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La legge di sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito e la reviviscenza

Ci si può infine chiedere se la legge di sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito comporti una qualche forma di reviviscenza delle norme previste dallo stesso.

Una non recente sentenza della Corte costituzionale, infatti, ha definito come «reviviscenza delle norme all'epoca vigenti» l’effetto di una disposizione di sanatoria di un decreto-legge non conver-tito31.

A commento di tale pronuncia, si è però correttamente notato che non sembra corretto qualificare in tal senso gli effetti della sanatoria per ragioni attinenti alla struttura tipica del fenomeno che si qualifica normalmente come reviviscenza, per il fatto che le norme “ripristinate” (o, meglio, “sanate”)

30 Così G.PITRUZZELLA, La legge di conversione del decreto legge, cit., p. 290. Cfr. anche L.CARLASSARE, Commento

all’articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39, in Le nuove leggi civili commentate, 1978, p. 416;

G.F.CIAURRO, Decreto-legge, in Enc giur., X, Roma, 1988, p. 12 ss.; V.PETRI,L’efficacia degli emendamenti modifica-tivi del decreto-legge e la certezza del diritto, cit.

31 Così Corte cost., sent. 16 luglio 1996, n. 249, in relazione all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 1995, come modificato dalla legge di conversione n. 216 del 1995. Per una ricostruzione della complessa vicenda oggetto di tale sentenza v. A.CELOTTO, La sanatoria degli effetti di un decreto-legge non convertito comporta la «reviviscenza»

dovevano considerarsi non più esistenti – e non solo limitate nell’efficacia – e, infine, per la diversa operatività circa l’efficacia nel tempo delle norme oggetto di sanatoria32.

Sotto il primo profilo, si può notare come il fenomeno della reviviscenza preveda la rimozione della causa che ha limitato l’efficacia di una norma e cioè l’abrogazione della norma abrogatrice o la sua invalidità, come più volte illustrato.

Nel caso di una legge di sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito in legge, invece, non è più possibile rimuovere il fattore che ha determinato l’estinzione della norma non convertita, poiché non c’è alcuna possibilità di revocare la mancata conversione in legge: il termine di sessanta giorni è perentorio e la Costituzione stessa prevede la decadenza quale conseguenza automatica.

Nelle ipotesi di reviviscenza si assiste a un evento giuridicamente rilevante che incide sulla norma abrogatrice, ovvero sulla causa della limitazione dell’efficacia nel tempo della norma abrogata. Vi-ceversa, la legge di sanatoria agisce direttamente sugli effetti delle norme non convertite e non invece sulla mancata conversione. In altri termini, la legge di sanatoria non determina il venir meno della causa che ha provocato l’estromissione della norma, ovvero la mancata conversione in legge, ma dispone una disciplina che può recuperare il contenuto della norma stessa, lasciandone però impre-giudicato lo status. La norma non convertita, infatti, rimane tale; la legge che disciplina i rapporti sorti in base ad essa può recuperarne il contenuto, in modo da garantire che ad essi continui ad appli-carsi quella disciplina, ma ciò ovviamente non significa che il decreto-legge non convertito torni vigente o direttamente applicabile. Se nella legge di sanatoria vi è un rinvio al decreto-legge non convertito, non è comunque questo che torna applicabile: non è utile identificare una tecnica di reda-zione per rinvio a un fenomeno di reviviscenza in senso proprio.

Non vi sono dunque margini di discrezionalità per l’interprete circa la disciplina da applicare a tali rapporti: essa consiste in quella dettata dalla legge di sanatoria.

Di conseguenza, il secondo profilo per cui sembra errato qualificare come reviviscenza la sanatoria degli effetti di norma di decreto-legge non convertita consiste nella circostanza che la norma non convertita non è meramente limitata nella sua efficacia, cioè non è semplicemente abrogata, ma è estromessa tamquam non esset dall’ordinamento. Invece la reviviscenza in senso proprio, come si è già illustrato nel primo capitolo, può agire solo su norme abrogate.

Vero è che non può escludersi la reviviscenza di una norma anche nel caso in cui questa fosse stata abrogata retroattivamente, cioè escludendo da quel momento in poi ogni efficacia verso tutti i rapporti giuridici pendenti e futuri; ma la norma abrogata con effetto retroattivo è colpita soltanto nel profilo dell’efficacia (sia pure più radicalmente di quanto avvenga nell’abrogazione senza effetto retroattivo),

32 Si riportano di seguito in sintesi le riflessioni presenti in A.CELOTTO, La sanatoria degli effetti di un decreto-legge

restando pur sempre valida. La norma prevista da un decreto-legge e non convertita in legge, invece, diviene giuridicamente inesistente, condizione che non la rende idonea a essere oggetto di revivi-scenza.

Infine, una ulteriore distinzione rispetto alla reviviscenza consiste nel fatto che la legge di sanatoria agisce limitatamente ai rapporti giuridici sorti durante la provvisoria vigenza del decreto non conver-tito ed è dunque riferibile solo ad essi; essa non è applicabile ai rapporti giuridici eventualmente costituiti successivamente e non dispiega pertanto una piena efficacia riferibile a tutti i rapporti giu-ridici sorti dal momento della sua entrata in vigore.

Ciò vale ovviamente nel caso di una legge di sanatoria in senso stretto, che effettivamente si limiti a disciplinare i rap-porti sorti in base alle norme di un decreto-legge non convertito; la decadenza del decreto-legge, infatti, non impedisce che il Parlamento possa autonomamente adottare una legge con contenuto identico o simile a quello del decreto non convertito e di prevederne anche l’efficacia re-troattiva, salvi il divieto di retroattività in materia penale e gli ordinari li-miti fissati dalla giurispru-denza costituzionale alla retroattività delle norme. Una legge che regola soltanto i rapporti sorti in base al decreto non convertito non può ovviamente disporre pro futuro33.

Al contrario, una norma oggetto di reviviscenza normalmente torna a essere la disciplina applica-bile a tutti i rapporti presenti e futuri che ricadono sotto le sue previsioni: essa torna a essere, in altre parole, pienamente efficace.

Per questi motivi sembra doversi escludere che le leggi di sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti possano determinare fenomeni di reviviscenza: più semplicemente, esse fanno salvi gli effetti delle norme non convertite limitatamente ai rapporti giuridici sorti durante il periodo della loro provvisoria efficacia, senza dispiegare però altro effetto nell’ordinamento.

Esse tutelano la certezza del diritto non tanto come conoscibilità della norma (che pure può con-siderarsi assicurata se la formulazione delle disposizioni sananti individua con precisione le norme non convertite di cui fare salvi gli effetti), bensì soprattutto come stabilità dei rapporti giuridici e prevedibilità delle conseguenze rispetto alle azioni poste in essere in forza di una base normativa, assicurando che non scompaia dall’ordinamento la disciplina verso cui i cittadini avevano riposto un’aspettativa, magari agendo con condotte che in assenza di una norma “sanante” potrebbero costi-tuire il fondamento di un illecito civile o amministrativo34.

33 Cfr. G.MONACO, Decreto-legge, legge di conversione e legge di sanatoria di fronte al sindacato della Corte

costi-tuzionale, in Dir. pubbl., 2007, p. 601-602.

34 Sul punto cfr. anche A.SIMONCINI, La regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non

CAPITOLO IV

REVIVISCENZA E REFERENDUM ABROGATIVO

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