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LA DISCREZIONALITA’: DEFINIZIONI E CRITERI DI ANALIS

3. Il sistema inglese.

3.4. Le fasi del processo penale.

Il processo penale inglese presenta un’antica tradizione accusatoria. In questo sistema, infatti, specie intorno al 1600, si sono affermati i più importanti principi garantistici di tale modello36.

Il rito penale si sviluppa in tre fasi37:

- Fase preparatoria, composta da due tempi: le investigazioni della polizia e l’iniziativa penale del Crown Prosecution Service. La peculiarità del sistema inglese rispetto al restante panorama europeo consiste nella devoluzione dell’intera fase investigativa alla polizia, che agisce autonomamente in virtù dei poteri – pure coercitivi – che le sono attribuiti o, in specifiche ipotesi, dietro

35 V. Patanè, op. cit., p. 754. V. anche M. Chiavario, Procedure penali d’Europa, cit., pp. 408-

409: «Quanto al diritto di agire, è ogni cittadino in quanto tale ad avere la possibilità di esercitare l’azione penale; in pratica, però, l’accusa privata è promossa soltanto dalla vittima. […] Si può aggiungere che, sebbene ormai d’importanza quantitativamente limitata, l’azione penale privata non è stata rimessa in causa neppure dalla riforma che ha istituito il Crown Prosecution Service (s. 6.1 POA 1985), giacché si suppone che essa costituisca, almeno potenzialmente, una garanzia contro l’inerzia da parte dei titolari pubblici dell’azione. […] Circa le restrizioni volte a rimediare agli inconvenienti che potrebbero risultare dall’esercizio del diritto di accusa privata, sono previsti tre ordini di limiti. Innanzitutto, l’esercizio dell’azione penale privata, per un certo numero di reati, è sottoposto al previo consenso dell’Attorney General o il Director of Public

Prosecution. […] Il Director of Public Prosecution ha poi conservato la facoltà di avocare a sé il

procedimento (s. 6.2 POA 1985) ed è quindi titolare del diritto di porvi fine, sino a quando la causa non sia portata davanti alla Magistrates’Court o sino al rinvio a giudizio davanti alla

Crown Court (s. 23.3 POA 1985): la sua decisione al riguardo deve essere motivata, m non può

essere contestata, salvo che sia stata presa fraudolentemente o irragionevolmente. […] Infine, l’Attorney General può, in ogni stato del procedimento, pronunciare un nolle prosequi che ha l’effetto di porre fine all’azione penale promossa dal privato, senza doverne indicare le ragioni e senza che sia possibile impugnare la pronuncia».

36 P. Tonini, Manuale di procedura penale, 2016, Giuffrè, Milano, pp. 18-19.

37 Per una ricostruzione storica della evoluzione del processo penale inglese, dal Medioevo a

mandato del giudice38. Nello svolgimento di tali attività, essa non soggiace alle direttive del ministro dell’interno (Home Office) o degli organi da esso dipendenti né è direttamente influenzabile da parte dei prosecutors. L’Home

Office ha comunque la possibilità di emettere circolari nei loro confronti.

Al termine dell’attività di indagine, la polizia, ove ritenga sussistano gli elementi per perseguire il fatto, nei casi di reati di minore gravità o legati alla circolazione stradale, procede a formulare direttamente l’imputazione e il Chief officer sceglie se esercitare o meno l’azione penale. Nel caso in cui opti per il suo esercizio, la risoluzione del capo della polizia è riesaminata da parte di un Crown Prosecutor che, in base al fascicolo trasmesso dalla polizia e guardando ai criteri stabiliti dal

Code for Crown Prosecution, decide discrezionalmente se proseguire o meno

nell’azione iniziata dalla polizia. Si tratta di una sorta di doppia valutazione, assente, invece, nelle ipotesi più gravi in cui l’esercizio dell’azione penale è di esclusiva spettanza del Crown Prosecutor, incaricato di formulare l’imputazione sulla scorta delle informazioni trasmesse dalla polizia in esito alle indagini. In ogni caso, ove il prosecutor opti per l’esercizio dell’azione, trasmette il caso alla

Magistrates’ Court affinché questa provveda o al rinvio a giudizio presso la Crown Court (in caso di indictable offences) o al giudizio definitivo (in caso di summary offences);

- Fase intermedia, deputata al controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale e finalizzata al rinvio a giudizio dinanzi alla Crown Court. Essa si svolge, indipendentemente dal tipo di offesa perpetrata, dinanzi alla

Magistrates’Court in funzione di examining justice. Con il Crime and Disorder Act 1998 e con il Criminal Justice Act 2003 è stato abolito l’istituto dei committal proceedings, precedentemente congegnato per le indictable offence al

fine di vagliare la sussistenza di una probable cause che giustificasse il rinvio

38 V. Patanè, op. cit., pp. 748-749 evidenzia come la polizia inglese non eserciti le proprie

attribuzioni alle dipendenze o sotto la direzione della magistratura ma goda di ampi spazi di autonomia. In questo senso si registra una vera e propria antitesi di principio rispetto all’assetto italiano in cui è garantito un indiscusso primato del pubblico ministero nella gestione delle indagini. Si registra comunque, anche in Inghilterra, la tendenza alla limitazione o quanto meno alla regolamentazione dei poteri esercitabili dalla polizia: svolgono tale funzione il Police and

Criminal Evidence Act del 1984, i Police and Criminal Evidence Act Codes for Practice, il Criminal Procedure and Investigations Act del 2016.

alla Crown Court. Tale meccanismo è oggi stato sostituito dal c.d. transfer for

trial, con cui la Magistrates’ Court investe direttamente del procedimento la Crown Court;

- Fase del trial. Il giudizio è preceduto dall’udienza di arraingnment, in cui viene formalmente contestata l’imputazione mediante la lettura dell’indictment; l’accused, a tal punto, deciderà se effettuare o meno una dichiarazione di colpevolezza. Dalla sussistenza di tale dichiarazione oltre che dalla gravità dell’offesa posta in essere dipende lo svolgimento del dibattimento.

La giuria è presente nei soli casi trattati dinanzi alla Crown Court – che sono quelli più gravi (indictable offences) –in cui vi sia, peraltro, una dichiarazione di non colpevolezza da parte del soggetto sottoposto a giudizio. In tale ipotesi, chiuso il dibattimento, la giuria è chiamata a esprimersi sul solo fatto in base alle

instructions ricevute dal giudice emettendo un verdetto pubblico non motivato39. Al verdict segue, quindi, il sentencing con cui il giudice, sulla base delle conclusioni della giuria e tenuto conto dei pre-sentence reports e degli

antecedents e criminal records forniti dal prosecutor, valuta le questioni di diritto

relative al caso e determina la pena da irrogare40.

Diversamente, ove l’accusato si sia dichiarato colpevole (guilty plea), la giuria non viene riunita, il prosecutor viene sollevato dall’onere di dimostrare i fatti contestati nell’indictment e, sentiti gli avvocati dell’accusa e della difesa ed esaminata l’eventuale documentazione sull’accusato, è il giudice a pronunciare direttamente la sentenza con cui irroga la pena. Solitamente, alla base di una dichiarazione di colpevolezza si colloca un plea bargaining, cioè una trattativa,

39 Precisa V. Patanè, op. cit., p. 772, con riferimento alla deliberazione della giuria, che in prima

battuta è richiesta l’unanimità. Trascorso un periodo di tempo di durata variabile, generalmente valutato in misura proporzionale alla natura e alla complessità del caso, il giudice ha facoltà di informare la giuria che può decidere a maggioranza qualificata, con undici o dieci voti favorevoli. Al di sotto di questa soglia, l’impossibilità di raggiungere un verdetto importa lo scioglimento della giuria. Spetterà quindi al Crown Prosecution Service decidere discrezionalmente se procedere o meno alla celebrazione di un nuovo trial.

40 Sussiste, nell’ordinamento inglese, una netta distinzione fra l’accertamento del fatto e il

giudizio commisurativo della sanzione da applicare, affidati a soggetti diversi. Fra l’altro, la commisurazione della pena si basa su guidelines precise che riducono per certi versi la discrezionalità del giudice.

fra accusa e difesa o fra difesa e giudice, avente a oggetto gli addebiti da contestare e le sanzioni definitive da irrogare.

Nei casi di offese minori (summary offences), invece, la procedura, di

information, si svolge dinanzi alle Magistrate’s Courts, in modo sommario e in

assenza della giuria.

In entrambe le ipotesi, la procedura è pubblica, orale e basata sul contraddittorio. Dopo una esposizione introduttiva dei fatti, vengono sentiti i testimoni dell’accusa e della difesa. In entrambi i casi, il giudice ha funzioni di arbitro e lascia il compito di condurre il dibattito alle due parti, ognuna delle quali deve far ricorso a un procuratore (solicitors) per preparare il giudizio da un punto di vista tecnico-giuridico e a un avvocato (barrister) per essere rappresentata in dibattimento. Si reputa particolarmente rilevante il fatto che l’accusa in dibattimento sia rappresentata da barristers e solicitors, considerati come ausiliari della giustizia e non come funzionari o magistrati specializzati: tale elemento è importante «dal punto di vista dell’equilibrio processuale, in quanto induce a ritenere che essi possano essere meno ansiosi, rispetto a un pubblico ministero continentale, di ottenere a ogni costo una condanna»41.

Pare questa la sede per rilevare che nel sistema processuale penale inglese la vittima del reato non ha il diritto di avanzare durante il trial alcuna pretesa di carattere civilistico, risarcitoria. Si può ottenere una compensazione (compensation order) ma la richiesta di risarcimento del danno subito per effetto dell’offesa dovrà essere avanzata separatamente in sede civile42.

Inoltre, a fronte di un principio di tendenziale parità delle parti che caratterizza il giudizio di primo grado, i successivi gradi di giudizio si connotano per una

41 E. Dezza, op. cit., p. 144.

42 V. Patanè, op. cit., pp. 753-754, la quale sottolinea come tale caratteristica, che distanzia il

processo inglese da quello italiano, potrebbe ricondursi essenzialmente a un duplice ordine di fattori: al diverso criterio che guida l’accertamento della decisione civile rispetto a quello proprio del giudizio penale; alla natura privatistica della prosecution che, legata all’idea di non ingerenza dello Stato nell’esercizio dell’azione repressiva, consente di riconoscere a qualunque cittadino il potere di esercitare l’azione penale.

sostanziale asimmetria. In un sistema costantemente attento alla speditezza processuale, l’appello non è visto come tappa obbligata dell’iter procedimentale; in generale, sono previsti meccanismi con finalità disincentivante del ricorso alle impugnazioni.

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