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L’eliminazione dei limiti temporali al riporto delle perdite

1. P REMESSA

3.1. L’ EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE PERDITE

3.1.5. L’eliminazione dei limiti temporali al riporto delle perdite

L’ultimo intervento in ordine di tempo, ma certamente non di importanza in tema di perdite fiscali, si è avuto con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (365), il cui fine, nelle intenzioni del legislatore,

(362) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. m), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 34 la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

(363) Cfr. FERRANTI G., La nuova disciplina del riporto delle perdite secondo l’Istituto di Ricerca DCEC, in Corr. Trib., 2011, fasc. 38, pag. 3098, a commento della circolare 14 settembre 2011, n. 24/IR dell’IRDCEC.

(364) Cfr. schede di lettura predisposte dal Servizio Studi della Camera dei Deputati relative alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(365) Convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111. Per un commento a tale disciplina si veda, CORRADI A., Una norma economicamente coerente, con finalità di gettito, in Dial. Trib., 2011, fasc. 4, pag. 382; PACIERI A.,Se fosse il riporto a dettare le regole della successione di leggi, in Dial. Trib., 2011, fasc. 4, pag. 384; LUPI R.,Aspetti teorici di una modifica «fatta di corsa»,

sarebbe stato quello «di rendere più rigoroso il regime di riporto delle

perdite» (366). In particolare, l’art. 23, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha riformulato il testo dell’art. 84 del TUIR, disponendo, da un lato, l’eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite e, dall’altro lato, l’introduzione di un limite quantitativo all’ammontare della perdita utilizzabile in ciascun periodo d’imposta, laddove viene stabilito che la «perdita di un periodo d’imposta … può essere computata in

diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi». Resta ferma, invece, per le imprese di nuova costituzione, la

possibilità di computare in diminuzione del reddito imponibile le perdite prodotte nei primi tre anni in misura piena (367).

Le chiavi di lettura di tale intervento normativo, come esplicitate dalla relazione illustrativa del decreto-legge n. 98 del 2011, sono molteplici.

Anzitutto, con tale novella si è voluto introdurre una misura «di

sostegno alle imprese che, uscendo da una crisi economico/finanziaria senza precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell’arco di un quinquennio» (368).

Inoltre, secondo l’intento del legislatore, «la norma … vuole

rispondere anche ad un’esigenza di semplificazione» non solo

in Dial. Trib., 2011, fasc. 4, pag. 385; LUGANO R.,NESSI M.,I nuovi criteri di utilizzo delle perdite fiscali previsti per i soggetti IRES, in Riv. Dott. Comm., 2011, fasc. 4, pag.853;STAFFIERI F.,ALBANO G.,“Manovra correttiva” e riporto delle perdite fiscali, in Boll. Trib., 2011, fasc. 18, pag. 1366; SAGGESE P., Il nuovo regime di riporto delle perdite in ambito Ires, in Il Fisco, 2011, fasc. 36, pag. 5923.

(366) Così recita l’incipit dell’art. 23, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011.

(367) La disposizione di cui all’art. 84, comma 2, del TUIR, relativa alle perdite dei primi tre periodi d’imposta illimitatamente riportabili è stata modificata dal decreto-legge n. 98 del 2011 solo dal punto di vista formale e per coordinarla con la modifica apportata al testo di cui al comma 1 del medesimo art. 84 del TUIR. Ed infatti se, da un lato, è stata eliminata la previsione secondo cui la perdita è utilizzabile «senza alcun limite di tempo», non più necessaria, essendo divenuta la regola generale del riporto illimitato, dall’altro lato è stata inserita la regola, già desumibile in via interpretativa, secondo cui la perdita relativa ai primi tre periodi d’imposta, al pari delle altre, è utilizzabile «entro il limite del reddito imponibile di ciascuno» dei periodi d’imposta successivi «e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi».

(368) Questo auspicio era stato espresso già prima del decreto-legge n. 98 del 2011 da DELLA VALLE E.,Perdite fiscali e recessione, in Corr. Trib., 2009, fasc. 13, pag. 987.

«evitando di costringere le imprese a porre in essere operazioni

straordinarie volte allo scopo di ottenere un “refresh” delle perdite che giungono a scadenza, operazioni che di fatto vanificano la limitazione temporale al riporto», ma altresì «limitando complessi esercizi di valutazione della recuperabilità delle stesse ai fini dell’iscrizione e/o mantenimento delle relative imposte differite durante il processo di formazione del bilancio di esercizio».

In ogni caso, è da tener presente che, come chiarito nella citata relazione, la nuova formulazione dell’art. 84 del TUIR «garantisce un

effetto di stabilizzazione del gettito che, fin dall’anno successivo a quello/i in perdita, verrebbe garantito in misura percentuale anche in presenza di perdite riportate a nuovo».

Tuttavia, all’indomani di tale modifica non era chiaro se la nuova formulazione dell’art. 84 del TUIR trovasse applicazione anche con riguardo alle perdite formatesi in esercizi anteriori a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale incertezza era determinata, da un lato, dall’assenza di una specifica disposizione transitoria e, dall’altro lato, da un passo della relazione al decreto-legge n. 98 del 2011 in cui si affermava che proprio in virtù dell’«assenza di

un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 ante modifica».

Tale dubbio è stato risolto in via interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, laddove è stato chiarito che «la nuova

disciplina di utilizzo delle perdite - basata sul riporto temporalmente illimitato e sull’utilizzo in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito di periodo - è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento» (369). Secondo, l’Agenzia tale interpretazione «risponde a

ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica» (370).

(369) Così, circ. 6 dicembre 2011, n. 53/E, in cui si precisa inoltre che « per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare» la nuova disposizione si applica in relazione alle «perdite risultanti alla fine del periodo d’imposta 2010».

3.2. PROFILI SISTEMATICI DELLE PERDITE DIMPRESA NELL’IRPEF

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