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I finanziamenti all’agricoltura

2.2. Lo scenario nazionale

2.2.2. I finanziamenti all’agricoltura

La legge finanziaria 2010 (n. 191 del 23 dicembre 2009) segna una svolta per il settore agricolo soprattutto per quanto riguarda le proroghe che ormai da anni si ripresentavano. Infatti quest’anno mancano le proroghe alle agevolazioni fiscali sull’acquisto dei terreni agricoli a favore dei coltivatori diretti nonché de-gli imprenditori agricoli professionali iscritti all’INPS e l’agevolazione sull’accisa per il gasolio da utilizzare in serra.

Dall’appendice tabellare si evidenzia che gli stanziamenti al settore agro-alimentare per il 2010 ammontano a oltre 430 milioni di euro di cui l’importo maggiore è destinato all’Agea (tabella A2.1).

L’unica proroga contenuta nella legge è quella relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali che posticipa la scadenza alla fine di luglio 2010. Queste agevolazioni contributive sono previste dalla legge n. 67 del 1988 e riguardano solo ed esclusivamente i territori montani, in cui è prevista una riduzione con-tributiva del 75%, e le zone agricole svantaggiate comprese le aree dell’obiettivo 1 nonché nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata con una riduzione del 68%. Per questa misura, lo stanziamento previsto è di 102,2 milioni di euro.

Il provvedimento sicuramente più importante è dato dal rifinanziamento del fondo di Solidarietà a favore delle polizze assicurative. La totalità degli stan-ziamenti per il periodo 2010-2012 e per la copertura degli scoperti degli anni precedenti, ammonta a 877,2 milioni di euro di cui la maggior parte derivano da una rimodulazione delle risorse finanziarie già previste a legislazione vi-gente. Ai 120 milioni di euro destinati a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si aggiungono 20 milioni di euro per tutti e tre gli anni attivabili nel contesto delle risorse dell’OCM. Altri 51,8 milioni per il 2010 e 16,7 milioni per il 2011 sono attinti dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comu-nitarie (art. 5 legge 183 del 1987). Ulteriori 23,3 milioni per il 2010, 24,3 mi-lioni per il 2011 e 24,3 per il 2012 sono recuperati dal cofinanziamento a vale-re sullo stesso Fondo di rotazione, mentvale-re altri 100 milioni per 2010, 2011 e 2012 saranno recuperati dalle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del-lo “scudo fiscale”.

Un altro provvedimento importante è contenuto nell’art. 2 al comma 57 in cui viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2010 per il ricono-scimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo.

Tale misura rientra nel sostegno del “Made in Italy” a favore delle specificità delle produzioni agricole tipiche.

In materia di pesca, viene concessa una proroga per l’anno 2010 al Pro-gramma Nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009. La copertura di tale provvedimento è a valere sulle risorse residue relative ai piani nazionali del settore agricolo, alimentare e forestale previste dalla Finanziaria per il 2008.

Nella Finanziaria è introdotta una norma salva-conti delle pensioni agricole che, con una diversa interpretazione, alla luce anche di diverse pronunce della Corte di Cassazione, avrebbe potuto provocare un buco di circa 3 miliardi di euro nel primo anno di applicazione e di 270 milioni negli anni successivi. Il

chiarimento dispone che il termine del 30 ottobre per la rilevazione della me-dia tra le retribuzioni per le diverse qualifiche, previste dai contratti di lavoro provinciali, ai fini della determinazione della retribuzione media convenziona-le da porre a base per il calcolo di pensioni e contribuzioni per gli operai agri-coli a tempo determinato sia il medesimo di quello previsto per gli operai a tempo indeterminato.

Ai commi 229 e 230 dell’art. 2 è inserita la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili posseduti alla da-ta del primo gennaio 2010 per permettere di ridurre le plusvalenze derivanti dalla loro futura vendita. Le plusvalenze, riguardano sia la lottizzazione di ter-reni o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici e sia la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli ac-quisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessio-ne sono state adibite ad abitaziocessio-ne principale del cedente o dei suoi familiari nonché le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigen-ti al momento della cessione. Le plusvalenze derivano dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell’investimento, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo.

Per il triennio 2010-2012 è prevista la riduzione di 0,1 milioni di euro per il 2010, di 0,9 milioni per il 2011 e di ulteriori 2 milioni per il 2012 delle risorse stanziate per gli interventi destinati alla prevenzione dell’influenza aviaria.

Un altro provvedimento che interessa anche il settore agricolo, stabilisce per l’anno 2010 l’accesso al Fondo di garanzia (di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1977 n. 266, con rifinanziamento dell’art.11 del decreto legge 29 no-vembre 2008 n. 185, convertito in legge 28/01/2009 n. 2, nei limiti di 20 mi-lioni di euro) per incentivare l’accesso al credito ai fini di investimento e con-solidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

La possibilità di usufruire della detrazione IRPEF al 36% delle spese soste-nute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in favore di acqui-renti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristruttura-ti da imprese di costruzione o da cooperaristruttura-tive edilizie è prorogata al 2012. Le agevolazioni spettano anche per le spese sostenute, nel 2012, per interventi di recupero di cui sopra, sempreché i lavori sono eseguiti entro il 31/12/2012 e che l’alienazione e l’assegnazione dell’immobile avvenga entro il 30/06/2013.

All’art. 2 comma 50, infine, si modifica quanto disposto dalla legge 247 del

24 dicembre 2007 a seguito dell’istituzione del “Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile”. Il fondo consentiva “ai soggetti di età inferiore ai 35 anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per svilup-pare attività innovative e imprenditoriali”. In questo senso quindi il fondo non ha più la finalità di consentire ai giovani l’accesso ai finanziamenti agevolati bensì nel “realizzare interventi e misure di sostegno”.

Nella Finanziaria 2010 mancano quindi le proroghe “storiche” come gli in-centivi per l’arrotondamento della proprietà contadina e l’esenzione dell’accisa del gasolio utilizzato nelle serre. Per il primo, l’Unione Europea giudica questa misura incompatibile con il trattato e con le norme sulla con-correnza e sulla parità di trattamento degli operatori economici. Dall’Unione Europea era stata concessa una proroga che però è cessata il 31 dicembre 2009. Anche l’altra proroga è stata dichiarata dall’Unione Europea incompati-bile con il mercato comune.

Nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010 altre misure contenute in de-creti legge hanno riguardato sia direttamente che indirettamente il settore agro-alimentare.

Nella misura economica estiva, definita dal decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 103 del 3 agosto 2009, sono presenti alcune disposizioni a favore dell’agricoltura.

A favore dell’accesso al mercato fondiario dei giovani imprenditori agricoli sono concessi in affitto beni di proprietà dello Stato, di enti pubblici statali o dalle Regioni e Province Autonome.

Inoltre è previsto il trasferimento di 150 milioni di euro dall’Agenzia na-zionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (ora Svi-luppo Italia) all’istituto di sviSvi-luppo agro-alimentare (ISA) per lo svolgimento dei compiti istituzionali della società in favore della filiera agro-alimentare.

La normativa contiene anche agevolazioni fiscali a favore dei titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti e a favore delle società che in-crementano il capitale sociale.

Altre norme riguardano i certificati verdi, le infrastrutture irrigue, il credito diretto alle piccole e medie imprese. Per le piccole e medie imprese in difficol-tà inoltre è prevista la stipula di una convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Abi per attenuare gli oneri finanziari.

Tra le norme più importanti contenute nella manovra c’è la Tremonti ter. Il provvedimento riguarda un incentivo fiscale sugli investimenti effettuati dalle imprese che consiste in una deduzione pari al 50% del valore dei beni acqui-stati ovvero in un risparmio dell’imposta sul reddito, pari alla metà dell’aliquota del contribuente, moltiplicata per il valore dell’investimento.

Possono avvalersi della Tremonti ter coloro che sono titolari d’impresa. In campo agricolo l’agevolazione ha interessato in particolare le società di perso-ne, ad esclusione delle società semplici, le società di capitali oppure le ditte in-dividuali che svolgono attività extra agricole. L’agevolazione non riguarda tut-ti i beni materiali acquistatut-ti ma solo quelli appartenentut-ti alla categoria dei mac-chinari e attrezzature.

Il decreto ministeriale del 6/08/2009 entrato in vigore l’11 ottobre scorso, rappresenta tra l’atteso decreto attuativo emanato per semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi connessi alla detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e applicabile sia dalle persone fisiche ed enti non titolari di reddito d’impresa, sia da coloro che sono titolari di reddito d’impresa comprese le società. La detrazione prorogata fino al 2010 può essere calcolato sulle spese sostenute per i fabbricati di qua-lunque categoria non solo abitativi, come ad esempio, sui fabbricati strumenta-li. Rientrano quindi nell’agevolazione anche gli interventi compiuti sui fabbri-cati rurali. Per l’agevolazione vanno considerati solo gli interventi su edifici già esistenti o parte degli stessi posseduti o detenuti dal beneficiario della de-trazione.

Nel decreto Milleproroghe n. 194 del 30 dicembre 2009 è poi concessa la proroga fino al 31 dicembre 2010 alle agevolazioni fiscali sull’acquisto di ter-reni con una dote di 40 milioni a carico del Fondo per la meccanizzazione.

Infine, alla fine di marzo 2010, è stato approvato il Decreto Incentivi che, per il settore agricolo, prevede uno sconto del 10% all’acquisto di macchine per uso agricolo e industriale e per l’acquisto di trattori a patto che il venditore pratichi uno sconto analogo. Le macchine acquistate dovranno essere esclusi-vamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50%

all’originale rottamato. L’importo complessivo stanziato per le macchine agri-cole è di 20 milioni di euro.