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Il ricongiungimento familiare

Commissione africana sui Diritti Umani e dei Popoli

Capitolo 1: Ingresso, soggiorno e condizione giuridica dello straniero

II. Categorie e status dei migranti

3. Il ricongiungimento familiare

Quando un migrante raggiunge una condizione relativamente stabile di residenza in uno Stato straniero, potrebbe avere il desiderio di riunire i membri della sua famiglia. La migrazione dei familiari fa sorgere questioni relative al rispetto della vita familiare e al ricongiungimento familiare. La Dichiarazione universale dei diritti umani prevede che la famiglia “ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”.178

a) Il ricongiungimento familiare nel diritto internazionale

Gli obblighi espliciti di protezione giuridica internazionale per il ricongiungimento familiare nello Stato di destinazione sono relativamente pochi. La Convenzione di Ginevra sui rifugiati non riconosce esplicitamente un diritto dei rifugiati al ricongiungimento familiare, sebbene nel Documento finale della Conferenza dei Plenipotenziari che ha adottato la Convenzione venisse proclamato che “l’unità della famiglia, il nucleo naturale e fondamentale della società, è un diritto fondamentale del rifugiato”.179

In relazione ai lavoratori migranti regolari, la Convenzione internazionale per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari stabilisce che “gli Stati Parti devono adottare delle misure che ritengono appropriate e che rientrano nella loro competenza per facilitare il ricongiungimento dei lavoratori migranti [regolari] con i propri coniugi o con persone che intrattengono una relazione con il

177. Vedi, Conclusione n. 103, ACNUR, op. cit., nota n. 141, par. j.

178. Art. 16.3 DUDU (traduzione ufficiosa). Lo stesso principio del diritto dei diritti umani è contenuto nell’ art. 23.1 PIDCP; art. 10.1 PIDESC; art. 44.1 CIDLM; Paragrafo X, Preambolo, CDPD; art. 16 CSE(r); art. 17.1 CADU; art. 15.1, Protocollo di San Salvador; art. 18.1 CADUP; artt. 18.1 e 25 CADBB. Il principio è riconosciuto anche dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, inter alia nelle risoluzioni n. 49/182, UN Doc. A/RES/49/182, 2 marzo 1995, art. 2; No. 50/175, UN Doc. A/RES/50/175, 27 febbraio 1996, art. 2; No. 51/89, UN Doc. A/RES/51/89, 7 febbraio 1997, art. 2; No. 52/121, UN Doc. A/RES/52/121, 23 febbraio 1998, art. 2; No. 53/143, UN Doc. A/RES/53/143, 8 marzo 1999, art. 2; No. 57/227, UN Doc. A/RES/57/227, 26 febbraio 2003; No. 59/203, UN Doc. A/RES/59/203, 23 marzo 2005, art. 2; No. 61/162, UN Doc. A/RES/61/162, 21 febbraio 2007, art. 2. Nel Consiglio d’Europa il principio è stato riconosciuto dal Comitato dei Ministri nella Raccomandazione Rec(2002)4 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla condizione giuridica della persone ammesse per riunificazione familiare, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 26 marzo 2002 alla 790a riunione dei Rappresentanti dei Ministri, Preambolo; e nella Raccomandazione R(1999)23 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla riunificazione familiare per i rifugiati ed altre persone in bisogno di protezione internazionale, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 15 dicembre 1999 alla 692a riunione dei Rappresentanti dei Ministri, Preambolo; Risoluzione (78) 33 sulla riunificazione delle famiglie dei lavoratori migranti negli Stati Membri del Consiglio d’Europa, adottata dal Comitato dei Ministri l’8 giugno 1978 alla 289a riunione dei Rappresentanti dei Ministri, Preambolo. 179. Traduzione ufficiosa. L’unità familiare è stata considerata come un principio fondamentale del diritto

internazionale dei rifugiati dal Comitato Esecutivo dell’ACNUR, inter alia, nelle sue Conclusioni n. 1 (XXVI) Creazione di un Sub-Comitato e Generale, CE-ACNUR, 26a Sessione, 1975, par. (f); n. 7 (XXVIII) Espulsione, CE-ACNUR, 28a Sessione, 1977, par. (a); n. 24 (XXXII) Riunificazione Familiare, CE-ACNUR, 32a Sessione, 1981, par. 1.

lavoratore migrante che, secondo il diritto applicabile, produce effetti equivalenti al matrimonio, come pure con i loro figli a carico e non coniugati.” Nel sistema europeo dei diritti umani, secondo l’art. 19 della Carta sociale europea (riveduta), gli Stati Membri, che accettano di essere vincolati da tale articolo, hanno l’obbligo di “facilitare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore straniero autorizzato a stabilirsi sul territorio”.180 Tale obbligo deve comprendere “almeno il coniuge del lavoratore e i figli naturali, a condizione che questi ultimi siano conside-rati minori da parte dello Stato ospitante e siano a carico del lavoratore migrante.”181

Con particolare riguardo per le persone titolari di protezione internazionale, le dichiarazioni forniscono orientamenti da adottare per il ricongiungimento fami-liare. Il Comitato Esecutivo dell’ACNUR ha esortato gli Stati ad agevolare l’ingresso nel proprio territorio ai coniugi e figli a carico delle persone cui è stato concesso l’asilo temporaneo o a lungo termine.182 Lo stesso Comitato, insieme con il Comitato sui Diritti del Fanciullo e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ha inoltre raccomandato che a queste persone vengano riconosciuti gli stessi servizi e la stessa condizione giuridica del rifugiato iniziale.183 In caso di richieste di ricongiun-gimento familiare da parte dei familiari di rifugiati o di richiedenti la protezione internazionale, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha raccomandato che le domande siano trattate “con uno spirito positivo, con umanità e rapidità” e ha stabilito che, “qualora tali richieste di ricongiungimento venissero rigettate, dovrebbe essere disponibile una revisione indipendente e imparziale dei provve-dimenti adottati”.184

b) Il diritto al rispetto della vita familiare e il ricongiungimento familiare Nel diritto internazionale dei diritti umani, il diritto al rispetto della vita familiare,185

a volte, richiede agli Stati di consentire ai membri delle famiglie di migranti – una categoria che è definita in senso ampio (vedi sotto) – l’ingresso e il soggiorno nel Paese di destinazione, indipendentemente dallo status di rifugiato o da altra condi-zione giuridica. Le circostanze nelle quali si verifica questa situacondi-zione sono state

180. Art. 19.6 CSE(r) (traduzione ufficiosa).

181. Appendice alla CSE(r), Parte II. Vedi anche, Portata, artt. 2 e 3.

182. Conclusione n. 15, ACNUR, op. cit., nota n. 118, par. (e); Conclusione n. 85 (XLIX) Protezione internazionale, CE-ACNUR, 49a Sessione, 1998, par. (w).

183. Vedi, Conclusione n. 24, ACNUR, op. cit., nota n. 179, par. 8; Conclusione n. 88 (L) Protezione della famiglia del rifugiato, CE-ACNUR, 50a Sessione, 1999, par. (b)(iii); Osservazioni Conclusive sull’Estonia, CDF, Rapporto del Comitato sui Diritti del Fanciullo sulla sua 32a sessione, UN Doc. CRC/C/124, 23 giugno 2003, par. 56. Raccomandazione Rec(2002)4, CMCE, op. cit., nota n. 178, art. II; Raccomandazione R(1999)23, CMCE, op. cit., nota n. 178, art. 3.

184. Raccomandazione R(1999)23, CMCE, op. cit., nota n. 178, art. 4.

considerate più ampiamente186 dalla Corte Europea dei Diritti Umani, applicando il diritto al rispetto per la vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 della CEDU.187

Tuttavia, tali obblighi positivi che gli Stati devono assumersi sorgono solo in circo-stanze limitate, alla luce del principio di sovranità nazionale riguardante il controllo degli ingressi nel proprio territorio, e la Corte ha sottolineato che l’art. 8 non richiede agli Stati di rispettare la scelta di residenza dei coniugi o di autorizzare il ricongiun-gimento familiare sul proprio territorio.188 Tuttavia, quando vi sia un impedimento obiettivamente insuperabile che impedisce al migrante già sottoposto alla giurisdi-zione dello Stato la realizzagiurisdi-zione della vita familiare altrove, sussiste allora l’obbligo positivo per lo Stato di destinazione di facilitare il ricongiungimento familiare sul suo territorio, secondo l’interpretazione dell’art. 8 fornita dalla Corte Europea dei Diritti Umani.189

La Corte prenderà in considerazione le ragioni per cui un membro della famiglia ha lasciato il suo stato di origine o di residenza senza gli altri familiari. Fuggire dalle guerre e/o chiedere asilo potrebbero essere argomenti forti che ostacolano lo sviluppo della vita familiare al di fuori del Paese di destinazione.190 Tra due adulti sarà difficile far valere l’esistenza di un ostacolo insormontabile che impedisca la convivenza nel Paese di origine, a meno che la persona sia un rifugiato o beneficiario di protezione internazionale nel Paese di destinazione.191

Gli ostacoli o i requisiti per il ricongiungimento familiare violeranno il diritto al rispetto della vita familiare quando risultano irragionevoli. La Corte non ha ritenuto

186. Gül c. Svizzera, C.edu, Caso n. 53/1995/559/645, Sentenza del 19 febbraio1996, par. 38. Vedi anche, Tuquabo-Tekle e al. c. Paesi Bassi, C.edu, Ricorso n. 60665/00, Sentenza del 1 dicembre 2005, par. 42; Sen c. Paesi Bassi, C.edu, Ricorso n. 31465/96, Sentenza del 21 dicembre 2001, par. 31; Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 43; Ahmut c. Paesi Bassi, C.edu, Caso n. 73/1995/579/665, Sentenza del 26 ottobre 1996, par. 63; Haydarie e al. c. Paesi Bassi, C.edu, Ricorso n. 8876/04, Decisione sull’ammissibilità, 25 ottobre 2005, In Diritto; Benamar c. Paesi Bassi, C.edu, Ricorso n. 43786/04, Decisione sull’ammissibilità, 5 aprile 2005, In Diritto; Chandra e al. c. Paesi Bassi, C.edu, Ricorso n. 53102/99, Decisione sull’ammissibilità, 13 maggio 2003, In Diritto.

187. Benché non abbia deciso sulla situazione specifica, il Comitato sui Diritti Umani ha riscontrato che il diritto alla riunificazione familiare è protetto ai sensi dell’ art. 23 PIDCP nel caso Ngambi e Nébol c. Francia, CDU, Comunicazione n. 1179/2003, Decisione del 16 luglio 2004, par. 6.4. Preoccupazioni con riguardo alla riunificazione familiare sono stati espressi dalle Osservazioni Conclusive sulla Danimarca, CDESC, UN Doc. E/C.12/1/Add.102, 14 dicembre 2004, parr. 16 e 24; Osservazioni Conclusive sull’Ungheria, CDESC, UN Doc. E/C.12/HUN/CO/3, 16 gennaio 2008, parr. 21 e 44; Osservazioni Conclusive sull’Austria, CDU, UN Doc. CCPR/C/AUT/CO/4, 30 ottobre 2007, par. 19; Osservazioni Conclusive sulla Francia, CDU, UN Doc. CCPR/C/ FRA/CO/4, 31 luglio 2008, par. 21.

188. Gül c. Svizzera, C.edu, op. cit., nota n. 186, par. 38. Vedi anche, Tuquabo-Tekle e al. c. Paesi Bassi, C.edu, op. cit., nota n. 186, par. 43; Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 43, par. 68; Haydarie e al. c. Paesi Bassi, C.edu, op. cit., nota n. 186, In Diritto; Benamar e al. c. Paesi Bassi, C.edu, op. cit., nota n. 186, In Diritto; Chandra e al. c. Paesi Bassi, C.edu, op. cit., nota n. 186.

189. Vedi, Benamar e al. c. Paesi Bassi, C.edu, op. cit., nota n. 186, In Diritto. Vedi anche, Gül c. Svizzera, C.edu, op. cit., nota n. 186, parr. 38-42; Sen c. Paesi Bassi, C.edu, op. cit., nota n. 186, par. 31.

190. Vedi, Tuquabo-Tekle e al. c. Paesi Bassi, C.edu, op. cit., nota n. 186, par. 47.

191. Vedi, con risultato negativo, Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 43, parr. 66-69.

irragionevoli l’obbligo di dimostrare un reddito sufficientemente autonomo e dure-vole, senza valutare le prestazioni sociali, per provvedere ai bisogni necessari dei familiari con i quali è richiesto il ricongiungimento.192

Infine, una norma che discrimina il ricongiungimento familiare (sia in termini negativi sia in termini preferenziali) sulla base del genere della persona stabilita nel Paese di destinazione o altri motivi vietati violerebbe il divieto di discriminazione in relazione al diritto alla vita familiare.193

i) Cosa si intende per famiglia?

Come è stata definita la famiglia che chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 8 CEDU nel rispetto della vita familiare? La Corte Europea prevede una definizione ampia che si è sviluppata considerando i cambiamenti nella percezione del concetto di famiglia nel tempo, e che probabilmente continuerà a evolversi alla luce dei cambiamenti sociali.194 La Corte ha definito due ampie categorie di relazioni familiari: i rapporti tra bambini e genitori, e le relazioni tra persone adulte.195

Nell’ambito delle relazioni tra i minori e i loro genitori, l’esistenza di una vita fami-liare viene sempre stabilita tra il bambino e il genitore/i convivente/i. Quando i genitori di un bambino sono sposati o conviventi, questo tipo di relazione familiare prosegue anche qualora, a causa della separazione dei genitori, il bambino inter-rompa la convivenza con un genitore.196 Nel caso in cui i genitori del bambino non sono mai stati sposati o conviventi, altri fattori potrebbero essere presi in considera-zione per dimostrare esistente la relaconsidera-zione familiare del genitore con il bambino non convivente: la natura e la durata della relazione tra i genitori precedentemente alla nascita del figlio (e, particolarmente, se era stata pianificata la nascita del bambino) la contribuzione all’assistenza ed all’educazione del bambino, e la qualità e regola-rità dei contatti. In un caso relativo al contesto dell’immigrazione, la Corte Europea

192. Haydarie e al. c. Paesi Bassi, C.edu, op. cit., nota n. 186, In Diritto. Posizione tenuta anche precedentemente dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella Risoluzione (78) 33, CMCE, op. cit., nota n. 178, art. B.1(b)(iii). Vedi, Osservazioni Conclusive sulla Svizzera, CDU, Rapporto del Comitato sui Diritti Umani all’Assemblea Generale, 52a Sessione, Vol.I, UN Doc. A/52/40 (1997), parr. 103 e 114: il Comitato sui Diritti Umani ha riscontrato che una norma che proibisca la riunificazione familiare per lavoratori stranieri fino a diciotto mesi dopo l’ottenimento del permesso di residenza temporanea non rispetta l’art. 23 PIDCP, perché la possibilità di riunificazione deve essere fornita “dopo un breve termine” dall’ottenimento del permesso. Il Comitato dei Ministri nel 1978 ha sottolineato che il periodo d’attesa dovrebbe essere ridotto al minimo e non eccedere i dodici mesi: Risoluzione (78) 33, CMCE, op. cit., nota n. 178, art. B.1(b)(i).

193. Vedi, Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 43, parr. 74-83. Vedi anche, Caso delle donne delle Mauritius, CDU, op. cit., nota n. 55.

194. Schalk e Kopf c. Austria, C.edu, Ricorso n. 30141/04, Sentenza del 24 giugno 2010, parr. 93- 95. 195. Vedi una raccolta della giurisprudenza della Corte nel caso Onur c. Regno Unito, C.edu, Ricorso n. 27319/07,

Sentenza del 27 febbraio 2009, parr. 43-45. Si veda anche, Konstatinov c. Paesi Bassi, C.edu, Ricorso n. 16351/03, Sentenza del 26 aprile 2007, par. 52.

196. Ciliz c. Paesi Bassi, C.edu, Ricorso n. 29192/95, Sentenza dell’11 luglio 2000, par. 59. Vedi anche, Boughanemi c. Francia, C.edu, op. cit., nota n. 43, par. 35.

ha stabilito che, nelle relazioni tra genitori e figli adulti, un ulteriore elemento di dipendenza è richiesto per attivare la tutela al diritto alla vita familiare.197

Con riguardo alle relazioni tra adulti, la vita familiare è considerata esistente nell’am-bito delle relazioni tra persone di sesso uguale o diverso,198 riguardanti sia i rapporti coniugali sia le convivenze serie e durature.199 Per determinare se una relazione costituisca vita familiare, può essere utile tenere conto di alcuni elementi: se i membri della coppia vivono insieme e da quanto tempo, se abbiano avuto figli, in modo naturale o in altro modo, e le dimostrazioni del loro reciproco impegno.200

Per le finalità concernenti il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Comitato sui Diritti Umani ha affermato che il termine “famiglia” debba essere inteso in senso ampio per includere tutti coloro che sono ritenuti membri della famiglia nella società interessata. La protezione di tale famiglia non è esclusa dall’assenza di un matrimonio formale, specialmente quando esiste una pratica locale o consuetudi-naria sulle unioni. Il diritto alla tutela della vita familiare sussiste quando bisogna proteggere un legame familiare, esistente anche in assenza di convivenza, fedeltà e relazioni coniugali.201

riquadro n. 7. Il ricongiungimento familiare nel diritto UE

La Direttiva del Consiglio 2003/86/CE del 22 Settembre 2003 relativa al diritto di ricongiungimento familiare riconosce beneficiari del diritto i seguenti soggetti: il coniuge cittadino di un Paese terzo residente legalmente in uno Stato Membro; i figli minorenni non coniugati, compresi quelli adottati, del soggiornante e del coniuge; i figli minorenni, compresi quelli adottati, del solo genitore soggiornante o coniuge.202

Inoltre, la Direttiva consente agli Stati Membri, ma non li obbliga, di autoriz-zare l’ingresso e il soggiorno agli ascendenti diretti del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un

197. La dipendenza deve essere particolarmente forte: A.W. Khan c. Regno Unito, C.edu, Ricorso n. 47486/06, Sentenza del 12 gennaio 2010, par. 32.

198. Schalk e Kopf c. Austria, C.edu, op. cit., nota n. 194, par. 94; P.B. e J.S. c. Austria, C.edu, Ricorso n. 18984/02, Sentenza del 22 luglio 2010, par. 30.

199. Elsholz c. Germania, C.edu, GC, Ricorso n. 25735/94, Sentenza del 13 luglio 2000, par. 43; Hoffmann c. Germania, C.edu, Ricorso n. 34045/96, Sentenza dell’11 ottobre 2001, par. 34. Vedi anche, Marckx c. Belgio, C.edu, Plenaria, Ricorso n. 6833/74, Sentenza del 13 giugno 1979, pag. 14, par. 31; Keegan c. Irlanda, C.edu, Ricorso n. 16969/90, Sentenza del 26 maggio 1994, pag. 17, par. 44; Kroon e al. c. Paesi Bassi, C.edu, Ricorso n. 18535/91, Sentenza del 27 ottobre 1994, pagg. 55-56, par. 30.

200. X, Y e Z c. Regno Unito, C.edu, GC, Caso n. 75/1995/581/667, Sentenza del 20 marzo 1997, par. 36. 201. Ngambi e Nébol c. Francia, CDU, op. cit., nota n. 187, par. 6.4.

202. Art. 4.1, Direttiva del Consiglio 2003/86/CE del 22 Settembre 2003 relativa al diritto di ricongiungimento familiare, UE, OJ L 251, 3.10.2003, pag. 12–18 (Direttiva UE sul Ricongiungimento Familiare).

adeguato sostegno familiare nel Paese di origine. L’estensione del diritto al ricongiungimento è previsto anche per i figli adulti non coniugati, quando non possono provvedere alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.203

Gli Stati Membri possono, ma non ne sono obbligati, autorizzare l’ingresso e il soggiorno del partner non coniugato cittadino di un Paese terzo che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il soggiornante, o del cittadino di un Paese terzo legato al soggiornante da una relazione formalmente registrata, nonché dei figli minori di queste relazioni, alle stesse condizioni indicate sopra.204

In caso di matrimoni poligami, la Direttiva consente il ricongiungimento fami-liare con un solo coniuge, lasciando allo Stato Membro la discrezionalità di autorizzare l’ingresso e il soggiorno di altri figli minorenni del soggiornante e di un altro coniuge.205

Lo stesso regime giuridico si applica per il ricongiungimento familiare quando il soggiornante è un rifugiato, a parte il fatto che lo Stato non ha la discrezio-nalità di imporre condizioni riguardanti l’integrazione per il ricongiungimento di familiari dopo il compimento del dodicesimo anno di età. Inoltre, lo Stato può autorizzare il ricongiungimento familiare del rifugiato con un ambito di categorie di familiari più ampio rispetto a quelli elencati nella Direttiva, se sono a carico del rifugiato.206

Infine, occorre sottolineare che il campo di applicazione della Direttiva è notevolmente più ristretto rispetto alla definizione della famiglia come si è evoluta nel diritto internazionale dei diritti umani, sebbene il preambolo richiami l’applicazione dell’art. 8 CEDU e affermi che la Direttiva dovrebbe essere applicata “senza operare discriminazioni fondate su […] tendenze sessuali”.207 Al fine di rispettare gli obblighi giuridici internazionali dei diritti umani, gli Stati Membri UE dovrebbero interpretare e applicare le disposizioni della Direttiva secondo il significato più ampio della vita familiare stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, come descritto precedentemente.

203. Art. 4.2, ibid. 204. Art. 4.3, ibid. 205. Art. 4.4, ibid. 206. Art. 10, ibid.

c) Considerazioni particolari riguardanti il ricongiungimento familiare tra genitori e figli

La Convenzione sui diritti del fanciullo è stato il primo strumento di diritto interna-zionale sui diritti umani a riconoscere diritti specifici relativi al ricongiungimento familiare, che si applica sia in materia di asilo sia in materia di immigrazione. L’art. 9.1 prevede che “[g]li Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applica-bili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.” In conseguenza di ciò, in ogni processo decisionale riguardante l’espulsione di un genitore, il miglior interesse del fanciullo deve essere preminente.

Con riguardo alla domanda di ingresso nel Paese per il ricongiungimento familiare, l’art. 10.1 precisa gli obblighi dello Stato:

ƒ Ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento fami-liare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e rapidità; ƒ Gli Stati Parti devono inoltre assicurare che la presentazione di tale domanda

non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.208

Nel decidere se vi sia un obbligo positivo dello Stato ai sensi dell’art. 8 CEDU riguar-dante il ricongiungimento familiare tra genitori e figli, la Corte Europea prenderà in considerazione l’età dei bambini, la loro situazione nel Paese di origine e il grado di dipendenza dai genitori.209 In una decisione della Corte Europea dei Diritti Umani è stato ritenuto che “un ostacolo insormontabile” alla vita familiare al di fuori del Paese di residenza esisteva perché la madre, richiedente il ricongiungimento fami-liare con il suo bambino che era stato lasciato nel Paese di origine, aveva avuto anche un secondo figlio che era cresciuto nel Paese di destinazione. In questa situa-zione, la Corte ha rilevato che la riunificazione familiare nel Paese di destinazione risultava la soluzione più consona allo sviluppo della vita familiare, considerando

208. Il Comitato sui Diritti del Fanciullo ha ricordato ripetute volte agli Stati questa obbligazione nelle sue Osservazioni Conclusive, in particolare con riguardo alla lunghezza della procedura di riunificazione famigliare. Vedi, inter alia, Osservazioni Conclusive sul Belgio, CDF, Rapporto del Comitato sui Diritti del Fanciullo all’Assemblea Generale, 51a Sessione, UN Doc. A/51/41 (1996), pag. 86, par. 595; Osservazioni Conclusive sull’Estonia, CDF, Rapporto del Comitato sui Diritti del Fanciullo sulla sua 32a sessione, UN Doc. CRC/C/124, 23 giugno 2003, parr. 56-57; Osservazioni Conclusive sulla Finlandia, CDF, Rapporto del Comitato sui Diritti del Fanciullo sulla sua 25a Sessione, UN Doc. CRC/C/100, 14 novembre 2000, pag. 8, parr. 61-62; Osservazioni Conclusive sulla Francia, CDF, UN Doc. CRC/C/15/Add.240, 30 giugno 2004, parr. 31-32; Osservazioni Conclusive sulla Svezia, CDF, UN Doc. CRC/C/15/Add.248, 20 marzo 2005, parr. 41-42; Osservazioni Conclusive sull’Irlanda, CDF, UN Doc. CRC/C/IRL/CO/2, 29 settembre 2006, parr. 30-31; Osservazioni Conclusive sulla Svezia, CDF, UN Doc. CRC/C/SWE/CO/4, 12 giugno 2009, parr. 64-65. 209. Vedi, Tuquabo-Tekle e al. c. Paesi Bassi, C.edu, op. cit., nota n. 186, parr. 44- 50; Sen c. Paesi Bassi, C.edu,