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Il nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria n 800/2008

L’obiettivo del Regolamento unico è stato, dunque, quello di armonizzare e consolidare in un unico testo le norme contenute nei precedenti regolamenti e di introdurre altre categorie di aiu- ti che beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di previa autoriz- zazione. Le nuove disposizioni prevedono anche la concessione dei sussidi in tempi più brevi e formalità burocratiche ridotte per gli Stati membri e per i beneficiari.

In primo luogo, la novità apportata è riferita alle nuove tipo- logie di aiuti per i quali, in precedenza, non vigeva alcuna tipo- logia di esenzione dall’obbligo di notifica56.

55 Circa la decorrenza del Reg. (CE) n. 800/2008, si precisa che lo stesso è

entrato in vigore il 29 agosto 2008 e si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condi- zioni di cui al Regolamento di esenzione. Gli aiuti concessi prima del 31 di- cembre 2008 che non soddisfano le condizioni del Regolamento di esenzione ma che risultano conformi al Reg. (CE) n. 68/2001, al Reg. (CE) n. 70/2001, al Reg. (CE) n. 2204/2002 o al Reg. (CE) n. 1628/2006 sono compatibili con il mercato comune ed esenti dall’obbligo di notifica. Qualsiasi altro aiuto con- cesso prima dell’entrata in vigore del Regolamento di esenzione, che non sod- disfi né le condizioni di cui al Regolamento di esenzione né le condizioni sta- bilite in uno dei regolamenti suindicati, è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili. Allo scadere del periodo di validità del Regolamento di esenzione (31 dicem- bre 2013), i regimi di aiuti esentati a norma del presente Regolamento conti- nuano a beneficiare dell’esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali. L’esenzione dei regimi di aiuti re- gionali scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.

Nella specie, le novità si riferiscono agli aiuti per la tutela

ambientale, agli aiuti per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo a favore delle grandi imprese, agli aiuti sotto forma di capitale di rischio e agli aiuti per le imprese di nuova creazione da parte

di imprenditrici donne. Sono stati confermati, pur se integrati e migliorati nelle modalità applicative, i singoli regolamenti pre- cedentemente vigenti in materia di aiuti de minimis, aiuti in fa-

vore delle PMI, aiuti per la ricerca e lo sviluppo delle PMI, gli aiuti per l’occupazione e la formazione, gli aiuti a finalità re- gionale, con una linea di intervento specifica per i lavoratori di-

sabili.

Altra peculiarità del Regolamento unico è quella di aver de- lineato “gli aspetti comuni” ai differenti settori di intervento, riferiti ai requisiti dimensionali delle imprese beneficiarie e al

quantum dell’aiuto. Il Regolamento generale d’esenzione privi-

legia soprattutto gli aiuti alle PMI, identificate secondo la vi- gente nozione comunitaria57, autorizzando differenti tipologie di

sovvenzioni a loro favore.

Le disposizioni in esame prevedono, inoltre, una serie di e- sclusioni dalle regole di esenzione, sia in ragione di requisiti

56 Si badi che, in ogni caso, il Regolamento generale di esenzione non si ap-

plica ad alcuni specifici settori quali: pesca, acquacoltura, produzione prima- ria di prodotti agricoli, nella trasformazione e commercializzazione dei pro- dotti agricoli, nella siderurgia, nei settori della costruzione navale e delle fibre sintetiche, né alle imprese in difficoltà e a quelle cui è stato prescritto di resti- tuire aiuti illegali precedentemente concessi. Questi ultimi, invero, rappresen- tano settori e/o aree di intervento per i quali vigono altri specifici regolamenti previsti per interventi ad hoc da parte di stati e istituzioni comunitarie.

57 Sul punto si veda la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio

2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese notificata con il numero C(2003) 1422 (2003/361/CE) entrato in vigore il 1 gennaio 2005; Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008. All’Allegato 1, art. 2 di detto regolamento si ritrova l’indicazione delle PMI che sono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. All’interno di detta categoria si definisce, infine, microimpresa un’impresa che occupa me- no di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

soggettivi, che con riferimento a requisiti oggettivi dei benefi-

ciari.

Nella specie, per quel che concerne i limiti soggettivi, resta- no escluse dall’applicazione del Regolamento unico di esenzio- ne, le imprese che, pur essendo potenziali beneficiari, siano sta- te destinatarie di ordini di recupero di precedenti aiuti conside- rati illegali da parte della Commissione; oppure delle imprese considerate in difficoltà secondo la nozione comunitaria vigen- te58 cui va applicato altro Regolamento di esonero ed altre mo-

dalità di sostegno59.

Molteplici sono, invece, i limiti oggettivi del Regolamento in esame, legati, in particolare, alla tipologia di attività che le imprese potenzialmente beneficiarie potrebbero esercitare e che per loro natura si ritengono non agevolabili. Nella specie, oltre a non applicarsi a specifici settori economici60, il Regolamento

58Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008, per im-

presa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: a) se si tratta di una società a responsabilità illimitata, di un’impresa che abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; b) di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debi- ti della società, ove abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia in- tervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'a- pertura nei confronti delle imprese di una procedura concorsuale per insolven- za. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma del cit. articolo.

59 Il Regolamento unico non si applica ai regimi di aiuto in cui gli Stati mem-

bri non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e in- compatibile con il mercato comune, ovvero, ai regimi previsti dai governi na- zionali di aiuti ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recu- pero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, o che abbia- no come destinatarie le imprese in difficoltà, secondo la nozione comunitaria.

60 Il Regolamento non si applica, ancora, ai seguenti settori economici:

a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell’acquacoltura, di cui al Reg. (CE) n. 104/2000, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;

b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agri- coli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capita-

n. 800 non si applica agli aiuti ad attività connesse all’ esporta- zione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribu- zione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’espor- tazione; agli aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

Quanto alle regole di cumulabilità, gli aiuti contemplati nel Regolamento unico possono essere cumulati con altri aiuti pre- visti ai sensi del medesimo Regolamento di esenzione o con al- tri aiuti di importanza minore (de minimis), ovvero con altri fi- nanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi, a condi- zione che tale cumulo non comporti il superamento delle inten- sità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati definiti dal rego- lamento di esenzione61.

le di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell’ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, pur- ché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 1857/2006;

c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

c.1) se l’importo dell’aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle im- prese in questione;

c.2) se l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente tra- sferito a produttori primari;

d) gli aiuti a favore di attività del settore dell’industria carboniera, fatta ecce- zione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazio- ne e gli aiuti per la tutela dell’ambiente;

e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell’industria siderurgica; f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale; g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche. Il presente Regolamento non si applica inoltre ai regimi di aiuti regionali rela- tivi a settori specifici di attività economiche nell’ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici; agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione nel caso di aiuti intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione che non superino il 50% dell’aiuto totale destinato all’investimento.

61 In deroga a tale disposizione, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili pos-

sono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente Regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal Regolamento di esenzione, purché tale cumulo non si traduca in un’intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

2.8 Il Regolamento degli aiuti di importanza minore (cd. de

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