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La detenzione in casi d’ingresso o in vista di espulsione: aspetti particolari

Commissione africana sui Diritti Umani e dei Popoli

Capitolo 4: La detenzione amministrativa dei migranti

I. La natura giuridica della “detenzione” 582

5. La detenzione in casi d’ingresso o in vista di espulsione: aspetti particolari

a) La detenzione per impedire l’ingresso irregolare

La Corte Europea dei Diritti Umani ha stabilito che l’art. 5.1(f) CEDU consente alle autorità un potere discrezionale relativamente ampio per emanare provvedimenti detentivi finalizzati a prevenire ingressi irregolari. Nel caso Saadi c. Regno Unito, i giudici hanno ritenuto che l’art. 5.1(f) non può essere interpretato consentendo la detenzione solo nei confronti delle persone che tentano di sottrarsi ai controlli all’in-gresso, ma che debba ritenersi legittima anche la detenzione disposta verso tutti gli stranieri non autorizzati ad entrare nel territorio nazionale, in ragione del fatto che ogni ingresso va ritenuto irregolare finché uno Stato non abbia rilasciato un’appo-sita autorizzazione.629 Tuttavia, lo Stato ha l’onere di dimostrare che la detenzione di coloro che tentano di fare ingresso nel Paese sia ragionevolmente giustificata. A tal fine, fattori come il numero di richiedenti asilo e le difficoltà amministrative per l’espletamento delle procedure possono contribuire alla ragionevolezza della detenzione. Nel caso Saadi c. Regno Unito, questi fattori, e il fatto che la detenzione fosse stata disposta in buona fede dalle autorità britanniche competenti al fine di elaborare rapidamente le richieste dei richiedenti asilo attraverso procedure acce-lerate, hanno contribuito a far ritenere ragionevole una detenzione di sette giorni in condizioni appropriate.630

Ciononostante, le leggi e le procedure devono garantire che la detenzione disposta per impedire l’ingresso non autorizzato nel territorio non pregiudichi l’accesso

627. Conclusione n.44, ACNUR, op. cit., nota n. 580. Riconfermata nella Conclusione n. 85, ACNUR, op. cit., nota n. 182. Vedi anche, Linee guida riviste ACNUR sulla detenzione, op. cit., nota n. 589, Linea guida n. 3. 628. Linee guida riviste ACNUR sulla detenzione, op. cit., nota n. 589, Linea guida n. 3.

629. Saadi c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 581, parr. 64-66. 630. Ibid., parr. 76-80.

effettivo alle procedure per la rivendicazione dello status di rifugiato, come viene riconosciuto dal diritto internazionale dei rifugiati.631

Il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti Umani compie un esame più individua-lizzato dei requisiti di necessità e proporzionalità della detenzione per impedire l’ingresso sul territorio nazionale. Benché ammetta, in linea di principio, la deten-zione per impedire l’ingresso illegale,632 richiede di dimostrarne la necessità sulla base delle circostanze del singolo caso.633 Nel caso A c. Australia,634 il Comitato ha sottolineato che la disposizione della detenzione deve essere ragionevolmente giustificata e non deve durare oltre il periodo in cui tale giustificazione sussiste. Il Comitato ha considerato che la detenzione in casi di ingresso può essere giustifi-cata per la verifica dell’identità dell’interessato, ma che tale misura detentiva può divenire arbitraria se la sua durata è prolungata indebitamente.635

b) La detenzione in attesa di espulsione

Secondo la CEDU, a differenza del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l’ap-plicazione della specifica disposizione dell’art. 5.1(f) restringe il controllo applicato alle detenzioni in attesa di espulsione. In tali casi, è sufficiente che lo Stato dimostri che la detenzione è stata ordinata in vista della deportazione, non essendo neces-sario dimostrare la conformità della sostanza della decisione al diritto interno né altre motivazioni come la subordinazione a esigenze cautelari riguardanti il pericolo di fuga o il rischio di commissione di un reato.636 Invece, secondo la giurisprudenza del Comitato sui Diritti Umani, che applica il Patto internazionale sui diritti civili e politici, debbono essere considerate le circostanze della fattispecie in ogni caso individuale per determinare la non arbitrarietà della detenzione.637

Affinché la detenzione sia considerata legittima, lo Stato deve dimostrare che l’espulsione sia stata eseguita con la dovuta diligenza.638 Lunghi periodi di

deten-631. Amuur c. Francia, C.edu, op. cit., nota n. 45, par. 43. 632. A c. Australia, CDU, op. cit., nota n. 610, par. 9.3.

633. Madafferi e Madafferi c. Australia, CDU, op. cit., nota n. 433, par. 9.2: “anche se la detenzione di persone in ingresso non autorizzate non è di per sé arbitraria, il rinvio in custodia potrebbe essere considerato arbitrario se non fosse necessario prese in considerazione tutte le circostanze del caso: l’elemento della proporzionalità diviene rilevante” (traduzione ufficiosa).

634. A c. Australia, CDU, op. cit., nota n. 610, parr. 9.3-9.4.

635. Bakhtiyari c. Australia, CDU, Comunicazione n.1069/2002, Decisione del 6 novembre 2003, parr. 9.2 – 9.3. 636. Conka c. Belgio, C.edu op. cit., nota n. 536, par. 38: “L’art. 5.1(f) non richiede che la detenzione di una persona contro cui provvedimenti siano presi in vista della sua deportazione debba essere ragionevolmente considerata come necessaria, per esempio per prevenire la reiterazione di un reato o la fuga […] tutto ciò che è richiesto ai sensi del comma (f) è che “il provvedimento sia stato preso in vista della deportazione”.” (traduzione ufficiosa). Soldatenko c. Ucraina, C.edu, op. cit., nota n. 358, par.109.

637. Samba Jalloh c. Paesi Bassi, CDU, op. cit., nota n. 610, par. 8; Danyal Shafiq c. Australia, CDU, Comunicazione n. 1324/2004, Decisione del 13 novembre 2006, parr. 7.2-7.3.

638. Chahal c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 43, par.113: “ogni privazione della libertà ai sensi dell’art. 5.1(f) sarà giustificata solo fino a che i procedimenti di deportazione siano in progresso. Se tali procedimenti non sono perseguiti con la diligenza dovuta, la detenzione cesserà di essere permissibile.” (traduzione ufficiosa)

zione possono essere giustificati dalla complessità del caso o da attività dilatorie del ricorrente.639

Le ipotesi in cui la detenzione non sarà ritenuta legittima sono sintetizzabili come segue:

1. il procedimento espulsivo è stato sospeso per un periodo significativo640; 2. l’espulsione non viene più perseguita attivamente o viene ritardata per un

lasso di tempo eccessivo641;

3. le autorità non possono eseguire la deportazione della persona nel Paese di origine perché il trasferimento sarebbe in violazione del principio di non-refoulement (cfr. capitolo secondo);642

4. altri impedimenti giuridici o pratici ostacolano l’esecuzione dell’espul-sione, come il fatto che il soggetto è apolide o nessuno Stato è disposto ad accoglierlo.643

Deriva da queste ipotesi che, quando la Corte Europea dei Diritti Umani o altro meccanismo internazionale ha ordinato delle misure cautelari (vedi allegato n. 2) per evitare l’espulsione e consentire la trattazione completa del caso da parte della Corte, la sospensione del procedimento di espulsione è dovuta e la detenzione non può più essere giustificata.644

Un ulteriore requisito imposto dal diritto internazionale dei diritti dell’uomo impone che la detenzione sia ordinata per una finalità sincera di facilitare l’espulsione. La Corte Europea dei Diritti Umani ha statuito che, quando il vero scopo della deten-zione riguarda il trasferimento della persona per sottoporla a un procedimento penale in un altro Stato, si considera la detenzione come una “estradizione masche-rata” e, quindi, arbitraria e in violazione dell’art. 5.1(f) e del diritto alla sicurezza della persona protetto dall’art. 5.1.645

639. Kolompar c. Belgio, C.edu, Ricorso n. 11613/85, Sentenza del 24 settembre 1992, parr. 40-43.

640. Ryabikin c. Russia, C.edu, op. cit., nota n. 349, par. 131, nel contesto di un procedimento di estradizione che era rimasto sospeso per più di un anno.

641. Quinn c. Francia, C.edu, Ricorso n. 18580/91, Sentenza del 22 marzo 1995; A. e al. c. Regno Unito, C.edu, GC, Ricorso n. 3455/05, Sentenza del 19 febbraio 2009, par. 164. Vedi anche, GLDA, Rapporto annuale 2008, op. cit., nota n. 580, parr. 67 e 82.

642. Mikolenko c. Estonia, C.edu, Ricorso n.10664.05, Sentenza dell’8 ottobre 2009, par. 65. Vedi anche, GLDA, Rapporto annuale 2008, op. cit., nota n. 580, parr. 67 e 82.

643. A. e al. c. Regno Unito, C.edu, op. cit., nota n. 641, par.167. 644. Abdolkhani e Karimnia c. Turchia, C.edu, op. cit., nota n. 583, par.134.

6. La detenzione di alcuni gruppi di persone: considerazioni