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Reviviscenza di norma abrogata per effetto dell'illegittimità per vizi sostanziali di una norma non meramente abrogatrice

3. Gli orientamenti della dottrina sugli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma legislativa abrogatrice

3.5. Il ripristino della norma illegittimamente abrogata come corollario del sindacato di co- co-stituzionalità

3.5.2. L’ammissibilità della reviviscenza in ragione dell’annullamento dell’effetto abrogativo

3.5.2.2. Reviviscenza di norma abrogata per effetto dell'illegittimità per vizi sostanziali di una norma non meramente abrogatrice

I casi più controversi di reviviscenza della norma abrogata da norma dichiarata costituzionalmente illegittima, su cui è possibile trarre conclusioni diverse, sono quelli nei quali è dichiarata l’illegittimità per vizi sostanziali di una legge, una disposizione o un complesso di disposizioni che, contestual-mente all’abrogazione delle norme previgenti, hanno posto una nuova disciplina positiva.

Se si escludesse a priori ogni possibilità di reviviscenza, in questa ipotesi la pronuncia di accogli-mento comporterebbe soltanto la caducazione di tale disciplina. Si creerebbe così un vuoto legislativo che potrebbe essere forse colmato con gli ordinari strumenti di auto-integrazione dell’ordinamento, ma con tutti i limiti del caso; non si può escludere che il vuoto derivante dalla caducazione possa comportare conseguenze ancora più gravi, sotto il profilo della violazione della Costituzione, di quelle ascrivibili alla norma abrogatrice illegittima.

Si pensi a una disposizione che tutela un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione la quale, oltre a dettare una puntuale disciplina, abbia anche abrogato le norme previgenti che disciplinavano lo stesso oggetto: se tale disposizione fosse dichiarata totalmente incostituzionale e, al contempo, si dovesse ritenere inibita la possibilità di reviviscenza delle norme anteriori, la tutela di quel diritto costituzionale non troverebbe più riscontro in alcuna disciplina positiva e potrebbe così essere grave-mente compromessa. Se si trattasse del diritto a una prestazione sociale, la quale necessariagrave-mente deve essere prevista in modo puntuale da una disciplina positiva, esso sarebbe certamente compro-messo in seguito alla mera caducazione della disposizione illegittima che da ultimo prevedeva tale

ad un corso sulle fonti del diritto, cit., p. 140, secondo cui la reviviscenza è ammessa «solo quando

l’abrogazione/invali-dità della normativa abrogatrice colpisce questa nella sua globalità»: una ipotesi di invalil’abrogazione/invali-dità globale, si può aggiungere, è certamente proprio quella del vizio formale dell’atto normativo.

62 Cfr. C.CUPELLI,Incostituzionalità per vizio procedurale, reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia penale, cit. p. 510.

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prestazione, stante il divieto di reviviscenza delle eventuali norme previgenti63. La questione potrebbe però porre problemi in relazione ai vincoli di bilancio di cui all’art, 81 Cost.; sul punto si tornerà oltre.

Tuttavia, deve anche essere osservato che nell’ordinamento italiano è raro imbattersi in discipline che siano primigenie, ovvero che per prime abbiano regolato una materia o un particolare tipo di rapporti; ampia parte delle norme vigenti ha alle spalle più di una disciplina previgente. Perciò se si portassero alle estreme conseguenze le ipotesi di reviviscenza, si correrebbe il rischio che ad ogni pronuncia di incostituzionalità le norme anteriori tornassero vigenti, al di là di ogni ragionevolezza e di ogni prevedibilità da parte degli interpreti, con grave pregiudizio nei confronti della certezza del diritto.

Proprio dal tentativo di conciliare le esigenze di razionalità del sistema, che sembrano convergere verso un’operatività limitata della reviviscenza in ipotesi di questo tipo, parte della dottrina ha cercato di individuare dei criteri in base ai quali ammettere o meno il ripristino.

Non manca chi non pone particolari limiti e ritiene che la reviviscenza operi in modo sostanzial-mente automatico a seguito dell’annullamento della disciplina (anche ma non soltanto) abrogativa64.

Altri ritengono invece che la pronuncia della Corte debba colpire sia le norme che compongono la nuova disciplina, sia anche quelle che hanno determinato l’abrogazione delle norme previgenti65; sarebbe forse più preciso, in quest’ottica, esprimersi in termini di disposizioni e non di norme (anche perché la pronuncia della Corte incide formalmente sulle prime), poiché è evidente che di regola se una pronuncia di incostituzionalità colpisce una o più disposizioni di un atto senza al contempo ca-ducare, anche in parte, le eventuali clausole abrogatrici espresse, dovrebbe escludersi la reviviscenza.

Dunque, se la pronuncia colpisce direttamente una disposizione espressamente abrogatrice, risul-terà chiaro l’annullamento dell’effetto abrogativo66; parimenti dovrà ritenersi nel caso di illegittimità di una disposizione sostitutiva o modificativa di un'altra previgente, che comporterà il ripristino della disposizione nella formulazione anteriore.

Invece, in tutti gli altri casi in cui la sentenza non tocca le disposizioni da cui discendono gli effetti abrogativi si dovrà invece ritenere soltanto la caducazione della disciplina positiva: il “vuoto” che si verrà a creare non potrà essere colmato mediante ripristino delle norme anteriori, ma con gli ordinari mezzi di auto-integrazione dell’ordinamento.

63 Sul punto cfr. A.GIORGIS, Uno spunto in tema di tutela costituzionale dei diritti sociali e reviviscenza delle norme

illegittimamente abrogate, cit., p. 1837 ss.

64 Cfr. R.GUASTINI, Le fonti del diritto, cit., p. 315.

65 Cfr. A.M.SANDULLI, Natura, funzioni ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle

leggi, cit., p. 48.

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Tendenzialmente, si propende per l’esclusione della reviviscenza delle norme tacitamente o im-plicitamente abrogate, poiché in tal caso non è ovviamente possibile colpire disposizioni espressa-mente abrogatrici67. Sul punto è possibile avanzare dei dubbi, soprattutto se si ricostruisce il feno-meno abrogativo come unitario. Del resto, a rigore, la caducazione di una norma tacitamente trice dovrebbe comportare la reviviscenza della norma abrogata, poiché in tale modalità di abroga-zione l’effetto abrogativo deriva appunto dalla disciplina successiva inconciliabile (e quindi dalle disposizioni che la esprimono), non essendo necessaria alcuna clausola espressamente abrogatrice.

Diverso è il caso dell’abrogazione implicita. L’illegittimità di alcune disposizioni di una legge che regola ex novo una intera materia potrebbe comportare una trasformazione dell’atto normativo di modo che esso non esprima più una disciplina completa per tale settore, perdendo così la qualità che giustificava l’effetto abrogativo nei confronti di ogni norma previgente sulla stessa materia; di con-seguenza, anche in tali ipotesi potrebbero verificarsi fenomeni di ripristino.

A conclusione dei ragionamenti finora esposti si può affermare che sarebbe davvero poco sosteni-bile porsi in un’ottica di totale chiusura verso la reviviscenza nel caso in cui una norma abrogatrice sia illegittima.

Si è già dimostrato come, alle estreme conseguenze, una preclusione di questo tipo potrebbe addi-rittura suggerire che le norme meramente abrogatrici costituiscano una “zona franca” della giustizia costituzionale”.

Invece, con riferimento all’ipotesi di illegittimità di una legge o di una disposizione (non mera-mente) abrogatrice, colpita nella sua interezza per un vizio formale o sostanziale, il divieto di revivi-scenza non porterebbe a configurare tanto una “zona franca”, quanto piuttosto una “zona d’ombra” della giustizia costituzionale, ovvero un caso «in cui il giudizio della Corte ha ugualmente modo di spiegarsi, pur lasciando per l’uno o per l’altro aspetto comunque insoddisfatte o, come che sia, non pienamente appagate talune aspettative di giustizia costituzionale (per una loro densa, esigente acce-zione)»68.

Infatti, la preclusione di ogni ipotesi di reviviscenza non impedirebbe in teoria di sollevare la que-stione di legittimità, ma menomerebbe le possibilità di un’efficace risposta in termini di conformità alla Costituzione dell’assetto normativo. Si è già accennato, infatti, all’eventualità che la mera cadu-cazione di una disciplina illegittima, senza possibilità di reviviscenza di quella anteriore, potrebbe portare a conseguenze ancora più gravi dal punto di vista costituzionale; tale problema sarebbe ancora più evidente nel caso in cui la disciplina caducata fosse identica o molto simile a quella previgente, che magari era stata abrogata soltanto al fine di farla confluire in un testo unico o in un codice.

67 Cfr. M. MEZZANOTTE, Reviviscenza delle norme e principio di completezza dell’ordinamento, cit., p. 701.

68 Così A.RUGGERI,Presentazione del seminario, in R.BALDUZZI,P.COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della

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