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Il Regolamento degli aiuti di importanza minore (cd de minimis)

Oltre ai regolamenti di esenzione per categoria, l’Unione consente agli Stati membri di erogare alle PMI aiuti considerati di “scarsa entità”, i quali, pur se ritenuti potenzialmente lesivi della concorrenza, risultano essere esentati dalla preventiva co- municazione alla Commissione proprio in ragione dell’importo considerato non significativo dell’agevolazione massima fruibi- le.

La Commissione aveva già introdotto nel 1992, e meglio specificato con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, la cosiddetta regola del de minimis che prevedeva l’importo massimo al di sotto della quale poteva considerarsi inapplicabi- le l'articolo 107, paragrafo 1.

La rilevanza che nel tempo tale regola ha acquisito progres- sivamente per gli Stati membri, che ne facevano e ne fanno sempre più volte ricorso, ha portato la Commissione, dopo ap- posita autorizzazione del Consiglio, ad emanare un Regolamen- to che disciplinasse specificatamente le condizioni di fruibilità di tale fattispecie derogatoria al generale divieto di aiuti di sta- to. Venne così emanato il Regolamento n. 69/2001, sostituito dal Regolamento n. 1998/200662.

La principale differenza tra le due fonti sta nel massimale dell’aiuto fruibile da ciascuna impresa che, è passato da 100.000 euro per triennio, alla soglia dei 200.000 euro, ma l’ altra rilevante diversità sta nelle nuove limitazioni in materia di cumulabilità degli aiuti in de minimis con le altre tipologie di aiuti63.

62 Si consideri che, in ogni caso, il nuovo regolamento de minimis rientra inol-

tre nel Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato della Commissione nel settore degli aiuti di Stato e completa gli orientamenti sul capitale di rischio e la disciplina degli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.

63 Già rispetto alla previgente comunicazione, il Regolamento n. 69/2001 pre-

vedeva delle differenze applicative. Nella specie, come evidenziato in dottrina da L. CAGEGGI- A. GENTILE, Regime europeo degli aiuti di Stato, aiuti de minimis e crediti d'imposta, in Il fisco, 2003, 6763 ss., il Regolamento, rispet-

Come accade per gli aiuti rientranti nel Regolamento Unico di esenzione per categoria, il ruolo della Commissione anche per gli aiuti in de minimis è diventao quello di verificare ex post che l’aiuto che lo Stato membro dichiara di aver erogato in con- formità con le previsioni di questa ipotesi derogatoria vi rientri effettivamente.

Gli Stati, per questo motivo, sono tenuti a facilitare tale compito instaurando specifiche modalità di controllo affinché l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso bene- ficiario non superi i massimali previsti64.

La regola de minimis è applicabile a prescindere dalle di- mensioni delle imprese beneficiarie, con esclusione di taluni soggetti in dipendenza della tipologia o del settore di attività esercitata65. Al fine di evitare abusi, il regolamento va però ap-

plicato solo agli aiuti de minimis cosiddetti “trasparenti”, ovve- ro, a quegli aiuti di cui sia possibile determinarne ex ante l'im- porto, senza necessità di effettuare un'analisi del rischio66.

Il nuovo Regolamento, altresì, per evitare che le intensità massime d'aiuto previste siano aggirate, stabilisce che gli aiuti "de minimis" non possono essere cumulati con altri aiuti statali

to alla comunicazione, non fa più alcun riferimento tra le ipotesi di esclusione, agli aiuti ai settori disciplinati dal Trattato Ceca e alla costruzione navale; e- sclusi, invece, secondo la previsione della comunicazione 96/C 68/06.

64 Non a caso, il regolamento precisa che gli stati devono comunicare all'im-

presa l'importo dell'aiuto fruibile, precisando che si tratta di un aiuto de mini- mis e facendo esplicitamente riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006. 65 In particolare, sono esclusi dal de minimis , le imprese operanti nei settori

connessi all'esportazione, nonché le imprese in difficoltà ed quelle operanti nel settore carboniero secondo quanto definito dalla normativa comunitaria. A differenza, invece, del previgente, tale Regolamento trova, pur se con talune limitazioni, attuazione anche per le imprese di trasporto e per quelle operanti nei settori di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli e della pe- sca.

66 Il Regolamento precisa che sono da considerarsi tali gli aiuti, sotto forma di

prestiti, il cui importo è calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto; gli aiuti sotto forma di con- ferimenti di capitale quando l'importo totale dell'apporto pubblico è inferiore alla soglia de minimis; gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ove il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia de minimis per ogni impre- sa destinataria; gli aiuti sotto forma di garanzie di prestiti se la parte del presti- to non supera 1,5 milioni di euro (750 000 euro nel settore del trasporto su strada).

“relativamente allo stesso progetto” e che comunque “l’impor- to complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una mede- sima impresa non dovrà superare i 200.000 EUR lordi nell’arco di tre esercizi finanziari… a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato intera- mente o parzialmente con risorse di origine comunitaria” (art.

2, p. 2).

Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso superi il predetto massimale, tale importo non potrà beneficiare dell’e- senzione prevista dal citato regolamento “neppure per una par-

te che non superi detto massimale”67.

Il nuovo Regolamento aggiunge he gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali, anche se autorizzati, relativi agli “stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo ad

un’intensità di aiuto superiore a quella fissata da un regola- mento di esenzione di categoria o da una decisione della Com- missione” (art. 2, p.5).

Altra occasione di “rideterminazione” degli aiuti effettiva- mente spettanti in de minimis deriva, pertanto, non soltanto dal- la eventuale fruizione di aiuti a fronte della stessa tipologia di “costi” ammissibili ma, soprattutto, dal fatto che, in virtù dell’e- ventuale cumulo con altri aiuti statali (o regionali) le imprese dovrebbero conoscere, “in tempo reale”, se per effetto del bene- ficio fruito sino ad allora in de minimis venga o meno a deter- minarsi il superamento delle intensità di aiuto fissate, per una determinata regione, in un regolamento di esenzione per catego- ria, in una decisione della Commissione o, come da più parti indicato, anche in un provvedimento di legge, anche nazionale, che espressamente disponga la non cumulabilità.

67 Pertanto, se un’impresa si trovasse nella condizione di superare il massima-

le di 200.000 euro, su base triennale, anche nel solo primo anno di fruizione dell’agevolazione, sarà costretta a “ricalcolare” il beneficio sino ad allora frui- to in de minimis, non potendo invocare lo stesso neanche in un momento suc- cessivo (art. 2, p. 2, ultimo periodo); detta impresa beneficiaria sarebbe, per- tanto, tenuta a corrispondere la maggiore imposta, fino ad allora, “indebita- mente” risparmiata (oltre a corrispondere sanzioni ed interessi per il mancato versamento).

Superatasi l’intensità di aiuto, infatti, il beneficio fino ad al- lora calcolato secondo la regole del de minimis non potrà essere invocato, neppure per la parte che non supera il massimale, né al momento della concessione dell’aiuto, né in un momento successivo68.

È evidente che i costi di “monitoraggio”degli aiuti di Stato goduti dalle imprese in de minimis impongono oggi, più che mai, la predisposizione di un controllo interno di gestione di e- levata complessità, realizzabile, dunque, solo ricorrendo ad ele- vate professionalità interne o esterne e, sarebbe auspicabile, con la collaborazione delle stesse autorità concedenti affinché i be- neficiari siano messi nelle condizioni di conoscere, in ogni momento, il “plafond” di risorse ancora disponibile.

Del resto, lo stesso art. 3, par. 1 del nuovo Regolamento n. 1998/2006, indica puntuali procedure di controllo degli aiuti concessi in de minimis, cui come si diceva, sono tenuti gli Stati membri, che possono essere disapplicate nel solo caso in cui lo Stato membro istituisca un “Registro Centrale” contenente in- formazioni complete su tutti gli aiuti rientranti nell’ ambito di applicazione del nuovo regolamento qualunque sia l’autorità concedente69.

68 Il fatto non è irrilevante, atteso che il precedente regolamento sul de mini- mis conteneva, in materia di cumulo, regole diverse rispetto a quelle ora di- sposte con il nuovo regolamento. Ed invero, se è principio generale della di- sciplina comunitaria il divieto di cumulo degli aiuti erogati nel caso in cui gli stessi abbiano per oggetto gli stessi beni, per quelli in de minimis il precedente Regolamento n. 69/2001 consentiva il cumulo con altre tipologie di sovven- zione, purché non venisse superato il precedente massimale pari a 100.000 euro su base triennale. Il nuovo Regolamento n. 1998/2006 stabilisce oggi , invece, come si è in precedenza chiarito, il divieto di cumulo degli aiuti in de minimis con gli aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili solo se se tale cumulo porta al superamento dell’intensità di aiuto superiore a quel- la fissata da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione del- la Commissione. La soglia massima di aiuto deve essere rispettata a prescin- dere dalla forma e dall'obiettivo perseguito e dall'origine dei finanziamenti ricevuti dai beneficiari. Nel caso di misure di aiuto che eccedano il predetto massimale, l'aiuto non potrà essere considerato de minimis, neppure fino al limite dal valore soglia del massimale. In questo caso, l'intera sovvenzione dovrà rispettare l'obbligo di preventiva notifica e non potrà essere considerato aiuto de minimis neppure per la parte che potrà trovare capienza nel massima- le.

69 Si aggiunga che molti Stati membri come l’Italia prevedono altresì che i

Si aggiunga che molti Stati membri, compresa l’Italia, pre- vedono che i destinatari di (qualsiasi tipologia) di aiuti di Stato possono avvalersi di misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare “tra coloro che hanno ricevuto e successivamente

non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati illegali o incompatibili dalla Commissione eu- ropea”.

La necessità di introdurre una simile previsione di legge de- riva dal fatto che, per consolidata giurisprudenza comunitaria, alla Commissione spetta il potere discrezionale di “sospendere

il versamento di un nuovo aiuto fino a che l’impresa non abbia restituito il precedente aiuto illegittimo” .

È dunque evidente che, in assenza di una dichiarazione nel senso innanzi precisato da parte dei beneficiari, gli uffici com- petenti all’erogazione dell’aiuto non potranno più concederla e che i beneficiari di altro regime dovranno rimborsare gli aiuti che, per qualche motivo, venissero dichiarati illegittimi o in- compatibili con le regole del Trattato.

2.9 L’ultimo orizzonte della politica di coesione: Europa

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