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LA DISCREZIONALITA’: DEFINIZIONI E CRITERI DI ANALIS

4. Gli Stati Uniti d’America.

4.4. Il grand jury.

Il public prosecutor non è il solo organo cui è affidato l’esercizio dell’azione penale e la formulazione dell’accusa. Talune giurisdizioni, infatti, prevedono il possibile ricorso al grand jury, «un organo di estrazione popolare che cumula in sé funzioni investigative e giudicanti»75. Nato come presidio contro i poteri tirannici ed oppressivi della Corona, il grand jury è previsto nel V Emendamento della Costituzione federale, in cui è contemplato il diritto a ricorrervi per i reati puniti con la pena capitale e per i c.d. infamous crime, cioè per tutti i reati puniti con la pena detentiva.

Gli Stati non sono obbligati a recepire e prevedere tale istituto. Difatti, attualmente, sono 19 quelli che richiedono l’intervento del grand jury per tutti i

felonies; sono 27, quelli in cui l’intervento del grand jury è previsto in via del

tutto marginale; sono 4, infine, gli Stati nei quali si prevede il ricorso al grand

jury per i soli reati puniti con la pena di morte o con l’ergastolo.

Guardando alla sua composizione e al suo funzionamento, il grand jury è un organo a composizione laica, formato da un numero variabile di cittadini scelti essenzialmente per sorteggio (da 16 a 23 componenti nell’organo federale). Esso svolge principalmente funzioni investigative ma è anche chiamato a valutare il materiale probatorio raccolto e ad assumere una decisone in merito al rinvio a giudizio dell’imputato.

Il procedimento dinanzi al grand jury può instaurarsi su richiesta del prosecutor o d’ufficio. Si tratta di un procedimento non adversary, a carattere inquisitorio in quanto segreto, da cui è esclusa la difesa e in cui il prosecutor riveste un ruolo centrale.

In particolare, l’accusa presenta segretamente al grand jury le prove di cui dispone. Rispetto al quadro presentato, il grand jury, che solitamente si allinea alle indicazioni e alle sollecitazioni dell’accusa76, gode di poteri investigativi

75 A. Gasparini., op. cit., p. 76.

76 Specifica V. Fanchiotti, voce Processo penale statunitense, cit., p. 819, che l’accusa non gode

di strumenti coercitivi analoghi a quelli di cui è dotato il grand jury. Per questo motivo ne “dirige” l’attività investigativa rappresentando il vero “animatore” della sua attività. Egli sfrutta la sollecitazione di poteri di cui non gode per ottenere prove altrimenti non fruibili. Sempre V. Fanchiotti, Lineamenti del processo penale statunitense. Corso di lezioni, Giappichelli, Torino,

consistenti nella facoltà di ordinare la presentazione coattiva di testimoni e documenti (c.d. subpoena powers: subpoena ad testificandum e subpoena duces

tecum) e di immunizzare i testimoni (c.d. immunity grant). Al termine di tale

fase, il grand jury delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito alla probable cause sul rinvio a giudizio. Se questa sussiste, viene formulata l’imputazione emettendo il c.d. true bill; diversamente, viene emesso un no bill e il prosecutor conserva la possibilità di rivolgersi a un altro grand jury.

4.5. Le fasi del processo penale.

Il processo penale americano si suddivide in più fasi, ognuna delle quali è caratterizzata da tempi precisi che ne scandiscono lo svolgimento: il superamento di detti limiti può dar luogo a un’ipotesi di dismissal, cioè di interruzione del procedimento.

Generalmente, la fase iniziale del procedimento (fase pre-trial) coincide con l’arresto da parte della polizia. Nel caso in cui si tratti di felonies, l’arresto può avvenire senza warrant (mandato) e in assenza di flagranza. Ove si tratti di

misdemeanors, invece, l’arresto è consentito senza mandato solo in caso di

flagranza di reato77. Si procede quindi al booking, cioè alla registrazione dei dati relativi all’arrestato, e, al massimo entro 48 ore dall’arresto, all’initial

appearance dinanzi al magistrato di una court of limited jurisdiction. L’initial appearance si conclude in modo diverso a seconda del reato di cui si tratti. In

caso di misdemeanor, la cui competenza appartiene al magistrato procedente,

1987, p.102, già scriveva: «Concepito tradizionalmente come mezzo di controllo sul rinvio a giudizio e, quindi, come freno agli eccessi dello zelo persecutorio del prosecutor, il grand jury ha finito col trasformarsi in un docile strumento nelle mani dell’accusa, non solo per le opportunità che le offre di raccogliere materiale probatorio con i meccanismi “privilegiati” sopra descritti, ma anche per la sconcertante arrendevolezza alle richieste del prosecutor. I dati statistici esistenti in proposito […] sono molto eloquenti: ad esempio, secondo una dichiarazione dell’allora U.S.

Attorney General, nel 1976, a livello federale si registrarono 23000 true bills contro solo 123 no bill!».

77 V. Fanchiotti, voce Processo penale statunitense, cit., pp. 809-811, nota come in concreto la

distinzione fra felonies e misdemeanor al momento dell’arresto sia operazione non semplice. Ciò, di fatto, spinge la polizia ad abusare di tale confusione per poter procedere all’arresto in assenza di warrant anche quando si tratti di reati più gravi.

all’imputato viene chiesto di dichiararsi colpevole o non colpevole; se vi è il

guilty plea, il magistrato pronuncia immediatamente la condanna e fissa la pena;

diversamente, si stabilisce la data del dibattimento. Se, invece, l’imputazione riguarda un felony, per cui la lower court non è competente, il magistrato fissa la

preliminary hearing.

La preliminary hearing consiste in un’udienza pubblica, celebrata nel contraddittorio fra le parti, in cui il prosecutor deve dimostrare l’esistenza della

probable cause, cioè di una prova sufficiente a far sì che una persona di media

diligenza ritenga l’imputato colpevole del reato ascrittogli. Essa può essere attivata per effetto del rinvio del magistrate oppure, come visto sopra, per effetto del rinvio a giudizio operato dal grand jury. In tale fase, l’onere probatorio è particolarmente agevole: ivi è consentito il confronto dialettico fra accusa e difesa nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

L’udienza può concludersi con il bindover, cioè con la prosecuzione del procedimento (in quanto sussista la probable cause) e il passaggio alla fase dibattimentale, o con la dismissal, una sorta di archiviazione. In tale ultima ipotesi il prosecutor può riproporre il caso in un’altra preliminary hearing, in alcuni ordinamenti statali dinanzi a un diverso giudice, in taluni casi anche in assenza di nuove prove che giustifichino una riconsiderazione della causa; in altri ordinamenti, dinanzi allo stesso giudice in presenza di nuove prove.

Al prosecutor spetta quindi lo screening, cioè la decisione iniziale, di carattere discrezionale, circa l’opportunità di esercitare l’azione penale, per tutti o solo per taluno dei reati contestati, ovvero di archiviare il caso o di adottare meccanismi alternativi al processo penale.

Al termine della fase pre-trial, qualora il prosecutor si sia convinto dell’opportunità di proseguire nell’esercizio dell’azione penale, formula il c.d.

final charging (imputazione definitiva) attraverso l’information, qualora il charging segua al bindover emesso nel preliminary hearing, o mediante

l’indictment, qualora sia successivo a un true bill. Si tratta dell’atto di rinvio a giudizio.

Segue un’udienza pubblica, l’arraignment, in cui il giudice del dibattimento contesta l’accusa all’imputato e gli chiede di pronunciarsi mediante una

dichiarazione di colpevolezza (to plead guilty) o di non colpevolezza (to plead

not guilty). L’eventuale silenzio equivale a una dichiarazione di non

colpevolezza.

Ove l’imputato si dichiari colpevole, si passa direttamente alla fase post dibattimentale e, quindi, al sentencing. Il guilty plea implica uno sconto di pena a favore dell’accusato come contropartita per aver fatto risparmiare risorse al sistema giudiziario78. Esso è spesso il frutto di un precedente accordo con il

prosecutor, il plea bargaining (su cui vd. avanti).

In caso di silenzio o di dichiarazione di non colpevolezza, invece, il giudice fissa la data del dibattimento. Inizia la fase delle pre-trial motions durante la quale si procede pure alla discovery, cioè alla scoperta delle prove di cui ciascuna parte dispone e che intende presentare in dibattimento. Tale meccanismo è di fondamentale importanza soprattutto per la difesa79.

Fase del jury trial. Ove non si sia optato per il patteggiamento, non vi siano questioni preliminari non risolte e sussistano elementi sufficienti al dibattimento, si passa quindi al trial. Si procede, innanzitutto, alla nomina della giuria. Essa è espressione diretta della coscienza popolare, cui è attribuito il compito di adeguare la norma penale astratta all’esigenza di rendere giustizia nel caso concreto. La giuria rappresenta, quindi un tassello fondamentale nel garantire l’equilibrio fra i poteri, sorvegliando gli eventuali eccessi dell’accusa, e i rapporti fra individuo e autorità. È composta da sei individui in caso di reati meno gravi,

78 Precisa V. Fanchiotti, voce Processo penale statunitense, cit., p. 821: «L’imputato non vanta un

diritto assoluto a vedere accettato il proprio guilty plea: la Corte suprema ha chiarito che il giudice può respingerlo in forza dei “ben radicati poteri discrezionali propri del potere giudiziario”: solo se è frutto di un bargain tra le parti, i poteri del giudice di non accettare il plea sarebbero limitati, secondo la giurisprudenza prevalente, alle ipotesi di abuse of discretion da parte del prosecutor, altrimenti si verificherebbe un analogo abuse da parte del giudice stesso, per essersi ingerito nell’esercizio dei poteri discrezionali spettanti all’organo dell’accusa, a meno che l’accordo non intacchi i poteri attribuiti al giudice in ordine al sentencing».

79 Fa notare V. Fanchiotti, Lineamenti del processo penale statunitense, cit., pp. 119-120, come la

conoscenza delle prove raccolte dall’avversario, pur essendo un obiettivo comune all’accusa e alla difesa, è soprattutto utile a quest’ultima, dal momento che il prosecutor giunge alla fine della fase predibattimentale con un’ampia massa di materiale probatorio ottenuto in buona parte attraverso canali istituzionali inaccessibili all’imputato, quali la polizia e il grand jury. D’altra parte, la capacità della difesa di raccogliere autonomamente prove deriva pure dalle sue risorse economiche: la possibilità di affidarsi a un investigatore privato richiede, infatti, una spesa non indifferente.

altrimenti da dodici. La scelta della giuria è un diritto della difesa che ha quindi la possibilità di accertare eventuali incompatibilità dei possibili membri richiedendone, pure immotivatamente per un numero limitato di giurati, l’esclusione. Il grand jury e il petit jury rappresentano degli unchecked checks, cioè meccanismi di controllo dell’operato e del giudice tendenzialmente sottratti a controlli, dei controllori incontrollati.

Una volta selezionata la giuria, ha inizio il dibattimento. Questo si apre con l’esposizione delle tesi dell’accusa e della difesa (statements) e quindi, con l’acquisizione delle prove nel contraddittorio fra le parti dinanzi al giudice, che ha il ruolo di arbitro neutrale.

Al termine del dibattimento, il giudice fornisce alla giuria le istruzioni, scritte o orali, con cui sintetizza in specifiche domande il thema probandum e fornisce spiegazione delle norme di diritto sostanziali violate. Quindi, la giuria si ritira in isolamento e, sulla base di quanto sentito e visto in aula – nessuno, infatti, può portare con sé i verbali del processo –, delibera all’unanimità o a a maggioranza assoluta (nei pochissimi stati ove ciò è consentito) ed emette un verdetto di colpevolezza o di non colpevolezza dell’accusato. Ove il verdetto della giuria dovesse rivelarsi manifestamente incongruente rispetto alle istruzioni ricevute o alle risultanze probatorie, il giudice ha il potere di annullarlo rendendo un giudizio diverso (judgement non obstante veredicto). Ma si tratta di casi estremamente rari.

Nel caso di not guilty verdict, il procedimento termina definitivamente: l’imputato non ha alcun interesse a impugnare, mentre per il prosecutor vige il

double jeopardy (istituto più o meno assimilabile al nostro divieto di ne bis in idem), che gli preclude ogni ulteriore iniziativa. La giuria potrebbe inoltre

disporre il proscioglimento dell’imputato nonostante la presenza di prove sufficienti alla sua condanna: con il jury nullification la giuria esercita il proprio potere discrezionale (al pari del prosecutor) di stabilire se la legge, nel caso concreto, non corrisponda al comune sentimento locale e debba quindi essere disapplicata80.

80 Precisa V. Fanchiotti, Lineamenti del processo penale statunitense, cit., p. 828: «il fenomeno

Se il verdetto è di colpevolezza, si passa alla fase del sentencing, in cui il giudice procede alla commisurazione in concreto della pena da applicare all’accusato. Ivi il giudice perde la passività che ne aveva contraddistinto l’attività durante il dibattimento: la fase del judicial sentencing infatti si caratterizza per una discrezionalità tale da far acquisire al sistema un carattere inquisitorio. Il giudice, così, a prescindere dalle richieste che provengano dall’accusa o dalla difesa, in presenza di un verdetto di colpevolezza emesso dalla giuria, può irrogare una pena il cui sentencing range è smisuratamente ampio e pure differenziato a seconda degli Stati federali in cui lo stesso opera (a esempio, in Alabama, un imputato che compia una rapina a mano armata può essere condannato con una pena che va dai 10 ai 99 anni)81.

Tale distonia, che fu messa in luce già a partire dagli anni settanta del XX secolo82, ha agevolato la predisposizione di sentencing guidelines e di leggi volte a individuare fattori idonei a quantificare in modo omogeneo la pena. Nello specifico, il Sentencing Reform Act del 1984 istituì una commissione apposita, la

U.S. Sentencing Commission, che elaborò per prima le Federal Sentencing Guidelines, entrate in vigore il 1° novembre 1987.

Ma non si trattò di criteri largamente condivisi e univocamente adottati da tutti gli Stati federali. Fra le critiche principali, quella secondo cui tali riforme

quest’ultima, in quanto espressione della comunità in cui è stato commesso il reato, ne interpreta i valori e il comune modo di sentire, stemperando le incongruenze della legge, la cui generalità e astrattezza possono confliggere con il merito nel caso specifico».

81 Ibidem.

82 W.T. Pizzi, Una tempesta perfetta: la discrezionalità del prosecutor negli Stati Uniti d’America, in Archivio Penale, 2012, p. 557, ricorda come in quel periodo furono fondamentali le

denunce del giudice Frenkel «in un libro pubblicato nel 1973 in cui si attaccò l’ampia discrezionalità nel sentencing assegnata ai giudici e che produceva profonde disparità quanto a condanne adottate nei riguardi di imputati che si trovavano in situazioni similari»; nonché taluni studi «che dimostravano – non sorprendentemente – come giudici cui erano stati dati i medesimi

sentencing files arrivarono a sentencing decisions che a volte si differenziavano notevolmente tra

di loro. In uno di questi studi, furono assegnati a 50 giudici federali 20 identici casi e chiesto loro quale pena essi avrebbero irrogato a ciascun imputato. Il risultato evidenziò una “madornale disparità” in cui, ad esempio, un giudice irrogò nei riguardi di un pubblico ufficiale condannato per extortionate credit transactions una pena a 20 anni di reclusione ed una multa di 65.000 dollari, mentre un altro giudice condannò lo stesso imputato a 3 anni di prigione e nessuna multa».

avrebbero spostato la discrezionalità sull’attività del prosecutor alla cui contestazione o meno di una data circostanza o di un fatto veniva agganciato l’aumento o la diminuzione di pena da parte del giudice. Ne fu prova il fatto che alla erosione del judicial sentencing corrispose una maggiore espansione del plea

bargaining, ancora attuale: si stima che almeno il 95% delle condanne negli USA

derivi da tale accordo83. D’altra parte, la forte connotazione adversarial del sistema statunitense, inteso come processo delle parti, contribuisce a limitare il ruolo del giudice nel sindacare quello stesso accordo raggiunto dalle parti: la

sentencing authority si trasferisce verso le parti. «Il risultato è un sistema in cui i

dibattimenti stanno scomparendo al punto che il numero assoluto di processi penali è minore rispetto a 40 anni fa»84.

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