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Le priorità dell’Unione nell’attuale programmazione delle risorse

Fatte queste premesse d’ordine generale, la definizione dei principi cui si ispira la politica di coesione per il periodo di pro- grammazione 2007-2013, nonché quella di Europa 2020, non può prescindere dall’indicazione delle priorità che la Comunità ha individuato, sin dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 e del vertice di Goteborg del 2001.

Queste sono rappresentate dal perseguimento dell’interesse comune ad un forte sostegno ai processi di internazionalizza- zione delle imprese e di specializzazione in beni e servizi ad al-

ta intensità di conoscenza ed innovazione, dall’aumento della crescita dimensionale, dall’incremento dei livelli di occupazio- ne e dalla tutela dell’ambiente, oltre che al perseguimento dello sviluppo sostenibile.

Secondo gli attuali orientamenti, e conformemente al Lisbon

action plan del 2005, i programmi cofinanziati dalla politica di

coesione dovrebbero, infatti, orientare le risorse stanziate verso il conseguimento di obiettivi prioritari che si collegano in ma- niera evidente alle nuove frontiere della politica di coesione, ed in particolare a quelli collegati, come si è visto, alla politica ur- bana e alla politica ambientale.

Accanto all’obiettivo di favorire l’incremento di attrattività degli Stati membri, delle regioni e delle città migliorandone l’accessibilità e garantendo una qualità e un livello di servizi adeguati, anche a tutela dell’ ambiente, si è definito l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità e la crescita dell’economia

basata sulla conoscenza, favorendo la ricerca e l’innovazione;

così come quello della creazione di posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori per attrarre un maggior numero di persone sul mercato del lavoro e creare nuove imprese, miglio- rando, in ogni caso, il livello e le condizioni di vita dei lavorato- ri e delle aziende.

È evidente che il raggiungimento di questi programmi ri- chiede un partenariato istituzionale virtuoso e sistemico tra poli- tiche concepite dalla UE ed azioni dirette degli Stati membri (che sono quelli elaborati nei cd. QSRN).

Per questi motivi, l’attuale politica comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche in ragione della riforma dei fondi struttura- li53, chiede agli Stati membri di rispettare le linee di tendenza

della nuova programmazione che si possono sintetizzare nella

53 Riforma attraverso la quale è avvenuta il nuovo accorpamento per il mede-

simo settennio (FESR- FSE – Fondo di coesione) con la definizione dei nuovi tre obiettivi della Convergenza (ex obiettivo 1 relativo alla programmazione per il periodo 2000-2006), della Competitività regionale ed occupazione (ex obiettivi 2 e 3 relativi alla programmazione per il periodo 2000-2006) e della Cooperazione territoriale europea (quest’ultimo ispirato alle positive espe- rienze delle iniziative comunitarie PIC INTERREG, EQUAL ed URBAN, sempre relative alla programmazione per il periodo 2000-2006). Per appro- fondimenti, M. ENNIO, I nuovi fondi UE e la politica di coesione 2007-2013, in Amm. it., 2007, 193 ss.

esigenza di pervenire ad una riduzione dei livelli complessivi di sussidi, ad una più puntuale individuazione delle tipologie di aiuti ammissibili, alla definizione di procedure più efficaci di erogazione basate su una migliore assegnazione e maggiore tra- sparenza con consultazione delle parti in causa e, soprattutto, alla valutazione dell’efficacia degli aiuti in termini di impatto positivo e duraturo sullo sviluppo regionale.

Questo processo di rinnovamento ha trovato per ora una prima attuazione nel Regolamento generale sugli aiuti di Stato n. 800/2008 con il quale, da un lato, si sono confermate le rego- le già in precedenza disposte dai diversi Regolamenti di esen-

zione per categoria e si è pervenuti ad una semplificazione del-

le procedure di assegnazione delle risorse; dall’altro, si sono posti una serie di nuovi e più stringenti limiti alla fruibilità degli aiuti da parte dei beneficiari.

I singoli Regolamenti di esenzione per categorie sono quelli che, prima di essere sostituiti dal Regolamento Unico, contene- vano regole per ciascuna area o settore di aiuti ad essi ascrivibi- li54, la cui osservanza consentiva agli Stati membri di evitare di

54 I Regolamenti singoli di esenzione per categoria vigenti sino all’anno 2008,

erano, nella specie, quelli riferiti agli Aiuti alle piccole e medie imprese: Re- golamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, che in tale ambito, consentiva la strutturazione, secondo determinati parametri statui- ti dal regolamento stesso, agli Aiuti all'investimento, Aiuti alla consulenza e altri servizi e attività, Aiuti alla ricerca e allo sviluppo e agli Aiuti per gli stu- di di fattibilità tecnica e per i costi di brevetto. Per quel che concerne, invece, gli Aiuti alla formazione, il riferimento era all’epoca il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Categoria a parte era costi- tuita dal noto Regolamento sugli Aiuti de minimis, Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 ovvero, aiuti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, il cui importo è da considerare di importan- za minore, e per questo esenti dall'applicazione delle regole di concorrenza. Il discrimen per l’identificazione di tali tipologia di aiuti è di carattere quantita- tivo, commisurato, in particolare, all’importo massimo fruibile dai potenziali destinatari; importo che, inizialmente venne fissato in 100.000 euro su un pe- riodo di tre anni ed è stato poi elevato a 200.000 euro. Seguono gli Aiuti di Stato all'occupazione, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002. Per quel che, invece, concerne gli Aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione non aveva previsto un apposito regolamento di esenzione, ma tanti specifici orientamenti, pubblicati con ap- posita Comunicazione (in ult., Regolamento (CE) n. 271/2008 del 25 marzo 2008 su http://www.dps.tesoro.it/normativaCEaiutidistato.asp.

richiedere l’autorizzazione dei regimi di volta in volta dalla Commissione secondo la procedura ex art. 88, ora 108, TFUE55.

Ratio del sistema di esenzioni è quella di consentire ai Go-

verni nazionali di pianificare le proprie politiche nel rispetto delle priorità e le linee guida dell’Unione e di far concentrare gli sforzi della Commissione sulle procedure di controllo e veri- fica ex post, per monitorare e controllare il grado di efficacia degli strumenti di azione.

2.7 Il nuovo Regolamento generale di esenzione per catego-

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