59 Così l’art. 2, punto 1), del regolamento 1176/2011 citato nella nota successiva.
60 Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla prevenzione e la
correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23 novembre 2011, p. 25 ss.).
61 Si tratta del regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del23
novembre 2011, p. 8 ss.), il quale, fondato sull’art. 136 TFUE, è espressamente finalizzato a disporre, attraverso il suo art. 3, le sanzioni per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro.
Una delle proposte chiave del programma di riforma delineato nel Rapporto della Task Force sul rafforzamento della governance economica dell’Unione era, come si è detto, la creazione di un meccanismo di presentazione e valutazione sincronizzata, dal punto di vista procedurale e temporale, dei diversi documenti di programmazione richiesti agli Stati membri nel quadro della vigilanza multilaterale sulle loro politiche economiche e di bilancio o ad altro titolo. Questa era anzi, in qualche modo, la proposta che legava tra loro tutti gli altri tasselli destinati a comporre il mosaico del nuovo assetto del pilastro economico dell’UEM. La finalità dichiarata era, infatti, di fornire agli organi dell’Unione un quadro informativo e procedurale integrato, capace di metterli in grado di migliorare il coordinamento delle politiche economiche nazionali, mettendo in coerenza i diversi strumenti programmatori europei e nazionali, e, a un tempo, di rafforzare la disciplina di bilancio, la stabilità macroeconomica e la crescita.
L’iniziativa, anticipata dapprima in via informale da una delibera del Consiglio ECOFIN del settembre 201062 e poi formalizzata sul piano normativo dal già ricordato
regolamento 1175/201163, si è tradotta nell’istituzionalizzazione di un ciclo semestrale a cadenza annuale, il “semestre europeo”, specificamente dedicato all’elaborazione e sorveglianza sull’attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione, alla sorveglianza di bilancio per la prevenzione degli squilibri macroeconomici, alla presentazione e valutazione dei programmi di stabilità e di convergenza e dei programmi nazionali di riforma previsti dalla Strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione 64, alla formulazione e alla verifica sull’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui all’art. 148, par. 2, TFUE 65. Questo nuovo format riassume così in sé tanto i nuovi meccanismi di vigilanza e correzione delle politiche di bilancio, quali riformati dal Six Pack, quanto, più in generale, le altre forme di coordinamento delle politiche economiche nazionali avviate nel nuovo millennio in seno all’UE66.
Dal punto di vista dei principali passaggi temporali, il semestre europeo si apre nel gennaio di ogni anno con la presentazione, da parte della Commissione, dell’Analisi
62 Si tratta della riunione del 7 settembre 2010 del Consiglio Ecofin (vedi anche il Press release del
Consiglio 13190/10 PRESSE 230).
63
Si veda la nuova Sezione 1 bis, art. 2-bis del regolamento 1466/97, quale modificato appunto dal regolamento 1175/2011.
64 Nata da un ambizioso programma di riforme lanciato nel 2000 a Lisbona (la c.d. Strategia di Lisbona),
la nuova Strategia Europa 2020 è una strategia decennale proposta dalla Commissione europea a sostegno dell'occupazione, della produttività e della coesione sociale in Europa. In forza della stessa è prevista la presentazione periodica da parte di ogni Stato membro di un Piano Nazionale di Riforma (PNR) basato sulle linee strategiche definite a livello europeo e contenente l’indicazione delle politiche messe in atto a favore della Strategia, e di un rapporto sullo stato di attuazione delle riforme indicate nel Piano. In proposito si veda M.DECARO (a cura di), Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020, Roma, Fondazione Adriano Olivetti, 2011. I programmi nazionali di riforma definiscono le riforme economiche e le misure di stimolo alla crescita che ciascuno Stato membro è tenuto ad attuare per avanzare verso gli obiettivi nazionali ai quali si è impegnato nel quadro della Strategia Europa 2020.
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La disposizione prevede, peraltro, che tali orientamenti debbano essere “coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell’articolo 121, paragrafo 2”. Al riguardo si veda, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M.ORLANDI, Art. 148, in A.TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 1421 ss.
66 Sul semestre europeo si vedano, tra gli altri, M. H
ALLERBERG, B. MARZINOTTO, G.B. WOLFF, An
Assessment of the European Semester, Study for the European Parliament, September 2012, p. 9,
disponibile su http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/studiesdownload.html?languageDocument
annuale della crescita67, documento che, sulla base della valutazione della complessiva situazione economica dell’Unione, dà conto degli orientamenti e definisce le priorità a livello europeo e dei singoli Stati membri in tema di riforme economiche e risanamento di bilancio. Sulla base dell’Analisi della Commissione, il Consiglio europeo di marzo identifica le principali sfide economiche che si pongono dinanzi all’Unione e alla zona euro e definisce le “direttive strategiche” per fronteggiarle. Di quest’ultime gli Stati membri sono chiamati a tener conto nell’impostare le loro strategie di bilancio e nel predisporre i rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e i programmi nazionali di riforma da trasmettere in aprile alla Commissione. Questa elabora all’inizio di giugno le sue raccomandazioni di politica economica e di bilancio ai singoli Stati membri (le c.d. country-specific reccomendations), raccomandazioni che, dopo essere state valutate e discusse nella riunione di giugno del Consiglio europeo, devono essere adottate formalmente dal Consiglio dell’Unione in chiusura del semestre.
Pur se formalmente di durata semestrale, il semestre europeo esprime in realtà la sua efficacia all’interno di un ciclo annuale, in cui le sessioni di bilancio nazionali “enchaînent” il precedente semestre europeo con quello dell’anno successivo. Sulla base delle “raccomandazioni specifiche” a ciascuno di loro indirizzate, infatti, gli Stati membri sono chiamati a redigere, nella seconda parte dell’anno, i rispettivi bilanci. Del modo in cui ne è stato tenuto conto all’interno di questi, la Commissione ne farà stato nell’Analisi annuale della crescita con cui si avvia il semestre europeo e il ciclo annuale di bilancio dell’anno successivo68. Lo stesso processo di elaborazione del Programma nazionale di riforma e del Programma di stabilità di ciascuno Stato membro per l’anno successivo ha inizio all’indomani dell’approvazione delle raccomandazioni specifiche e prosegue, sulla base di esse, attraverso un dialogo informale con la Commissione, che si svolge secondo un calendario prestabilito di incontri nei mesi di ottobre, gennaio e marzo.
13. L’ulteriore rafforzamento della vigilanza delle politiche di bilancio nella zona