dell’Unione economica e monetaria
IL RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE IN BASE AL TSCG M Eugenia Bartolon
4. Segue: b) la fase contenziosa
La fase contenziosa è dunque rimessa nelle mani delle altre Parti contraenti le quali, a seconda delle circostanze sopra brevemente descritte, devono o possono adire la Corte di giustizia.
Se nell’ambito di un ricorso facoltativo è ragionevole pensare che ciascuna Parte contraente possa instaurare il contenzioso, nell’ipotesi di ricorso obbligatorio, in assenza di una qualche indicazione da parte dell’art. 8, si pone il problema di sapere chi debba concretamente presentare il ricorso. Si potrebbe infatti ipotizzare un obbligo d’agire nei confronti di tutte le Parti contraenti cumulativamente considerate, o, in alternativa, di alcune soltanto di esse le quali agirebbero a nome e per conto di tutte le altre.
Un’indicazione in quest’ultimo senso è data dall’Allegato al TSCG concernente gli
arrangements sull’applicazione dell’art. 8. In quest’allegato si precisa infatti che i
ricorrenti ai sensi dell’art. 8, par. 1, seconda frase, “will be the Contracting Parties bound by Articles 3 and 8 of the Treaty that are Member States forming the pre- established group of three Member States holding the Presidency of the Council of the European Union in accordance with Article 1(4) of the Council’s Rules of Procedure (Trio of Presidencies) at the date of publication of the Commission’s report. […] If none of the three Member States concerned meets these criteria, the duty to bring the matter to the Court of Justice will be supported by the members of the former Trio of Presidencies, under the same conditions”26. In principio, i ricorrenti sono dunque il gruppo dei tre Stati che esercitano la presidenza del Consiglio al momento della
26Second Arrangement, Minutes of the Signing of the Treaty of Stability, Coordination and Governance
pubblicazione del rapporto della Commissione, a meno che non siano, a loro volta, destinatari di un rapporto sfavorevole della Commissione o siano sottoposti alla procedura dinanzi alla Corte. Gli Stati ricorrenti, così individuati, sono obbligati ad agire entro tre mesi dalla ricezione del rapporto della Commissione.
Nell’ipotesi in cui le Parti contraenti decidano discrezionalmente di instaurare il contenzioso, è ragionevole pensare che non vi sia alcun termine per la presentazione del ricorso. Questo, in principio, appare possibile finché sussista la violazione dell’obbligo. Nel caso la Corte riscontrasse la violazione contestata, il TSCG prevede, non diversamente da quanto stabilisce l’art. 260, par. 1, TFUE, che lo Stato convenuto prenda i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza nel termine indicato27. Anche nell’ambito del TSCG è dunque ragionevole ritenere che la sentenza della Corte sia di mero accertamento in quanto esaurisce la sua funzione nella constatazione dell’inadempimento28.
Solleva invece qualche problema interpretativo la previsione che apre il secondo paragrafo dell’art. 8 TSCG. L’articolo in questione prevede la possibilità per una Parte contraente di adire la Corte allorché ritenga, “sulla base di proprie valutazioni o di una valutazione della Commissione Europea”29, che un’altra Parte Contraente non abbia preso le misure necessarie per rispettare la sentenza della Corte di Giustizia. Questo secondo ricorso – che è finalizzato ad infliggere allo Stato inadempiente il pagamento di “una somma unica o di un’ammenda appropriata alle circostanze”30 – solo in apparenza, infatti, ricalca il procedimento per infrazione.
E’ noto infatti che l’art. 260 TFUE prevede che la Commissione, allorché ritenga che lo Stato non abbia preso le misure che la sentenza comporta, possa adire la Corte solo dopo aver posto lo Stato nelle condizioni di presentare le sue osservazioni. Solo dunque in un momento successivo alla previa diffida che il ricorso può essere azionato. L’art. 8, dal canto suo, stabilisce invece che una Parte contraente possa instaurare la controversia anche a prescindere da una eventuale valutazione, negativa o positiva, della Commissione.
Quest’ultima previsione, nello svincolare il secondo ricorso dello Stato da una qualsivoglia valutazione della Commissione31, determina, analogamente alla prima
27
Si veda l’art. 8, par. 1, quarta frase, ai sensi del quale “[…] il giudizio della Corte di Giustizia sarà vincolante per le parti nel procedimento, che prenderanno le misure necessarie per rispettare la sentenza entro un periodo di tempo deciso dalla Corte”.
28
Sulla complessità del giudizio che deve affrontare la Corte ai fini della verifica dell’eventuale inadempimento dell’obbligo discendente dall’art. 2, par. 3, TSCG v. infra paragrafo 5.
29Non è peraltro chiaro se per Parte contraente abilitata a presentare il ricorso si intenda lo Stato che ha
promosso il primo ricorso o, al contrario, qualsiasi altro Stato.
30Ai sensi dell’art. 8, par. 2, seconda frase, TSCG “[Q]ualora la Corte s’accorga che la Parte Contraente
in questione non ha rispettato la sentenza, essa può imporre il pagamento di una somma unica o ammenda appropriata alle circostanze e che non superi lo 0,1% del suo prodotto interno lordo. La somma verrà pagata al Meccanismo di Stabilità Europea”.
31Invero, la valutazione della Commissione, se negativa, sembra idonea a limitare la discrezionalità delle
altre Parte contraenti. L’ultimo dei sei Arrangements, cit., stabilisce infatti che “[O]n the basis of an assessment by the European Commission that a Contracting Party has not taken the necessary measures to comply with the judgment of the Court of Justice referred to in Article 8(1) of the Treaty, the Contracting Parties bound by Articles 3 and 8 of the Treaty state their intention to make full use of the procedure established by Article 8(2) to bring the case before the Court of Justice, building upon the arrangements agreed for the implementation of Article 8(1) of the Treaty”. Alla luce di questa previsione, non sembra azzardato affermare che alle Parti contraenti incombe una sorta di obbligo di deferire la questione alla Corte di giustizia in caso di valutazione negativa da parte della Commissione.
procedura, una palese divaricazione rispetto alla procedura stabilita all’art. 260 TFUE32. Se, infatti, si può presumere che la Commissione maturi il proprio convincimento circa la mancata attuazione della sentenza sulla base delle informazioni che lo Stato è posto nelle condizioni di fornire, non si può forse affermare lo stesso per la Parte contraente. Nell’ipotesi, infatti, in cui una Parte contraente intenda promuovere il secondo ricorso indipendentemente dalla valutazione della Commissione, è difficile evitare l’impressione che essa sia portata a fondare le proprie valutazioni in via autonoma e in assenza di contraddittorio. Se così, anche nell’ambito di questa seconda procedura, lo Stato accusato potrebbe essere coinvolto in un contenzioso senza aver mai avuto la possibilità di poter beneficiare di una fase pre-conteziosa.