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Le novità della PAC e la sua applicazione

2.1. Lo scenario comunitario

2.1.2. Le novità della PAC e la sua applicazione

Le novità della Politica Agricola Comunitaria introdotte dall’Health Check sono rilevanti e riguardano il regime dei pagamenti diretti, gli interventi di mercato e la politica di sviluppo rurale, ovvero gli ambiti sui quali si basa la PAC. Il ruolo dei singoli Stati Membri diviene sempre più cruciale, in quanto sono chiamati ad individuare i punti di riferimento verso i quali indirizzare le risorse dei due pilastri della PAC.

Gli Stati Membri dovevano comunicare alla Commissione Europea le deci-sioni nazionali relative allo “stato di salute” della PAC entro il primo agosto 2009. Le deliberazioni, che riguardano l’introduzione della forfetizzazione dei pagamenti diretti, il disaccoppiamento totale per alcuni pagamenti rimasti ac-coppiati, l’introduzione di limiti ai pagamenti diretti e l’applicazione dell’articolo 68, rimarranno in vigore per quattro anni dal 2010 al 2013. Di se-guito verranno trattati i vari temi introdotti dall’Health Check a livello comu-nitario, mentre una dettagliata descrizione delle decisioni nazionali è proposta nel paragrafo 2.2.1.

La forfetizzazione dei pagamenti diretti permette agli Stati Membri di effet-tuare il passaggio dai titoli storici a titoli più uniformi e può essere applicata tramite tre metodi: la regionalizzazione, che prevede l’assegnazione di titoli a tutti gli agricoltori sulla base della superficie ammissibile, ma può riguardare

al massimo il 50% del plafond nazionale; il ravvicinamento, che consiste in un livellamento dei titoli, ovvero i titoli di valore elevato vengono diminuiti e quelli inferiori aumentati di valore; l’applicazione della regionalizzazione e successivo ravvicinamento.

L’Italia ha deciso di non applicare la forfetizzazione, pertanto il valore dei titoli rimarrà legato fino al 2013 ai riferimenti storici. I Paesi che hanno adotta-to il modello regionale sono la Germania, la Danimarca, la Svezia, il Lussem-burgo, la Finlandia, i nuovi 12 Stati Membri, l’Inghilterra e l’Irlanda del Nord.

Hanno optato per il mantenimento del modello storico la Spagna, la Grecia, la Francia, il Belgio, l’Olanda, il Portogallo, l’Austria, l’Irlanda, la Scozia e il Galles.

L’Health Check prevede il completamento del processo di disaccoppia-mento tra il 2010 e il 2012, i Paesi che nel 2005 avevano adottato il regime parziale dovranno quindi allinearsi. Gli unici premi che potranno rimanere ac-coppiati sono quelli per le vacche nutrici e gli ovicaprini. Per il premio alla qualità del grano duro il disaccoppiamento avverrà nel 2010, e per l’aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati nel 2012. Per gli altri pagamenti accoppia-ti saranno i singoli Staaccoppia-ti Membri a fissare l’anno dell’entrata in vigore del di-saccoppiamento e il periodo di riferimento per il calcolo dei premi, ciò riguar-da l’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, il pagamento per la frutta a guscio e gli aiuti per le sementi.

Il sostegno alle colture energetiche sarà abolito dal 2010, mentre quello alla barbabietola da zucchero non verrà più erogato dal 2011. Inoltre entro il 1 a-gosto 2009 era prevista anche la possibilità di anticipare al 2010 il disaccop-piamento totale dell’ortofrutta modificando le decisioni della riforma del setto-re adottate a livello nazionale. L’Italia non ha colto questa possibilità stabilen-do di mantenere accoppiato l’aiuto fino al 2010.

Le decisioni dell’Health Check non hanno interessato direttamente il tabac-co, ma il 2010 si prospetta come un anno di grandi cambiamenti per il settore, in cui il pagamento diventa totalmente disaccoppiato. Gli otto Paesi produttori di tabacco hanno effettuato scelte diverse in merito all’applicazione della ri-forma del 2004: il Belgio, la Grecia e l’Austria hanno optato per il disaccop-piamento totale fin dal primo anno, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia (con l’esclusione per la Puglia) e il Portogallo hanno scelto quello parziale.

Con l’entrata a regime della riforma nel 2010 i premi saranno totalmente di-saccoppiati e il 50% di questi confluirà nel pagamento unico aziendale mentre il restante 50% sarà utilizzato nei Piani di Sviluppo Rurale per sostenere inter-venti di ristrutturazione e riconversione nelle zone produttrici di tabacco.

Le novità introdotte dall’Health Check hanno portato dei cambiamenti nel-la determinazione delle superfici ammissibili, nel valore e nelnel-la gestione dei

ti-toli all’aiuto. Nel biennio 2009-2010 sono ammissibili le superficie a semina-tivi (escluse le patate), i prati e i pascoli permanenti, gli oliveti, gli agrumeti, gli imboschimenti (realizzati con i PSR e che hanno dato diritto a pagamenti disaccoppiati nel 2008), i vigneti (diventati ammissibili grazie alla riforma dell’OCM vino del 2008) e i pioppeti (sia quelli esistenti che di nuovo impian-to). Dal 2011 tutta la superficie agricola sarà ammissibile con la sola esclusio-ne della superficie forestale e quella destinata a usi non agricoli. In seguito al cambiamento delle superfici ammissibili i titoli ordinari potranno variare nei prossimi anni. Dal 1 gennaio 2009 sono stati aboliti i titoli da ritiro e trasfor-mati in ordinari. Quelli speciali rimangono invariati e l’unica novità riguarda il loro trasferimento: nel caso di vendita totale mantengono le loro caratteristiche fino al 2011 mentre dal 2012 diventano ordinari, viene confermata però la pos-sibilità di trasformarli in ordinari senza alcun obbligo. Inoltre possono essere utilizzati mediante il mantenimento del 50% dell’attività zootecnica svolta du-rante il periodo di riferimento, espressa in UBA, al posto di un corrispondente numero di ettari ammissibili. I vincoli dei titoli da riserva sono aboliti, pertanto possono essere trasferiti e viene eliminata la clausola che prevedeva l’obbligo di utilizzo per almeno cinque anni. Tutti i titoli che non vengono utilizzati per due anni consecutivi vengono revocati e andranno ad alimentare nella riserva nazionale. Nel 2010 vengono istituiti i titoli con deroga che possono essere at-tivati senza dichiarare ettari corrispondenti, tale clausola è limitata al momento in cui l’agricoltore non dichiari sufficienti ettari ammissibili e decade in caso di trasferimento, con l’eccezione della successione.

Altro obiettivo dell’Health Check è quello di semplificare la gestione buro-cratica e di ridurre i costi amministrativi, pertanto gli Stati Membri, a partire dal 2010, devono prevedere un importo minimo dei pagamenti. Le soglie sta-bilite sono comprese tra i 100 e i 400 euro per azienda oppure tra 0,5 e 1 etta-ro. In Italia è stato confermato il limite di 100 euro già esistente.

Una novità molto importante è l’introduzione dell’articolo 68, del Reg. Ce 73/2009, denominato “sostegno specifico”, caratterizzato da una maggiore do-tazione finanziaria ed elasticità nella gestione dei fondi rispetto all’articolo 69.

Le risorse stanziate vengono utilizzate per sostenere cinque diverse misure molto eterogenee:

- pagamenti annuali per specifiche attività agricole che comportano be-nefici agroambientali aggiuntivi, per il miglioramento dell’ambiente, della qualità, della commercializzazione dei prodotti agricoli e del be-nessere animale;

- pagamenti a capo di bestiame o ad ettaro di foraggere come compen-sazione degli svantaggi specifici per gli agricoltori nei settori del latte, della carne bovina, della carne ovicaprina e del riso che operano in

zone vulnerabili (aree montane e svantaggiate) o per tipi di aziende deboli dal punto di vista economico negli stessi settori;

- aumento del valore unitario dei titoli per programmi di ristrutturazione e/o sviluppo per evitare l’abbandono delle terre e/o per far fronte agli svantaggi specifici;

- pagamenti annuali supplementari ai premi di assicurazione del raccol-to, che coprono i rischi di calamità naturali;

- contributi ai fondi di mutualizzazione in caso di malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali.

L’applicazione del sostegno specifico è volontaria e gli Stati Membri do-vevano decidere entro il 1 agosto 2009 se attivarlo nel 2010, in alternativa i termini sono fissati per il 1 agosto 2010, entrata in vigore nel 2011, o agosto 2011 per attuare l’articolo 68 nel 2012. I Governi devono stabilire anche l’entità del finanziamento globale e le fonti di reperimento, le misure da attiva-re, che sono divise nelle categorie accoppiate e disaccoppiate, e gli importi per ogni singola misura. Le fonti di finanziamento possibili sono tre: l’ammontare derivante da una trattenuta fino al 10% su massimale nazionale, procedendo ad una riduzione dei titoli e/o della riserva nazionale, i fondi non utilizzati per i pagamenti unici aziendali (fino al 4% del massimale nazionale), i plafond set-toriali procedendo ad una riduzione del valore dei titoli del settore interessato (trattenuta fino al 10%). I pagamenti accoppiati non possono essere superiori al 3,5% dei massimali di bilancio nazionali. L’Italia ha deciso di applicare dal 2010 l’articolo 68 destinando 316,25 milioni di euro alle varie misure, per quelle accoppiate l’importo stanziato è di 147,25 milioni e per le disaccoppiate di 169 milioni di euro.

Altro elemento fondamentale dell’Health Check è lo smantellamento di al-cuni sistemi di mercato, dal 2009 viene abolito definitivamente il set aside, co-sì come l’intervento per la carne suina, i quantitativi di intervento per i cereali foraggeri, il riso e il grano duro sono fissati a zero, rimane il regime di inter-vento per il frumento tenero panificabile al prezzo di 101,31€/t fino ad un quantitativo massimo di 3 milioni di tonnellate, inoltre vengono ridimensionati tutti gli interventi nel settore lattiero-caseario.

L’abolizione delle quote latte avverrà il 1 aprile 2015. Per evitare un impat-to troppo forte della riforma, è staimpat-to previsimpat-to un periodo transiimpat-torio caratteriz-zato da maggiorazioni annuali delle quote dell’1% tra il 2009/2010 e il 2013/2014 fino ad un massimo del 5% complessivo pari a 7,5 milioni di ton-nellate per l’Unione Europea a 27 Paesi. Per la campagna 2009/2010 l’Italia, visti i problemi nazionali per questo settore, ha ottenuto un aumento unico del 5% che si somma a quello del 2% precedentemente approvato (il 1 aprile 2008).

Altre novità riguardano il secondo pilastro della PAC, l’Unione Europea ha previsto finanziamenti specifici tramite la politica di sviluppo rurale per soste-nere le “nuove sfide” che riguardano l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei relativi effetti, gli incentivi alla produzione di energia rin-novabile, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità, le misure di accom-pagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario, e gli approcci innovativi con finanziamenti per ricerca e innovazione nel settore agro-alimentare e rurale. Le nuove priorità vengono inserite nella programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013, pertanto gli Stati Membri hanno dovuto modi-ficare, per poter inserire le nuove priorità, i Piani Strategici Nazionali e i Piani di Sviluppo Rurale entro il 15 luglio 2009 e notificarli alla Commissione Europea.

Le risorse a disposizione dei PSR aumenteranno dal 2010 per effetto della crescita del tasso di modulazione obbligatoria prevista dall’Health Check. Il tasso di modulazione nel 2009 è stato innalzato al 7% ed è previsto un aumen-to dell’1% nei tre anni successivi fino a raggiungere il 10% nel 2012. A quesaumen-to si aggiunge una modulazione supplementare del 4% applicabile agli importi superiori ai 300.000 euro. Rimane sempre in vigore la franchigia di 5.000 euro per azienda. La quota addizionale introdotta dalla “stato di salute” della PAC è a disposizione dello stato membro e verrà vincolata al raggiungimento delle

“nuove sfide” del secondo pilastro della PAC.