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Le novità della Politica agricola comunitaria

Nel documento Rapporto 2007 (.pdf 3.0mb) (pagine 47-50)

2.1. Lo scenario comunitario

2.1.1. Le novità della Politica agricola comunitaria

Nel 2007 il budget finanziario massimo messo a disposizione dell’Ue, per il regime di sostegno alle colture energetiche, pari a 90 milioni di euro all’anno, è stato completamente esaurito e da quest’anno anche i nuovi Paesi membri possono beneficiare dell’aiuto. Il regime per le colture energetiche è stato introdotto nel 2003 con la revisione intermedia della Pac. L’aiuto viene concesso fino ad un massimo di 2 milioni di ettari mentre la superficie dichia-rata per il complesso dell’Ue è stata 2,94 milioni di ettari. A tale superficie verrà applicato un coefficiente di riduzione di 0,7034. Quindi gli agricoltori ri-ceveranno un aiuto di 45 euro/ha per poco più del 70% della superficie per cui era stato richiesto. La Francia è il Paese che meglio ha sfruttato il regime di sostegno con una superficie dichiarata nel 2007 pari oltre 711 mila ettari segui-ta dalla Germania con 650.000 etsegui-tari. Anche i nuovi Paesi membri, dopo che la Commissione europea per il 2007 ha esteso anche ad essi il regime di aiuto, hanno saputo sfruttare l’aiuto energetico. L’Ungheria fa richiesta per 178,5 mila ettari, la Lettonia e la Romania per circa 151,2 mila ettari, la Slovacchia per 80 mila e la Repubblica Ceca per quasi 60 mila.

Fanalino di coda (al quattordicesimo posto) l’Italia che ha registrato una ri-chiesta di 37 mila ettari, molti di più rispetto ai nemmeno 5 mila del 2006, po-chi se paragonati con Paesi che dispongono di una superficie agricola inferiore alla nostra. Per il 2008 si prevede un ulteriore peggioramento in termini di su-peramento della soglia massima garantita e su questo influirà anche la decisio-ne di abolire il set-aside obbligatorio. Per tali motivi le organizzazioni agricole europee cercheranno di mettere a disposizione delle colture energetiche mag-giori risorse.

Il regolamento n. 993/2007 contiene le novità relative al regime di aiuto per le colture energetiche, in particolare è concessa agli Stati membri la possibilità di autorizzare gli agricoltori richiedenti a utilizzare materie prime agricole di-verse da quelle indicate nel regolamento, a condizione che siano rispettate tutte le idonee misure di controllo. Invece, le novità relative al regime delle coltiva-zioni di tipo non food sulle superfici agricole assoggettate al riposo obbligato-rio, sono particolarmente rilevanti. La più rilevante, riguarda l’abolizione dell’obbligo della denaturazione delle materie prime agricole che gli agricolto-ri destinano per la produzione di energia, biocarburanti e biogas in impianti di trasformazione localizzati all’interno delle proprie aziende.

Dal 29 ottobre 2007 (regolamento n. 1267/2007) è stata attivata nell’Unione europea una misura per far fronte e alleviare la crisi di mercato del settore sui-nicolo. L’aiuto consiste nella possibilità di effettuare l’ammasso privato della carne suina, in modo da diminuire momentaneamente l’offerta sul mercato.

In-fatti, da un lato si registrano prezzi piuttosto bassi per effetto di eccesso di of-ferta dovuta all’aumento della produzione europea (+2%) e dall’altra la diffi-coltà a portare la merce sul mercato internazionale per la forza dell’euro e l’azzeramento delle restituzioni alle esportazioni.

Per far fronte alla riduzione dell’offerta di produzioni cerealicole, il com-missario dell’agricoltura Fischer Boel, intende portare a zero il tasso di set-aside obbligatorio aumentando le scorte di cereali e riducendo contestualmente le tensioni del mercato. Infatti, come noto, tra il 2003 e il 2006 l’offerta mon-diale di grano duro si è ridotta del 7% in Australia (-67%), negli Stati Uniti (-45%), e del -11% in Italia e Spagna, per contro crescono le produzioni in Francia (+48%,) e in Grecia (+29%). Nel 2007 la produzione mondiale do-vrebbe crescere del 2,6% rispetto all’anno precedente, mentre nell’UE dimi-nuire del 2,3%.

La riforma dell’OCM ortofrutta è stata definita dal Reg. n. 1182/2007 del 26 settembre e Reg. n. 1580/2007 del 21 dicembre, che saranno operativi dal primo gennaio 2008. Lo spirito della riforma vuole rendere più competitivo e orientato al mercato il settore ortofrutticolo, riducendo le fluttuazioni dei red-diti derivanti dalle crisi, promovendone i consumi e partecipando alla salva-guardia ambientale. Viene inoltre incentivata la partecipazione alle Organizza-zioni di Produttori e il settore ortofrutticolo sarà integrato nello schema di pa-gamento unico. Entrando maggiormente nel dettaglio. Le OP saranno cofinan-ziate per il 60% (invece che per il 50%) nelle aree in cui la produzione coperta non arriva al 20%. La gestione delle crisi di mercato sarà organizzata dalle OP (finanziate per il 50% dal budget Comunitario). Il terreno coltivato a frutta e ortaggi può diventare eleggibile per i titoli legati allo schema di premio unico.

Tutti gli schemi di supporto alla frutta e verdura trasformata saranno disaccop-piati e il budget nazionale per lo schema di pagamento unico sarà aumentato.

Per il pomodoro si applicherà uno schema di transizione di 4 anni dal 2008 al 2011, in modo che la proporzione di premi accoppiati non sia superiore al 50%

dell’ammontare nazionale. L’inclusione del settore ortofrutticolo nello schema del premio unico significa la conseguente applicazione della Cross Complian-ce per quei produttori che riComplian-ceveranno i pagamenti diretti. Inoltre, ciascun Pro-gramma Operativo dovrà prevedere almeno il 10% delle spese per misure a ca-rattere ambientale. In ciascun Programma Operativo l’Ue co-finanzierà le pro-duzioni biologiche per un 60%. Uno degli obiettivi della Commissione è in-centivare il consumo di frutta e verdura e le attività di promozione dovranno essere incluse nei Programmi Operativi e saranno destinati 6 milioni di euro aggiuntivi per la promozione presso le scuole. Altri 8 milioni di euro per la di-stribuzione gratuita di frutta e verdura nelle scuole, negli ospedali e negli enti caritatevoli. Inoltre, i Paesi che aderiranno allo schema di pagamento unico per

il settore ortofrutticolo introdurranno il premio disaccoppiato per i produttori storici di frutta e ortaggi.

Nel 2007 l’Unione europea ha approvato, con applicazione dal primo gen-naio 2008, il regolamento contenente le disposizioni relative al nuovo regime de minimis secondo il quale gli Stati membri, in caso di necessità e di urgenza, possono attivare interventi di sostegno a favore del settore agricolo senza noti-ficare preventivamente il regime di aiuti alla Commissione europea per ottene-re l’autorizzazione. Quindi il funzionamento del ottene-regime de minimis diventa più elastico e i massimali finanziari previsti sono stati aumentati considerevolmen-te. Gli aiuti in tal modo non devono superare lo 0,75% della produzione agri-cola del Paese nell’arco dei tre anni considerati. Fino ad oggi il massimo am-montare erogabile a favore dell’interno settore era pari allo 0,3% della PLV.

Con il nuovo massimale le autorità italiane possono attuare regimi di aiuto fi-no a una spesa consentita di 320 milioni di euro nell’arco di un triennio. In precedenza il tetto fissato si fermava a 131 milioni di euro. Per i prossimi anni le norme che regoleranno il regime di aiuto de minimis saranno: il tetto di aiuti che può essere erogato a favore dello stesso beneficiario nell’arco di un trien-nio è a pari a 7.500 euro; l’entità non deve superare lo 0,75% del valore della produzione; il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, cioè ad ogni nuova concessione di un aiuto l’importo complessivo deve essere ricalco-lato per accertarne preventivamente le condizioni di applicazione; la Commis-sione deve provvedere alla corretta applicazione del regime de minimis.

Nel corso del 2007, a Bruxelles è stata effettuata un’ampia discussione sul-la riforma dell’OCM vino e in particosul-lare circa le modalità di produzione che ha visto la costituzione di due fronti: venti paesi sfavorevoli allo zuccheraggio contro sette contrari (per approfondimenti vedi paragrafo 2.1.4.).

La Commissione europea nel corso del 2007 ha anche proposto un regola-mento per una semplificazione della condizionalità ambientale. Le modifiche vertono su tre punti: una più puntuale definizione delle responsabilità in caso di infrazione; l’introduzione della regola de minimis, in base alla quale non si applicano le trattenute ai pagamenti diretti, nel caso le inadempienze rilevate portino a una riduzione inferiore ad una soglia minima opportunamente stabili-ta (la Commissione propone 50 euro per anno e per agricoltore); il terzo punto riguarda l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni in caso di infrazioni di minore importanza. La modifica in materia di responsabilità si rende necessa-ria per una corretta applicazione delle sanzioni nei casi di cessione delle terre agricole durante l’anno. Mentre la norma attuale prevede che la responsabilità di un’infrazione è attribuita all’agricoltore che ha presentato la domanda, la Commissione prevede che, in caso di cessione delle parcelle agricole nel corso dell’anno civile considerato ai fini della condizionalità, l’agricoltore che

pre-senta la domanda non sia considerato responsabile ove possa dimostrare che l’infrazione non è dovuta al cessionario al quale cede le superfici o al cedente dal quale le ha acquistate. Il secondo e terzo punto mirano a semplificare il re-gime della condizionalità e a limitare il lavoro amministrativo, infatti, le am-mende di importo ridotto sono difficili da gestire e sono scarsamente dissuasi-ve nei confronti degli agricoltori responsabili.

Nel documento Rapporto 2007 (.pdf 3.0mb) (pagine 47-50)