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L’espulsione dei rifugiati

Commissione africana sui Diritti Umani e dei Popoli

Capitolo 3: Le procedure di espulsione

IV. L’espulsione dei rifugiati

Secondo il diritto internazionale dei rifugiati, come indicato nel secondo capitolo, l’art. 32 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati consente l’espulsione di un rifu-giato esclusivamente “per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico” e in

CO/3, 8 dicembre 2009, par. 22; Osservazioni Conclusive sul Canada, CCT, UN Doc. CAT/C/CR/34/CAN, 7 luglio 2005, par. 5(c). Vedi anche, C.G. e al. c. Bulgaria, C.edu, op. cit., nota n. 480, par. 62.

562. Conka c. Belgio, C.edu, op. cit., nota n. 536, parr. 81-85. 563. Alzery c. Svezia, CDU, op. cit., nota n. 356, par. 11.8.

564. Liu c. Russia, C.edu, Ricorso n. 42086/05, Sentenza del 6 dicembre 2007, parr. 62-63.

565. Al-Nashif c. Bulgaria, C.edu, op. cit., nota n. 453, par. 137 (traduzione ufficiosa). Vedi anche, C.G. e al. c. Bulgaria, C.edu, op. cit., nota n. 480, par. 57.

566. Nolan e K. c. Russia, C.edu, op. cit., nota n. 444, par. 71. Vedi anche, Liu c. Russia, C.edu, op. cit., nota n. 564; Al-Nashif c. Bulgaria, C.edu, op. cit., nota n. 453, parr. 123-124 e 137 (sull’art. 8 CEDU); e Lupsa c. Romania, C.edu, op. cit., nota n. 480, parr. 33-34.

esecuzione di una decisione “presa conformemente alla procedura prevista dalla legge”.

A causa della concordanza tra questa norma e le disposizioni di tutela nelle proce-dure di espulsione previste dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e dalla CEDU, i diritti e le garanzie sviluppate dal Comitato sui Diritti Umani e dalla Corte Europea dei Diritti Umani vanno applicate insieme ai diritti riconosciuti dall’art. 32. della Convenzione di Ginevra sui rifugiati (vedi, sopra, la sezione 1).

Ai sensi della Convenzione sui rifugiati, quando viene espulso un rifugiato ex art. 32, l’interessato deve poter presentare ricorso e addurre prove mediante un rappre-sentante per contrastare i motivi di espulsione di fronte all’autorità competente o a una persona appositamente delegata da tale autorità.567 Le garanzie procedurali possono, a determinate condizioni, essere limitate per motivi di sicurezza nazio-nale. Tuttavia, il diritto internazionale dei diritti umani richiede che tali limitazioni debbano perseguire uno scopo legittimo, essere proporzionate a tal fine e neces-sarie in una società democratica.568

Infine, e indipendentemente dalle considerazioni di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, lo Stato deve assicurare al rifugiato un termine ragionevole per consen-tirgli di chiedere l’ingresso legale in un altro Paese.569 Nel frattempo, lo Stato è autorizzato ad applicare “i provvedimenti di diritto interno che ritenga necessari”, che potrebbero includere le limitazioni alla libertà di movimento e la detenzione (vedi il capitolo quarto).

Il Comitato Esecutivo dell’ACNUR ha chiarito che, ai sensi dell’art. 32 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, i rifugiati possono essere espulsi solo in casi molto eccezionali e a seguito di un rigoroso vaglio di tutte le circostanze, compresa la possibilità per il rifugiato di essere ammesso in un Paese diverso da quello di origine.570 In particolare, “con riferimento al ritorno in un Paese terzo del richiedente asilo, la cui domanda deve ancora essere definita, dal territorio del Paese in cui la richiesta è stata presentata, anche in applicazione di accordi di riammissione bila-terali o multilabila-terali, va stabilito che il Paese terzo tratterà il richiedente asilo (o i richiedenti asilo) in conformità agli standard internazionali, anche garantendo una protezione efficace contro il refoulement, e che fornirà al richiedente asilo (richie-denti asilo) la possibilità di chiedere e ottenere asilo”.571 Questa raccomandazione include anche il rispetto del principio di non-refoulement tra le obbligazioni che il Paese deve osservare (si veda il secondo capitolo).

567. Art. 32.2, Convenzione di Ginevra sui rifugiati.

568. Anche se quest’ultimo requisito non è esplicito nella Convenzione di Ginevra sui rifugiati, un’interpretazione dell’art. 32 alla luce del diritto internazionale dei diritti umani porta a questa conclusione.

569. Art. 32.3, Convenzione di Ginevra sui rifugiati. 570. Conclusione n. 7, ACNUR, op. cit., nota n. 179, par. (c).

L’art. 31 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati produce anche conseguenze nel caso di procedimenti espulsivi. Tale disposizione precisa che “[g]li Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari”.572

Nella situazione particolare dei richiedenti asilo o rifugiati che si spostano irregolar-mente in un Paese terzo che non ha concesso loro protezione, il Comitato Esecutivo ritiene che essi possano ritornare al Paese di rifugio se vengono trattati in confor-mità alle norme fondamentali dei diritti umani, se sono protetti contro il refoulement e possiedono un permesso di soggiorno temporaneo valido fino a una soluzione durevole della loro situazione.573 Tuttavia, “ci possono essere dei casi eccezionali in cui un rifugiato o richiedente asilo può sostenere legittimamente di aver ragione di temere persecuzione o che la sua incolumità fisica o libertà sia in pericolo in un Paese dove in precedenza ha trovato protezione. Questi casi dovrebbero ricevere una considerazione favorevole da parte delle autorità degli Stati di accoglienza dove ha richiesto asilo.”574

1. rimpatrio volontario dei rifugiati

La Convenzione che disciplina gli aspetti specifici del problema dei rifugiati in Africa (OUA) è l’unica Convenzione che regola espressamente il rimpatrio volontario dei rifugiati. Il suo articolo V(1) ha sottolineato che “il carattere essenzialmente volon-tario del rimpatrio deve essere rispettato in tutti i casi e nessun rifugiato può essere rimpatriato contro la sua volontà”.

Per quanto riguarda il regime applicabile secondo la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, il Comitato Esecutivo ACNUR ha chiarito che, in caso di rimpatrio volon-tario, ai rifugiati dovrebbero “essere fornite tutte le informazioni necessarie sulle condizioni del loro Paese di origine al fine di facilitare la decisione di rimpatriare; ha riconosciuto, inoltre, che le visite da parte dei singoli rifugiati o dai rappresentanti dei profughi al loro Paese di origine per informarsi della situazione attuale, evitando l’automatica perdita di status di rifugiato, potrebbe essere di aiuto a questo proposito”.575 Il Comitato ha sottolineato che “il rimpatrio dei profughi dovrebbe avvenire unicamente a seguito di una volontà liberamente espressa; e dovreb-bero essere sempre rispettati il carattere volontario e individuale del rimpatrio dei

572. Art. 31.1, Convenzione di Ginevra sui rifugiati (traduzione ACNUR Italia).

573. Conclusione n. 58 (XL) Il Problema dei rifugiati e dei richiedenti asilo che si spostano in maniera irregolare da un Paese in cui avevano già trovato protezione, CE-ACNUR, 40a Sessione, 1989, par. (f).

574. Ibid., par. (g) (traduzione ufficiosa).

575. Conclusione n. 18 (XXXI) Rimpatri volontari, CE-ACNUR, 31a Sessione, 1980, par. (e) (traduzione ufficiosa). Vedi anche, per maggiori dettagli sulle procedure, Conclusione n. 101 (LV) su argomenti di sicurezza giuridica nel contesto del rimpatrio volontario dei rifugiati, CE-ACNUR, 55a Sessione, 2004.

rifugiati e la necessità che venga effettuata in condizioni di assoluta sicurezza, prefe-ribilmente dal luogo di residenza dei rifugiati al suo Paese di origine”.576

La libera scelta espressa dal rifugiato di essere rimpatriato è, quindi, indispensa-bile per la legittimità di questa procedura. Nella pratica, il relatore speciale della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite in materia di espulsione degli stranieri ha documentato le pratiche di “espulsione mascherata”, dove proce-dimenti chiamati “rimpatri volontari” nascondevano delle vere e proprie espulsioni. Espulsioni mascherate possono verificarsi con l’immotivata confisca o annullamento di un legale permesso di soggiorno per stranieri; inoltre, può essere fondata su misure di “incentivo” per un rimpatrio che è “presumibilmente volontario”, ma che in realtà non consente allo straniero una libera scelta (vedi la definizione di espul-sione nella sezione I); infine, può derivare dal comportamento ostile dello Stato verso uno straniero.577 Queste pratiche non costituiscono dei rimpatri volontari e sono, in effetti, espulsioni, che devono rispettare le norme procedurali e sostan-ziali del diritto internazionale dei rifugiati e dei diritti umani. Il relatore speciale ha sottolineato che l’espulsione dissimulata è contraria al diritto internazionale. In primo luogo, viola i diritti delle persone espulse e, conseguentemente, le norme sostanziali relative all’espulsione, che collegano il diritto dello Stato di emettere il provvedimento d’espulsione con l’obbligo di rispettare i diritti umani della persona espulsa. In secondo luogo, essa viola le norme procedurali che offrono alla persona espulsa l’opportunità di difendere i propri diritti.578

576. Conclusione n. 40 (XXXVI) Rimpatri volontari, CE-ACNUR, 36a Sessione, 1985, par. (b) (traduzione ufficiosa). 577. Sesto rapporto CDI, op. cit., nota n. 467, parr. 31-34.

Capitolo 4: La detenzione amministrativa