dell’Unione economica e monetaria
IL QUADRO POLITICO ISTITUZIONALE SECONDO IL TSCG Benedetta Ubertazz
2. Commissione europea e Consiglio
2.4. Legittimità delle nuove funzioni della Commissione
34
R.BARATTA, Legal Issues of the Fiscal Compact. Searching for a mature democratic governance of the
euro, cit., p. 49; P. CRAIG, The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and
Pragmatism, cit., p. 246.
35
Si vedano EDITORIAL COMMENTS, A revival of the Commission's role as guardian of the treaties?, in
Common Market Law Review, 2012, pp. 1553-1564; R. BARATTA, Legal Issues of the Fiscal Compact.
Searching for a mature democratic governance of the euro, cit., p. 49; P. CRAIG, The Stability,
Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism, cit., p. 246.
36R.B
ARATTA, Legal Issues of the Fiscal Compact. Searching for a mature democratic governance of the
euro, cit., p. 49; P. CRAIG, The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and
Pragmatism, cit., p. 246.
37 L’obbligatorietà del ricorso alla Corte di giustizia risulta anche dall’interpretazione sistematica dell’art.
8, par. 1, seconda frase, e delle altre regole rilevanti dell’art. 8 TSCG, secondo cui il ricorso alla Corte di giustizia non è automatico (e unilaterale) quando manca una relazione negativa della Commissione (art. 8, par. 1, terza frase); o quando lo Stato interessato non esegue la sentenza della Corte, in presenza o meno di una valutazione della Commissione (art. 8, par. 2). R.BARATTA, Legal Issues of the Fiscal Compact.
Searching for a mature democratic governance of the euro, cit., p. 49; P. CRAIG, The Stability,
Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism, cit., p. 246.
38 R.B
ARATTA, Legal Issues of the Fiscal Compact. Searching for a mature democratic governance of the
euro, cit., p. 49; P. CRAIG, The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and
Per un’opinione le funzioni assegnate alla Commissione dal Fiscal Compact sono illegittime39. Così, con particolare riguardo al ruolo della Commissione nell’ambito del meccanismo automatico di correzione ex art. 3, par. 2, TSCG, quest’opinione prende atto dell’esistenza di talune regole di diritto primario e secondario dell’UE, secondo cui la Commissione può proporre agli Stati membri misure simili a quelle previste dal
Fiscal Compact40; ritiene tuttavia queste regole di diritto dell’UE inapplicabili analogicamente all’azione più generale della Commissione nell’ambito del Fiscal
Compact; non ravvisa nell’ordinamento dell’UE altre regole idonee a fondare
quest’ultima azione generale della Commissione; e la considera perciò priva di basi giuridiche nell’ordinamento dell’UE41.
Così ancora, riguardo al ruolo della Commissione nell’ambito delle procedure di disavanzo eccessivo ex art. 7 del nuovo Trattato, questa opinione prende atto dell’esistenza di talune regole di diritto dell’UE secondo cui la Commissione può proporre atti al Consiglio per essere adottati secondo il principio della maggioranza qualificata inversa42; ritiene tuttavia queste regole applicabili soltanto agli atti delegati o di esecuzione, che devono perseguire l’interesse generale e rispettare gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega stabiliti dal legislatore delegante ex articoli 290 e 291 TFUE; non le ritiene invece estensibili analogicamente all’azione più generale della Commissione nell’ambito del Fiscal Compact; non ravvisa nell’ordinamento dell’UE altre regole idonee a fondare quest’ultima azione generale della Commissione; e la considera perciò priva di basi giuridiche nell’ordinamento dell’UE43.
Così infine, con particolare riguardo al ruolo della Commissione nell’ambito della procedura di verifica della compliance degli Stati parte, quest’opinione invoca l’art. 273 TFUE su cui si fonda il ricorso alla Corte di giustizia ex art. 8 TSCG; ritiene che quest’ultimo articolo riguardi tuttavia soltanto i ricorsi tra Stati membri e non quelli in cui la Commissione è parte; considera che l’art. 8 attribuisce invece quantomeno sostanzialmente alla Commissione il ruolo di parte del procedimento giudiziario; non ritiene quindi l’art. 273 TFUE applicabile analogicamente all’azione della Commissione nell’ambito del Fiscal Compact; non ravvisa peraltro nell’ordinamento dell’UE altre regole idonee a fondare quest’ultima azione; e la considera perciò priva di basi giuridiche nell’ordinamento dell’UE44.
In realtà i ruoli attribuiti dal Fiscal Compact alla Commissione nell’ambito del meccanismo automatico di correzione, delle procedure di disavanzo eccessivo e della
39 P.C
RAIG, The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism, cit., p. 244; O. FISCHER-LESCANO, Fiskalvertrag und Unionsrecht. Unionsrechtliche Grenzen
völkervertraglicher Fiskalregulierung und Organleihe, cit., p. 13.
40 Si vedano i riferimenti in P.C
RAIG, op. cit., p. 244; R.BARATTA, Legal Issues of the Fiscal Compact.
Searching for a mature democratic governance of the euro, cit., p. 51.
41 P.C
RAIG, The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism, cit., p. 244; O. FISCHER-LESCANO, Fiskalvertrag und Unionsrecht. Unionsrechtliche Grenzen
völkervertraglicher Fiskalregulierung und Organleihe, cit., p. 13.
42
Si vedano i riferimenti in P.CRAIG, op. cit., p. 244; R.BARATTA, Legal Issues of the Fiscal Compact.
Searching for a mature democratic governance of the euro, cit., p. 51.
43 P.C
RAIG, The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism, cit., p. 244; O. FISCHER-LESCANO, Fiskalvertrag und Unionsrecht. Unionsrechtliche Grenzen
völkervertraglicher Fiskalregulierung und Organleihe, cit., p. 13.
44 P.C
RAIG, The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism, cit., pp. 245-246; O. FISCHER-LESCANO, Fiskalvertrag und Unionsrecht. Unionsrechtliche Grenzen
verifica della compliance degli Stati parte paiono legittimi45. Difatti secondo la Corte di giustizia l’attribuzione di talune funzioni persino nuove alle istituzioni dell’UE da parte degli Stati membri, quand’anche non all’unanimità e tramite trattati internazionali persino non ratificati dall’UE medesima, è legittima quando queste funzioni rientrano nell’ambito dei poteri conferiti dai Trattati istitutivi dell’UE alle istituzioni medesime e non ne “alterano il ruolo e la natura”46. Il Fiscal Compact assegna alla Commissione indubbiamente nuove funzioni di governo degli Stati parte47, che riguardano tuttavia l’esercizio del suo ruolo tipico di guardiana dei Trattati, la sua funzione di proposta di iniziative legislative e il suo compito di svolgere funzioni esecutive e regolamentari per il perseguimento dell’interesse generale dell’Unione. Queste funzioni rientrano così pienamente nell’ambito dei poteri che i Trattati istitutivi dell’UE conferiscono alla Commissione medesima, in qualità di istituzione indipendente e depositaria dell’interesse generale dell’Unione48.
45 R.B
ARATTA, Legal Issues of the Fiscal Compact. Searching for a mature democratic governance of the
euro, cit., p. 51; A. DE STREEL,J.ETIENNE, Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
au sein de l’Union économique et monétaire, in Journal de droit européen, 2012, pp. 182-185, p. 184; O.
PORCHIA, Perché sbaglia chi ritiene "illegale" il Fiscal compact merkeliano, in Il Foglio.it, 14 dicembre 2012, http://www.ilfoglio.it/soloqui/16183, G.L.TOSATO, L’integrazione europea cit., p. 15.
46 Così R.B
ARATTA, Legal Issues of the Fiscal Compact. Searching for a mature democratic governance
of the euro, cit., p. 42. Si vedano anche A. DE STREEL, J. ETIENNE, Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, cit., p. 182 ss.; G.
ROSSOLILLO, The Fiscal Compact, The European Stability Mechanism and a Two-Speed Europe:
Institutional Proposals for a Government of the Eurozone, cit., p. 10 ss.. In giurisprudenza si vedano i
riferimenti indicati in nota 13. Si veda anche il parere della Corte del 10 aprile 1992, 1/92, Progetto di accordo tra la Comunità ed i paesi dell'Associazione europea di libero scambio relativo alla creazione dello Spazio economico europeo, in Raccolta 1992, p. I-2821, paragrafi 32 e 41. Su questo parere si vedano H. SCHERMERS, in Common Market Law Review, 1992, pp. 991-1009; T. HARTLEY, The
European Court and the EEA, in International and Comparative Law Quarterly, 1992, pp. 841-848; A.
LANG, L’accordo sullo spazio economico europeo e la compatibilità col diritto comunitario, in Diritto
del commercio internazionale, 1992, pp. 575-599; M. L.TUFANO, La Corte di giustizia e lo Spazio
Economico Europeo, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1994, pp.759-790. Si veda poi
il Parere della Corte del 18 aprile 2002, 1/00, Progetto di accordo sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo tra la Comunità europea e taluni paesi terzi, in Raccolta 2002, I-3493, paragrafi 20-22. Su questo parere si vedano F.CASTILLO DE LA TORRE, in Common Market Law Review, 2002, pp. 1373- 1393; M. R.PIAZZA, Il parere della Corte di giustizia sull'istituzione di uno spazio aereo comune
europeo, in Il Diritto dell'Unione Europea, 2004, pp. 445-454. Si veda infine il Parere della Corte in
seduta plenaria dell'8 marzo 2011, 1/09, Progetto di accordo di Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, in Raccolta 2011, p. I-1137, paragrafi 75 e 76. Su questo parere si vedano R. BARATTA, Legal Issues of the Fiscal Compact. Searching for a mature
democratic governance of the euro, cit., p. 42; W. TILMANN, “After the Oral Hearing on the Council’s Request of an Opinion 01/09”, in E.WILLI, M.WILLI, W.WILLI,T.SCHULTE-BECKHAUSEN (a cura di),
Festschrift für Michael Loschelder Zum 65. Geburtstag, Munich, 2010, pp. 403-413; e la dottrina indicata
alla nota 12.
47 S.M
ANSERVISI, La Commission européenne et la crise de la politique: d’une fonction d’intégration à
une fonction de gouvernement, in Revue du Droit de l’Union Européenne, 2012, pp. 5-14. Si veda anche
la dottrina indicata alla nota 45.
48 Questa conclusione è confermata dal Parlamento europeo, secondo cui la Commissione deve esercitare
pienamente il suo ruolo istituzionale di custode dei trattati anche nell’ambito del Fiscal Compact. Si veda il punto 8 della Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2012 sulle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 dicembre 2011 su un progetto di accordo internazionale per un'Unione di stabilità fiscale (2011/2546(RSP)), disponibile su http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0002+0+DOC+XML+V0//IT. Su questa risoluzione, si veda anche infra
In questo quadro restano tuttavia ancora aperte le questioni del se il Fiscal Compact alteri gli equilibri interistituzionali tra Commissione e Consiglio secondo il TFUE e così pure del se la Commissione sia pronta ad assumersi le sue nuove funzioni49. A ben vedere soltanto la futura prassi relativa all’operatività del nuovo Trattato consentirà di rispondere a questi interrogativi. Nel frattempo per consolidare il proprio ruolo di istituzione autonoma, imparziale e garante di equilibrio e credibilità nel perseguire gli obiettivi ambiziosi del nuovo Trattato, la Commissione potrebbe tra l’altro ridurre il numero dei commissari, rinnovare profondamente la propria amministrazione, attualmente troppo burocratizzata e centralizzata, e sviluppare le potenzialità insite nel ruolo di Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza svolto dal Vice Presidente della Commissione, così da creare le condizioni necessarie per consentire all’amministrazione della Commissione medesima e al Sevizio europeo per l’azione esterna di collaborare in modo strutturale parlando e agendo come una sola entità50.