2.1. Lo scenario comunitario
2.1.3. Le nuove OCM
Nel corso del 2007 sono stati raggiunti importanti traguardi in materia di Organizzazioni Comuni di Mercato. A giugno infatti è stata approvata la nuo-va OCM relatinuo-va al settore ortofrutticolo, a settembre si è provveduto ad un aggiornamento dell’OCM zucchero, a ottobre è uscito il nuovo regolamento dell’OCM unica e a dicembre si è raggiunto l’accordo politico sull’OCM vino.
Settore ortofrutticolo
Il 12 giugno del 2007 è stata definitivamente approvata la riforma della nuova Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) del settore ortofrutticolo, seguita dai regolamenti attuativi 1182/2007, 1522/2007, 1548/2007, 1550/2007 e 1580/2007. La riforma pone particolare rilevanza al ruolo centra-le delcentra-le Organizzazioni dei Produttori (Op) sia per quanto riguarda gli ortofrut-ticoli freschi sia per quelli trasformati. Diverse regole rimangono invariate, come ad esempio la dimensione minima dell’Op, lasciando agli Stati membri la delega di stabilire il numero di aderenti o il valore minimo di produzione commercializzata. Inoltre, il livello di cofinanziamento rimane invariato al 50%, con il limite del 4,1% del prodotto commercializzato, salvo casi partico-lari riportati di seguito.
Le Op sono tenute a presentare i Programmi Operativi sulla base delle in-dicazioni a livello nazionale. Il limite della contribuzione comunitaria è, come già detto, fissato al 4,1% che può essere superato fino ad un massimo del 4,6%, a condizione che la parte eccedente sia utilizzata per la prevenzione e la gestione delle crisi.
Lo stesso vale per il cofinanziamento che dal 50% può essere portato al 60% in casi particolari. In questo caso, infatti, il Programma Operativo presen-tato deve riguardare esclusivamente la produzione biologica, o deve essere il primo Programma presentato dall’Op fusa con altre, o con un’associazione, oppure riguardare soltanto un aiuto specifico per azioni di promozione relative al consumo di frutta e verdura indirizzate ai bambini nella scuola.
Per quanto riguarda la prevenzione e gestione delle crisi, le misure ammes-se sono la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli orto-frutticoli, l’attività di promozione e comunicazione, le iniziative di formazio-ne, l’assicurazione del raccolto, il sostegno per le spese amministrative relativi alla costituzione di fondi comuni di investimento. Inoltre, si potranno contrarre debiti alle condizioni di mercato tenendo presente che sia la restituzione del debito che gli interessi potranno essere inseriti nella rendicontazione del Pro-gramma Operativo e quindi eleggibili ai fini dell’aiuto comunitario.
Nel caso di ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita a opere di
beneficienza, enti caritativi, istituti di pena, scuole e istituti di pubblica istru-zione, l’Unione europea finanzierà il 100% purché non si superi il 5% della produzione commercializzata.
Nel nuovo regolamento un ulteriore vincolo viene posto in sede di elabora-zione del Programma Operativo: almeno il 10% della spesa prevista comples-sivamente deve riguardare azioni ambientali inerenti non solo alla produzione di ortofrutta, ma anche al trasporto, alla commercializzazione, alla qualità dell’aria, alla riduzione di rifiuti da imballaggi. Tra le nuove attività delle Op è prevista anche la promozione dei consumi dei prodotti ortofrutticoli, conside-rando che se la promozione è rivolta al consumo dei bambini nelle scuole il cofinanziamento comunitario può raggiungere il 60%.
Un importante passaggio nella riforma è dato dall’inserimento del compar-to orcompar-tofrutticolo nel Regolamencompar-to 1782/2003 relativo al disaccoppiamencompar-to compar- to-tale degli aiuti alla produzione e quindi all’entrata nel regime del premio uni-co. La definizione dei tempi e delle modalità del passaggio sono comunque stati demandati agli Stati Membri che entro il primo Novembre 2007 hanno dato comunicazione alla Commissione. Tra le diverse decisioni che gli Stati Membri hanno dovuto prendere rientra la definizione del criterio da utilizzare per stabilire il valore dei titoli. La scelta in questo caso è determinata dalla de-finizione del periodo di riferimento che può comprendere una o più campagne tra il 2000/2001 e il 2006/2007. Inoltre, gli Stati Membri possono definire un periodo transitorio in cui mantenere una quota di aiuti accoppiati. Le opzioni risultano diverse tra i prodotti. Per il pomodoro da industria è indicata la pos-sibilità di mantenere l’aiuto accoppiato per al massimo il 50% del plafond e con un limite di quattro anni. Nel caso degli agrumi e degli altri prodotti, il pe-riodo di transizione possibile è di cinque anni con un aiuto accoppiato ad etta-ro fino al 100% per i primi tre anni e del 75% per gli ultimi due anni. In caso di mantenimento di forme temporanee di aiuto parzialmente accoppiato, per il periodo transitorio, ai possessori dei titoli è attribuito solo la parte di aiuto di-saccoppiata.
Un'altra opzione demandata agli Stati Membri è relativa all’articolo 51 del Reg. 1782/2003. Con l’applicazione del disaccoppiamento anche le superfici oggetto di titoli Pac possono coltivare ortofrutticoli. Agli Stati Membri viene comunque concessa la possibilità di prorogare il divieto fino ad un massimo di tre anni.
L’inserimento degli ortofrutticoli nel sistema di pagamento unico comporta anche l’applicazione del principio della condizionalità, oltre a quanto già rife-rito precedente in merife-rito alle misure agro-ambientali da inserire nei Program-mi Operativi delle Op.
Per quanto riguarda le patate si è deciso di mantenere un periodo transitorio
di quattro anni degli aiuti di Stato. Inoltre, è prevista la possibilità di inserire i produttori di patate fra i destinatari di diritti disaccoppiati, analogamente a quanto previsto per gli ortofrutticoli.
Data l’importanza del settore del pomodoro in Italia e Spagna, durante il periodo transitorio, è concessa l’autorizzazione di erogare aiuti di Stato per 15 milioni di euro entro il mese di giugno 2008. In seguito all’approvazione della nuova OCM, il governo italiano ha emesso diversi decreti per fissare le moda-lità nazionali di applicazione. Le disposizioni relative alle pere e alle pesche destinate alla trasformazione sono contenute nel decreto 1537/2007. In questo caso si stabilisce un periodo transitorio dal 2008 al 2010 in cui è previsto un aiuto accoppiato totale determinato in base alle superfici ammissibili. Dal 2011 il titolo all’aiuto sarà calcolato sulla base di un periodo rappresentativo che comprende le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. L’importo attribuito sarà quindi il frutto della media della produ-zione di pere e di pesche ammessa a premio per ciascun periodo rappresentati-vo.
Il decreto 1539/2007 tratta la normativa relativa al settore delle prugne de-stinate alla trasformazione. Nella fattispecie, si ritiene di applicare fino al 31 dicembre 2010 un aiuto accoppiato per il 100% della componente massimale nazionale mentre per i due anni successivi la percentuale si riduce al 75%. An-che in questo caso l’aiuto è concesso ai produttori associati ad un Organizza-zione di produttori. A decorrere dal 2011, l’aiuto disaccoppiato sarà assegnato al 25% della componente massimale nazionale mentre dal 2013 sarà applicato al 100%. L’importo del titolo all’aiuto ad ettaro sarà calcolato sulla base delle campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. Per tutti i prodotti sopra de-scritti, un requisito fondamentale dell’assegnazione degli aiuti è l’associazione ad una organizzazione di produttori o ad un gruppo di produttori entrambi ri-conosciuti.
La normativa relativa al pomodoro da industria è contenuta nei decreti 1540/2007 e 1229/2008 e successivi. In questo ambito è stabilito di erogare dal 2008 al 2010 un aiuto per ettaro al 50% della componente massimale naziona-le. L’aiuto attribuito in base alle superfici tiene conto del periodo rappresenta-tivo sulla base delle campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. I paga-menti accoppiati erogati nel periodo 2008-2010 potranno essere erogati anche ai produttori cosiddetti non-storici, e quindi nuovi produttori.
L’aiuto accoppiato è indicativamente pari a 1.300 euro per ettaro di pomo-doro coltivato, anche se sarà definitivamente determinato alla fine del 2008.
La domanda di aiuto dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2008. La con-cessione dell’aiuto è comunque subordinata al rispetto di alcune condizioni:
essere soci di una organizzazione di produttori; disporre di una superficie
agri-cola destinata a pomodoro da industria superiore a 0,3 ettari e una dimensione per appezzamento non inferiore a 500 metri quadri; aver stipulato un contratto con un primo trasformatore accreditato; aver effettivamente consegnato la produzione. I contratti tra le Op ed i primi trasformatori dovranno essere stipu-lati entro il 15 marzo 2008. Nel caso che l’Op agisca anche come trasformato-re dovrà essetrasformato-re avviato un impegno di conferimento. Entro il 31 marzo 2008 le Op dovranno inviare all’Agea o ad organismi pagatori tutte le informazioni contenute nei contratti. La quantità consegnata al primo trasformatore non do-vrà essere inferiore al 70% della resa regionale. Infine, entro il 15 novembre 2008, le Op comunicheranno ad Agea la quantità di prodotto consegnato ai primi trasformatori e le superfici investite.
Per quanto riguarda il settore degli agrumi si prevede che già dal 2008 sia applicato il regime disaccoppiato. La dotazione è stata ripartita in due compo-nenti: 2/3 sarà assegnata a tutti i produttori di agrumi che hanno commercia-lizzato il prodotto nel 2006 (in caso di trasformati è valido anche il 2005), mentre 1/3 sarà corrisposto solo agli agricoltori che hanno prodotto per la tra-sformazione industriale nel 2005 e nel 2006.
In merito alle disposizioni riguardanti l’articolo 51 del Reg. 1782/2003 re-lative alla rimozione del divieto di coltivare prodotti ortofrutticoli, patate da consumo e vivai nelle superfici oggetti di pagamento unico, il Ministero delle Politiche Agricole ha decretato una proroga fino al 31 dicembre 2010 per la produzione di patate da consumo, di vivai e di frutta in coltura permanente ad eccezione degli agrumi.
Il budget dell’intera riforma a favore dell’Italia resta invariato e pari a circa 470 milioni di euro. Il dato è molto importante in quanto la prima assegnazio-ne contava solo 15 paesi mentre ora la compagiassegnazio-ne europea è a 27 paesi.
Settore vitivinicolo
Il 19 dicembre 2007 si è raggiunto un accordo politico sulla nuova Orga-nizzazione Comune di Mercato del comparto vitivinicolo che entrerà in vigore il 1 agosto 2008. Attualmente è stata stilata una proposta di regolamento che dovrà superare diversi passaggi. Entro marzo il regolamento dovrà essere noti-ficato in modo definitivo alla WTO che avrà due mesi per presentare eventuali osservazioni. In seguito, entro il 30 giugno, gli Stati Membri dovranno portare un progetto di programma quinquennale che illustrerà le misure da adottare per accrescere la competitività del settore. Diversi sono i punti trattati dalla nuova OCM.
Uno tra i più dibattuti in sede di discussione è stato lo zuccheraggio. Infatti, la proposta della commissione presentata a luglio poneva il divieto di questa
pratica già dall’entrata in vigore della riforma. L’Italia era uno dei pochi paesi che ha portato avanti questa proposta con decisa convinzione. L’accordo poli-tico raggiunto ha, invece, reintrodotto la possibilità di praticare lo zuccherag-gio con valori più bassi dello 0,5% rispetto alla precedente normativa. I tetti di arricchimento massimo sono distinti per area e risultano del 3% nel periodo 2008-09 e del 2,5% nel 2009-10 nella zona A (Nord Europa), del 2% nel 2008-10 nella zona B (Centro Europa) e dell’1,5% nel 2008 e del 1% nel 2009-10 nella zona C. I Paesi potranno chiedere un ulteriore aumento del livel-lo consentito per regioni climatiche eccezionali. La riforma prevede inoltre che nel 2012 si avvierà una procedura di valutazione dell’impatto sullo zuccherag-gio.
In relazione a questo mantenimento, i produttori italiani potranno benefi-ciare di aiuti ai mosti concentrati utilizzati per l’arricchimento per quattro anni.
La dotazione finanziaria di questa misura è aumentata di circa 60 milioni di euro. L’accordo prevede che al termine dei quattro anni l’aiuto ai mosti possa essere trasformato in pagamenti disaccoppiati ai produttori di vino ma attual-mente, nella bozza del regolamento, questa opzione non compare.
In merito al regime di estirpazione, la quota stabilita delle superfici da e-stirpare è pari a 175.000 ettari. Il valore è nettamente inferiore alla proposta i-niziale che era di 400 mila ettari, già ridotta a luglio 2007 a 200 mila. L’aiuto previsto per l’estirpazione per il primo anno è aumentato del 20% rispetto alla precedente normativa. Il premio sarà assegnato per tre anni e progressivamente ridotto. La Commissione potrà bloccare l’aiuto non appena la superficie degli Stati Membri destinata a vite si riduca del 15%. Inoltre, ogni paese avrà la pos-sibilità di limitare la misura nelle aree di montagna e in quelle di forte penden-za o di far cessare l’aiuto non appena l’estirpazione provochi una riduzione dell’8% della superficie nazionale o del 10% per quella regionale. La dotazio-ne finanziaria passerà da 464 milioni di euro per il primo anno a 276 milioni nel terzo. La gestione dell’aiuto sarà centralizzata e non usufruiranno della mi-sura i Paesi con una produzione inferiore a 50 mila ettolitri di vino all’anno.
Le superfici espiantate saranno oggetto dell’aiuto disaccoppiato che non potrà superare i 350 euro all’ettaro. Inoltre, a partire dal 2009, saranno ammes-se al regime di pagamento unico anche le superfici vitate. Gli Stati Membri hanno la possibilità di distribuire un titolo all’aiuto a tutti i produttori viticoli nell’ambito dei propri massimali finanziari. L’applicazione del regime del premio unico prevede quindi anche il rispetto della condizionalità.
Solo a partire dal primo gennaio 2015, con la possibilità per i singoli Stati Membri di prorogarlo al 2018, sarà abolito il sistema dei diritti d’impianto. Al termine dei periodo non ci saranno più vincoli sulle superfici che potranno es-sere aumentate liberamente.
L’Unione europea conferma le attuali pratiche enologiche e ne autorizzerà delle nuove solo nel caso siano già ammesse dall’Organizzazione Internazio-nale della vigna e del vino (Oiv). Inoltre, vige il divieto di vinificare nell’Ue mosti provenienti da Paesi Terzi, nonché di miscelare mosti e vini comunitari con prodotti extraeuropei. Per i vini esportati, si utilizzeranno solo le pratiche ammesse nell’Ue.
Per quanto riguarda l’importante tema delle misure di mercato, la proposta iniziale prevedeva l’abolizione immediata di tutte le misure di mercato.
Nell’accordo invece alcune di queste sono rimaste. Rimane la distillazione dei sottoprodotti che dovrà esser finanziata all’interno dell’envelope nazionale.
Per altri quattro anni ci sarà la possibilità di utilizzare la distillazione anti crisi che sarà finanziata con le nuove dotazioni finanziarie con una spesa limitata al 20% della dotazione nazionale per il primo anno, al 15% nel secondo, al 10%
per il terzo e al 5% nel quarto. Infine, per altri quattro anni, sarà ammessa la produzione di alcol per usi commestibili, dopodiché l’aiuto sarò disaccoppiato.
La dotazione finanziaria nazionale, a seguito dell’abolizione di alcuni in-terventi di mercato, sarà utilizzata per finanziare vecchie o nuove misure a so-stegno del settore. Le misure previste includono la promozione ai Paesi Terzi, la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, l’aiuto per la vendemmia verde, ecc. Inoltre, sono previste nuove misure per la gestione della crisi come l’assicurazione contro le calamità naturali o la copertura di costi amministrati-vi per la costituzione di specifici fondi di mutualizzazione. La definizione del-le misure sarà comunque dedel-legata agli Stati Membri che dovranno redigere uno specifico programma di sostegno finanziato tramite le apposite dotazioni nazionali (envelope). In Italia sono già state avviate le consultazioni per la ge-stione dell’envelope. La dotazione finanziaria dell’Italia (comprensiva delle ri-sorse dello sviluppo rurale) passerà da 231 milioni di euro del 2009 a 376 mi-lioni del 2015. L’Italia risulta il principale beneficiario.
Sono state notevolmente ridotte le risorse destinate allo sviluppo rurale. Tra le misure possibili rientrano l’insediamento di giovani agricoltori, il migliora-mento della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle Organizzazioni dei produttori.
Infine, sono state definite nuove disposizioni relative all’etichettatura.
L’accordo prevede un miglioramento delle norme previste. I vini Doc e Igt sa-ranno considerati i vini di qualità dell’Unione europea e quindi dovsa-ranno ri-spettare le regole per i prodotti Dop e Igp. In questo caso quindi sarà d’obbligo la vinificazione nelle zone d’origine.
L’etichettatura sarà semplificata. Per i vini da tavola si potrà indicare in eti-chetta il vitigno di origine e l’annata di produzione. Per l’Italia sono previste delle deroghe per limitare l’utilizzo del nome di varietà di uve riconosciute di
pregio dal consumatore.
Riforma dello zucchero
In relazione agli esigui risultati dei primi due anni della riforma dello zuc-chero la Commissione europea, il 26 settembre scorso, ha approvato una “ri-forma della ri“ri-forma” per incentivare ulteriormente la rinuncia delle quote.
La modifica considerata più importante a livello europeo è relativa alla quota dell’aiuto alla ristrutturazione del settore, fissata per i bieticoltori e i for-nitori di macchinari pari al 10%. Nel nostro paese la fissazione al 10% della quota di aiuto alla ristrutturazione era già stata effettuata nell’ambito della di-screzionalità prevista inizialmente dalla Riforma e pertanto tale modifica non ha praticamente nessuna incidenza.
Il regolamento prevede un aiuto supplementare pari a 237,5 euro per ton-nellata che i bieticoltori riceveranno qualora rinuncino alla quota. Il provvedi-mento risulta anche retroattivo e quindi sarà erogato anche a chi ha già prov-veduto alla riduzione della quota nelle campagne 2006 e 2007. Tale aspetto è decisamente rilevante per i bieticoltori italiani, che vedono così incrementare significativamente l’aiuto a carattere risarcitorio legato alla impossibilità di continuare a produrre barbabietola da zucchero in conseguenza della dismis-sione di quota (e chiusura degli zuccherifici) da parte delle imprese saccarife-re. I bieticoltori potranno cedere le proprie quote fino ad un massimo del 10%
della quota spettante allo zuccherificio in cui hanno conferito il prodotto, ma tale facoltà di iniziativa individuale di fatto non si applicherà nel nostro Paese . Le aziende che rinunciano ad un quantitativo della propria quota nella campa-gna 2008/2009 potranno usufruire di una esenzione del pagamento del contri-buto di ristrutturazione per la quota oggetto di ritiro nella campagna 2007/2008. La data stabilita per la comunicazione della rinuncia era fissata al 31 gennaio 2008.
Potranno beneficiare della compensazione aggiuntiva anche i bieticoltori che, attraverso un impegno vincolante presentato entro la fine di gennaio, ri-nunciano alla quota nella campagna 2009/10.
In seguito la Commissione avvertirà le aziende del rischio che correranno se entro il 2010 non avranno rinunciato alle quote. Infatti, nel 2010 la Com-missione potrà rendere obbligatoria la riduzione con un taglio non compensa-to. Nel regolamento la soglia di rinuncia per ogni Stato Membro è del 60%
della propria superficie. L’Italia supererà ampiamente la quota del 60% di ri-duzione di quota in conseguenza della Riforma, a causa della decisione di chiusura degli zuccherifici di Pontelagoscuro (Fe) e di Jesi (An), non prevista inizialmente, e quindi potrà usufruire dell’esenzione della “regola del 10%” e
di ulteriori tagli da parte dell’Ue.
OCM unica
L’OCM unica è stata approvata il 12 giugno 2007 ed emanata con il Reg.
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. L’avvio del regolamento è stato fissato per il primo gennaio 2008. Scopo fondamentale dell’OCM unica è legato all’esigenza di procedere ad una semplificazione tecnica degli stru-menti di politica agricola attraverso una revisione della disciplina giuridica, delle procedure amministrative e dei meccanismi di gestione. A seguito delle ultime riforme delle diverse organizzazioni di mercato la maggior parte dei settori è confluito all’interno del Premio Unico Aziendale, lasciando nelle sin-gole OCM la regolarizzazione degli scambi con i Paesi Terzi, le disposizioni generali e alcune norme relative al mercato interno.
La struttura dell’OCM unica si articola in quattro capitoli: le disposizioni introduttive, le disposizioni relative al mercato interno, le disposizioni concer-nenti il commercio con i Paesi Terzi, le disposizioni finali e generali e,a se-conda delle circostanze, transitorie.
Un’altra importante novità introdotta dall’OCM unica è la costituzione di un Comitato Unico di gestione e l’abolizione dei singoli comitati di gestione.
Il regolamento raggruppa 21 OCM e alcuni altri regolamenti recanti norme specifiche per alcuni prodotti. A pochi mesi dall’avvio del regolamento sono comunque necessarie già delle modifiche riguardanti alcuni settori. Sarà infatti necessario introdurre le regole del “minipacchetto latte” approvato nel corso del 2007 e la sostituzione delle regole relative allo zucchero a seguito della ri-forma bis. Inoltre, dovranno essere inserite le disposizioni riguardanti le orga-nizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo, approvate a giugno 2007 e quelle del settore vitivinicolo che sarà approvata nella metà del 2008 e le nor-me per la comnor-mercializzazione dei vitelli approvate la scorsa primavera.