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Le vittime della tratta degli esseri umani

Commissione africana sui Diritti Umani e dei Popoli

Capitolo 1: Ingresso, soggiorno e condizione giuridica dello straniero

II. Categorie e status dei migranti

4. Le vittime della tratta degli esseri umani

Controllate e trasferite all’estero per essere sfruttate, anche mediante il lavoro forzato, sono le molte vittime della tratta che ogni anno vengono sfruttate delle organizzazioni criminali con l’uso della forza o altre forme di coercizione, menzogne e abusi. Molti migranti possono cadere vittime dei trafficanti sia nel loro Paese di origine, con la promessa del trasporto o di un lavoro, sia durante il loro viaggio verso il Paese di destinazione. In alcune convenzioni, le vittime della tratta di esseri umani hanno diritto a ricevere dei provvedimenti di protezione, considerata la loro situazione. Alcuni strumenti internazionali sono ideati per proteggere i diritti umani delle vittime, mentre altri mirano a garantire una protezione ulteriore, considerato il loro ruolo di testimoni nei procedimenti penali.232

La tratta degli esseri umani è considerata un reato secondo il diritto internazionale,233

previsto dal Protocollo sulla prevenzione, soppressione e punizione della tratta di

229. Raccomandazione Rec(2002)5, CMCE, op. cit., nota n. 80, art. 24 (traduzione ufficiosa). 230. Ibid., art. 59 (traduzione ufficiosa).

231. Mengesha Kimfe c. Svizzera, C.edu, Ricorso n. 24404/05, Sentenza del 29 luglio 2010.

232. Vedi, inter alia, Kristina Touzenis, Trafficking in Human Beings, Human rights and transnational criminal law, developments in law and practices, UNESCO, Migration Studies 3, 2010, Francia; Irregular Migration, Migrant Smuggling and Human Rights: Towards Coherence, International Council on Human Rights Policy, Ginevra, 2010.

persone soprattutto donne e bambini, addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata (Protocollo ONU sulla tratta) e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul traffico di esseri umani (Convenzione sulla tratta del Consiglio d’Europa) che impongono agli Stati Parte di criminalizzare tale pratica nel diritto nazionale. A seconda delle circostanze, la tratta degli esseri umani può comprendere vari reati internazionali, includendo i crimini contro l’umanità e, nei conflitti armati, i crimini di guerra.234 La tratta di persone può comportare molteplici violazioni dei diritti umani delle persone “trafficate”, riguardanti il divieto della riduzione in schia-vitù, servitù e lavoro forzato o obbligatorio, e il diritto alla libertà. La Corte Europea dei Diritti Umani ha riconosciuto che tutta la materia della tratta di esseri umani rientra nella proibizione della schiavitù, servitù e lavoro forzato e obbligatorio.235

Sia secondo il Protocollo sulla tratta ONU sia nella Convenzione sulla tratta del Consiglio d’Europa, gli Stati devono adottare dei provvedimenti per prevenire e combattere la tratta, applicando la normativa civile e penale.236 Inoltre, la Corte Europea ha rilevato che esiste un dovere dello Stato di investigare le denuncie riguardanti il divieto e la proibizione della schiavitù, servitù o lavoro forzato, conse-guenti alla tratta; oltre ad adottare e applicare misure in materia civile e penale per contrastare la tratta e proteggere i diritti delle persone vittime della tratta,237

considerando anche di regolamentare le imprese che vengono spesso utilizzate come una copertura alla tratta e fornendo una soluzione a preoccupazioni relative all’incoraggiamento, all’agevolazione ed alla tolleranza della tratta attraverso la normativa sull’immigrazione.238

a) Chi è la vittima della tratta di persone?

Per vittima della “tratta di persone” s’intende colui che ha subito il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il dare alloggio o accoglienza a persone tramite l’uso o la minaccia dell’uso della forza o di altre forme di coercizione, il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o di altre forme di vulnerabilità o tramite l’offerta o l’ac-cettazione di somme di denaro o altri vantaggi finalizzati ad ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a scopo di sfruttamento.239

234. Vedi, artt. 7.1(c), 7.1(g), 7.2(c), and 8.2(xxii), Statuto di Roma, che considera la “messa in schiavitù”, “la schiavitù sessuale” e la “prostituzione forzata” sotto le categorie di crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

235. Rantsev c. Cipro e Russia, C.edu, Ricorso n. 25965/04, Sentenza del 7 gennaio 2010, par. 282.

236. Artt. 5 e 9-11, Protocollo ONU sulla tratta; Capitoli II e IV, Convenzione sulla tratta del Consiglio d’Europa. Vedi anche, art. 6 CEDCD; artt. 34 e 35 CDF; Raccomandazione Generale n. 19, Violenza contro le donne, CEDCD, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II), 1989, parr. 13-16 e 24(g).

237. Rantsev c. Cipro e Russia, C.edu, op. cit., nota n. 235, par. 284. 238. Ibid., par. 284.

239. La tratta di esseri umani è “il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento”, art. 3, Protocollo ONU sulla tratta; art. 4, Convenzione sulla tratta del Consiglio d’Europa: “Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale,

Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il dare alloggio o accoglienza a un bambino ai fini dello sfruttamento sono considerati “tratta di persone” anche se non vi è ricorso a nessuno dei mezzi coercitivi elencati precedentemente.240 Secondo il Protocollo sulla tratta ONU e la Convenzione sulla tratta del Consiglio d’Europa, lo sfruttamento comprende, non esclusivamente, le forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o prestazioni forzate, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.241

b) Gli obblighi degli Stati

Il dovere generale degli Stati di contrastare la tratta di esseri umani è ben stabilito nei trattati internazionali dei diritti umani.242 In conseguenza di ciò, gli Stati possono anche aver obblighi particolari relativi alle vittime attuali o potenziali della tratta di persone in base ai trattati ed al diritto internazionale dei diritti umani.

Gli Stati hanno l’obbligo di proteggere un individuo dal rischio di essere soggetto alla tratta oppure sottoposto a lavoro obbligatorio o forzato. La Corte Europea ha rilevato che tale dovere emerge qualora le autorità siano informate, o dovrebbero esserlo, del verificarsi di determinate circostanze che danno luogo a un fondato sospetto che un determinato individuo sia stato o rischi realmente e in maniera imminente di essere trafficato o sfruttato, sottoposto a schiavitù, servitù, o a lavoro forzato o obbligatorio.243 I doveri di protezione e di investigazione si applicano a

il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l’espianto di organi”; “Il consenso della vittima della “tratta di esseri umani”, allo sfruttamento […] è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi indicati” nella definizione. Il Comitato sui Diritti Umani ritiene che la tratta di esseri umani sia una violazione degli artt. 3 (uguaglianza di genere), 8 (lavoro forzato), e 24 (diritti dei bambini) PIDCP: Osservazioni Conclusive sulla Grecia, CDU, UN Doc. CCPR/CO/83/GRC, 25 aprile 2005, par. 10. Il Comitato contro la Tortura ha dichiarato che “la tratta di esseri umani per lo scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo” (traduzione ufficiosa) ricade tra le pratiche proibite dall’art. 16 (trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti) della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti (CCT): Osservazioni Conclusive sulla Spagna, CCT, UN Doc. CAT/C/ESP/CO/5, 9 dicembre 2009, par. 28. Vedi anche, Conclusione n. 90 (LII) Generale, CE-ACNUR, 52a sessione, 2001, par. (s).

240. Art. 3(c), Protocollo ONU sulla tratta; art. 4(c), Convenzione sulla tratta del Consiglio d’Europa. 241. Art. 3(a), Protocollo ONU sulla tratta; art. 4(a), Convenzione sulla tratta del Consiglio d’Europa. 242. Art. 6 CEDCD; art. 35 CDF; art. 6.1 CADU; art. 2, Convenzione di “Belem do Para”; art. 29 CADBB; art. 4.2(g),

Protocollo alla CADUP sui Diritti delle Donne in Africa.

243. Rantsev c. Cipro e Russia, C.edu, op. cit., nota n. 235, par. 284. Vedi anche, Osservazioni Conclusive sulla Repubblica di Corea, CDESC, UN Doc. E/C.12/KOR/CO/3, 20 novembre 2009, par. 23; Osservazioni Conclusive sull’Azerbaigian, CEDCD, Rapporto del Comitato sull’Eliminazione della Discriminazione contro le Donne all’Assemblea Generale, 53a Sessione, UN Doc. A/53/38/Rev.1 (1998), par. 75; Osservazioni Conclusive sul Bangladesh, CEDCD, Rapporto del Comitato sull’Eliminazione della Discriminazione contro le Donne all’Assemblea Generale, 52a Sessione, UN Doc. A/52/38/Rev.1 (1997), par. 457; Osservazioni Conclusive sui Paesi Bassi, CEDCD, Rapporto del Comitato sull’Eliminazione della Discriminazione contro le Donne all’Assemblea Generale, 56a Sessione, UN Doc. A/56/38 (2001), par. 212; Osservazioni Conclusive sul Libano, CEDCD, UN Doc. CEDAW/C/LBN/CO/3, 8 aprile 2008, parr. 28-29; Osservazioni Conclusive sulla Spagna, CEDCD, UN Doc. CEDAW/C/ESP/CO/5, 7 luglio 2004, par. 337; Osservazioni Conclusive su Singapore, CEDCD, UN Doc. CEDAW/C/SGP/CO/3, 10 agosto 2007, parr. 21-22; Osservazioni Conclusive sul Guatemala, CEDCD, UN Doc. CEDAW/C/GUA/CO/7, 10 febbraio 2009, parr. 23-24; Osservazioni Conclusive sulla Spagna, CEDCD, UN Doc. CEDAW/C/ESP/CO/6, 7 agosto 2009, parr. 21-22; Osservazioni Conclusive sulla Svizzera; CEDCD, UN Doc. CEDAW/C/CHE/CO/3, 7 agosto 2009, parr. 29-30; Osservazioni Conclusive

tutti gli Stati che vengono coinvolti dalla tratta, partendo dal Paese di origine al Paese di destinazione. Nel caso in cui lo Stato non sia in grado o sia restio a tute-lare le persone a rischio di tratta, si possono applicare le protezioni previste dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati o dall’applicazione del principio di non-refou-lement (vedi, sopra, il riquadro n. 4).

In alcuni casi, il diritto internazionale impone agli Stati di consentire alle vittime della tratta di soggiornare sul territorio. Il Protocollo ONU sulla tratta prevede che, per finalità di protezione contro la tratta, gli Stati Parte dovrebbero “considerare l’adozione di misure legislative o provvedimenti idonei che consentano alle vittime della tratta di persone, nei casi necessari, di rimanere nel suo territorio a titolo temporaneo o permanente”.244 La Convenzione sulla tratta del Consiglio d’Europa prevede che, quando le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, quella persona non deve essere allontanata dal proprio territorio, finché la procedura di determinazione della persona come vittima non sia stata completata, e deve ricevere adeguati mezzi di protezione e di assistenza, durante tale procedimento.245 Inoltre, quando sussi-stano ragionevoli motivi per credere che la persona in questione sia una vittima, devono esserle accordati trenta giorni aggiuntivi per ristabilirsi e per sfuggire all’in-fluenza dei trafficanti. Durante questo periodo, non sarà possibile eseguire alcuna ordinanza di espulsione.246

Gli Stati devono fornire assistenza psicologica e sociale alle vittime. Il Protocollo

ONU sulla tratta prevede che gli Stati Parti “debbano considerare l’attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone” e, in particolare, adottare i provvedimenti opportuni per fornire: un alloggio adeguato; consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti, in una lingua che le vittime della tratta comprendono; assistenza medica,

sulla Grecia, CDU, op. cit., nota n. 239, par. 10; Osservazioni Conclusive sulla Tailandia, CDU, UN Doc. CCPR/ CO/84/THA, 8 luglio 2005, par. 20; Osservazioni Conclusive sulla Spagna, CCT, op. cit., nota n. 239, par. 28; Principio n. 1 dei Principi raccomandati dell’OHCHR su diritti umani e tratta di esseri umani, adottati il 20 maggio 2002, UN Doc. E/2002/68/Add.1 (Principi sulla tratta OHCHR).

244. Art. 7.1, Protocollo ONU sulla tratta (traduzione ufficiosa). Questa posizione è ripetuta dal CEDCD nelle Osservazioni Conclusive sulla Spagna, CEDCD, 2004, op. cit., nota n. 243, par. 337; Osservazioni Conclusive sul Pakistan, CEDCD, UN Doc. CEDAW/C/PAK/CO/3, 11 giugno 2007, par. 30 (le vittime della tratta dovrebbero essere protette dalle azioni penali contro l’immigrazione illegale); Osservazioni Conclusive su Singapore, CEDCD, op. cit., nota n. 243, parr. 21-22; Osservazioni Conclusive sul Libano, CEDCD, op. cit., nota n. 243, parr. 28-29; Osservazioni Conclusive sulla Danimarca, CEDCD, UN Doc. CEDAW/C/DEN/CO/7, 7 agosto 2009, parr. 32-33. Vedi i principi 3 e 7 dei Principi sulla tratta OHCHR, op. cit., nota n. 243 (traduzione ufficiosa): “3. Le misure contro la tratta non devono incidere negativamente sui diritti umani e la dignità delle persone, in particolare sui diritti di coloro che sono stati soggetti alla tratta, e di migranti, sfollati, rifugiati e richiedenti asilo”: “7. Le persone vittime della tratta non devono essere detenute, imputate o soggette ad azione penale per l’illegalità del loro ingresso o residenza nei Paesi di transito e destinazione, o per il loro coinvolgimento in attività illegali fintantoché il livello del loro coinvolgimento sia una conseguenza diretta della loro situazione di persone vittime di tratta.”

245. Art. 10.2, Convenzione sulla ratta del Consiglio d’Europa. 246. Art. 13, Convenzione sulla tratta del Consiglio d’Europa.

psicologica e materiale; e opportunità di impiego, di istruzione e di formazione.247 La Convenzione sulla tratta del Consiglio d’Europa comprende un’obbligazione diretta di adottare “le misure legislative e le altre misure necessarie per dare assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale.”248 Inoltre, gli Stati devono fornire l’assistenza medica necessaria, o qualsiasi altro genere di assistenza, alle vittime bisognose che risiedono legalmente nel territorio e che non hanno risorse adeguate;249 e devono adottare le norme necessarie per autorizzare le vittime ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all’istruzione.250

Infine, gli Stati Parte devono assicurare che l’assistenza alla vittima non sia subor-dinata alla sua volontà di testimoniare.251