposte a misure non custodiali a seguito di condanna penale, così come, a livello europeo, gli standard del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (d’ora in avanti riferito come “CPT”). Tali norme forniscono raccomandazioni esaustive sulle condizioni e le strutture che devono essere fornite in tutte le forme di detenzione, comprendendo la detenzione amministrativa degli immigrati. Con riferimento ai richiedenti asilo, le Nuove linee guida ACNUR sulla detenzione dei richiedenti asilo prevedono che “le condizioni detentive per i richie-denti asilo dovrebbero essere umane, mostrando rispetto per la dignità della persona”, sottolineando che il richiedente asilo detenuto dovrebbe avere l’oppor-tunità di:

ƒ poter mantenere i contatti con il mondo esterno e ricevere visite; ƒ svolgere attività ricreative al coperto e all’aperto;

ƒ continuare la propria educazione; ƒ esercitare la propria religione;

ƒ accedere ai bisogni essenziali: letti, doccia, servizi igienici, ecc..674

Il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti e, nel sistema europeo, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e trattamenti o pene inumane o degradanti hanno isti-tuito dei comitati indipendenti di esperti – rispettivamente un Sottocomitato delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Tortura (SPT) e un Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) - con il compito di visitare le strutture di deten-zione degli Stati Parti senza limitazioni e di formulare delle raccomandazioni.675 Il Protocollo opzionale della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti richiede agli Stati Parte di costituire uno o diversi

671. Standard minimi della Nazioni Unite sul trattamento dei detenuti, adottati nel 1955, approvati dal Consiglio Economico e Sociale con risoluzione 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977. 672. Adottati dall’Assemblea Generale con risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988.

673. Adottate dall’Assemblea Generale con risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990. 674. Linee guida riviste ACNUR sulla detenzione, op. cit., nota n. 589, Linea Guida 9.

675. Il mandato e i poteri di visita del SPT si possono trovare negli artt. 4, 11.1, 12, e 14 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti (POCCT); e quelli del CPT negli artt. 2 e 7 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumane o degradanti (CEPT).

meccanismi nazionali indipendenti per la prevenzione delle tortura e trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti con poteri di accesso ai centri di detenzione.676

1. L’idoneità del luogo di detenzione

Le linee guida internazionali stabiliscono che, fatta eccezione per brevi periodi, i migranti detenuti dovrebbero essere tenuti in custodia in centri appositamente studiati per le loro esigenze e la loro condizione giuridica.677 In riferimento alla strut-tura normativa dell’art. 5 CEDU, il trattenimento di un detenuto in una strutstrut-tura inappropriata con riferimento ai motivi di detenzione (per esempio, per prevenire l’ingresso illegale o in attesa di eseguire l’allontanamento ai sensi dell’art. 5.2.f) può anche violare il diritto alla libertà.678 Per esempio, è stata rilevata la violazione del diritto alla libertà nel caso di trattenimento di una bambina richiedente asilo con adulti, in una struttura non adatta alle sue esigenze,679 e, verosimilmente, un simile approccio verrebbe probabilmente applicato anche nel caso di utilizzo a lungo termine delle carceri o di celle di polizia per la detenzione amministrativa degli immigrati.

In generale, secondo il diritto internazionale dei diritti umani, la detenzione dei migranti in luoghi non idonei, come le stazioni di polizia e le prigioni, può costituire una violazione del divieto di tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.680

Con riferimento a particolari categorie di migranti, può portare alla violazione di altri standard internazionali, tra cui, nei casi di minorenni, l’obbligo di agire nell’in-teresse superiore del fanciullo ai sensi della Convenzione sui diritti del fanciullo. Gli standard regionali e internazionali, così come le conclusioni degli organi dei trattati delle Nazioni Unite e l’ACNUR, segnalano costantemente che i richiedenti asilo e altri migranti non dovrebbero essere tenuti in custodia nei luoghi di polizia o in carcere. La durata del trattenimento in una struttura di detenzione è spesso rilevante per stabilire se il trattenimento equivale a maltrattamento. Per esempio, mentre la detenzione di un migrante al suo arrivo in un aeroporto è considerata accettabile per poche ore, potrebbe essere considerato maltrattamento un trattenimento prolun-gato senza adeguati servizi igienici e strutture per mangiare e dormire.681 Infatti, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura ha sottolineato che, sebbene

676. Vedi, artt. 3, 17-22, POCCT.

677. Standard CPT, op. cit., nota n. 585, pag. 54, Estratti dal 7o Rapporto Generale [CPT/Inf (97) 10], par. 29; Linee guida europee sulle procedure accelerate d’asilo, CMCE, op. cit., nota n. 117, Principio XI.7: “i richiedenti asilo detenuti dovrebbero normalmente essere alloggiati, nel più breve lasso di tempo possibile, in strutture designate specificamente per tale scopo, che offrano condizioni materiali ed un regime amministrativo appropriati alla loro situazione di fatto e di diritto e che dispongano di personale che sia specificamente qualificato. Alle famiglie detenute si dovrebbe fornire un alloggio separato che garantisca una privacy adeguata.” (traduzione ufficiosa). Vedi anche, Vélez Loor c. Panama, C.IADU, op. cit., nota n. 502, par. 209. 678. Aerts c. Belgio, C.edu, Ricorso n. 25357/94, Sentenza del 30 luglio 1998, par. 46.

679. Mayeka e Mitunga c. Belgio, C.edu, Ricorso n. 13178/03, Sentenza del 12 ottobre 2006. 680. Ai sensi degli artt. 7 e 10.1 PIDCP; art. 3 CEDU; art. 5 CADU; art. 5 CADUP.

possa risultare necessario per l’immigrato trascorrere un po’ di tempo in custodia nelle strutture ordinarie di polizia, dato che il trattenimento per lunghi periodi risulta inadeguato, l’immigrato deve essere mantenuto in custodia per il minor tempo possibile.682 La Corte Europea dei Diritti Umani, nella sentenza Charahili c. Turchia, ha stabilito la violazione dell’art. 3 CEDU nella prolungata detenzione del ricorrente in condizioni precarie nello scantinato di una stazione di polizia.683 Il Comitato sui Diritti Umani delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per i casi di custodia prolungata nelle strutture di polizia per eseguire l’espulsione.684

Gli standard internazionali sono concordi nel rifiutare l’applicazione di provve-dimenti detentivi in carcere nei confronti dei richiedenti asilo o di altri migranti, esigendo che altre strutture dovrebbero essere disponibili o, come minimo, che, in ogni caso, i richiedenti asilo e i migranti vengano tenuti separati dalle persone condannate a scontare una pena detentiva o che sono trattenute in custodia caute-lare in attesa di giudizio.685

a) Luoghi di detenzione per bambini e famiglie

Nei casi eccezionali in cui i bambini vengono detenuti, gli standard internazionali richiedo che le strutture e le condizioni di custodia siano adatte alla loro età, come previsto dall’art. 37.c della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui “ogni fanciullo privato di libertà deve essere trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà deve essere separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo, nell’interesse preminente del fanciullo, ed avrà diritto di rimanere in contatto con la sua fami-glia per mezzo di corrispondenza o di visite, tranne che in circostanze eccezionali”. Disposizioni particolari per i casi eccezionali di detenzione di fanciulli sono contem-plate nelle Regole delle Nazioni unite per la protezione dei giovani privati della loro libertà.686

682. Ibid., pag. 54.

683. Charahili c. Turchia, C.edu, Ricorso n. 46605/07, Sentenza del 13 aprile 2010.

684. Osservazioni Conclusive sull’Austria, CDU, op. cit., nota n. 187, par. 17. Il Comitato ha espresso preoccupazione che i richiedenti asilo in attesa di deportazione fossero frequentemente detenuti per parecchi mesi in strutture detentive della polizia ed ha raccomandato allo Stato Parte di “rivisitare la propria politica di detenzione i rispetto ai richiedenti asilo […] e prevedere misure immediate ed efficaci per assicurare che tutti i richiedenti asilo in detenzione nelle more del procedimento di deportazione siano trattenuti in centri specificamente designati per tale scopo […]” (traduzione ufficiosa).

685. Osservazioni Conclusive sul’Irlanda, CDU, op. cit., nota n. 486, par. 21; Vélez Loor c. Panama, C.IADU, op. cit., nota n. 502, parr. 207-208. Vedi anche, Osservazioni Conclusive sulla Svezia, CDU, UN Doc. CCPR/C/ SWE/CO/6, 2 aprile 2009, par. 17; Osservazioni Conclusive sulla Nuova Zelanda, CCT, UN Doc. CAT/C/NzL/ CO/5, 14 maggio 2009, par. 6: “Il Comitato nota con preoccupazione che i richiedenti asilo ed i migranti senza documenti continuano ad essere detenuti in strutture a basso livello di protezione o di correzione” (traduzione ufficiosa); Conclusione n.44, ACNUR, op. cit., nota n. 580, par. 10.

686. Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani privati della loro libertà, adottate il 14 dicembre 1990 con risoluzione dell’Assemblea Generale n. 45/113.