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Il quadro legislativo di riferimento sulla tassazione del reddito d’impresa

re politiche di sviluppo dei seguenti Stati membri:

AUSTRIA

QUADRO LEGISLATIVO

Le principali leggi in materia tributaria sono la legge sul- l'imposta sui redditi societari del 1988 (KStG) e la legge sul- l'imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 (EStG). La prima contiene le disposizioni relative alle persone giuridiche, mentre la seconda, oltre a disciplinare il regime fiscale delle persone fisiche che percepiscono dividendi da una società, racchiude il quadro fondamentale delle disposizioni per la de- terminazione del reddito imponibile. La KStG, infatti, tiene conto di quanto disposto nella EStG e contiene una serie di disposizioni particolari per la determinazione dell'imposta sui redditi societari.

TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

In Austria le persone fisiche residenti sono tassate sulla ba- se del principio della tassazione del reddito mondiale, mentre, i non residenti, solo per quelli di fonte austriaca, con un’imposta denominata Einkommensteuer, che è prelevata sul reddito netto complessivo, con aliquote progressive che varia- no dal 36% al 50% su scaglioni reddituali predefiniti. È, altre- sì, presente una no tax-area, che esenta da imposta i redditi fino a 11.000 €5.

5 Tutti i contribuenti, in considerazione del proprio status personale, hanno

diritto ad un credito d’imposta ordinario. In particolare le persone fisiche residenti possono dedurre, fino ad un ammontare massimo di 2.900 euro annui, il costo di acquisizione dei certificati emessi dalle cosiddette società di partecipazione e quelli relativi ad azioni di nuova emissione.

Fino a concorrenza di tale deduzione, inoltre, la relativa distribuzione degli utili rimane esente dalle corrispondenti imposte sul reddito.

Lo Stato austriaco permette, inoltre, ai soggetti residenti in uno Stato membro dello “Spazio Economico Europeo”6, che

derivino almeno il 90% del loro reddito su base mondiale da fonti austriache, la possibilità di scegliere di essere tassati co- me se fossero residenti, subordinando l’esercizio di tale op- zione alla condizione che il reddito escluso dalla tassazione austriaca non superi la soglia dei 11.000 €.

TASSAZIONE SOCIETÀ

Soggetti Passivi

L'imposta sui redditi societari, per il reddito realizzato in ambito mondiale, si applica ai contribuenti residenti (contri- buenti a “imponibilità illimitata” secondo la legge austriaca) rientranti nelle seguenti categorie:

- persone giuridiche di diritto privato, ivi comprese società per azioni7 (AG) e società a responsabilità limitata (GmbH),

nonché associazioni dotate di personalità giuridica e le fon- dazioni private che, sebbene non possano svolgere attività commerciali in prima persona, possono operare come Holding; la diffusione delle predette fondazioni nel paese deriva dai notevoli vantaggi fiscali ad esse accordati8 ed il

6 L’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), firmato a Porto il 2

maggio del 1992, mira alla creazione di un mercato unico tra i paesi dell’UE e quelli dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA).

7 Per la costituzione delle stesse il capitale minimo richiesto dal diritto au-

striaco è pari a 70.000 €, mentre il sistema di amministrazione e controllo contemplato prevede l’esistenza di un Comitato Direttivo e di un Consiglio di Sorveglianza, fattispecie assimilabile al sistema dualistico italiano.

8 I dividendi di fonte interna percepiti dalla fondazione sono completamente

esenti in quanto vengono tassati soltanto al momento della distribuzione all’aliquota forfetaria del 25%; identico trattamento è riservato ai dividendi di fonte estera, purché, per opera di un trattato contro la doppia imposizione, non operi l’esenzione dalla ritenuta estera. Il regime di tassazione previsto per interessi e plusvalenze realizzate dalla fondazione varia, invece, a se- conda del momento in cui avviene la relativa distribuzione. Al tal proposito, se la percezione da parte della fondazione e l’attribuzione ai beneficiari ri- cadono nello stesso periodo d’imposta, saranno quest’ultimi ad essere tassa- ti direttamente; in caso contrario, infatti, si applicherà in capo alla fondazio- ne, in via provvisoria, un’imposta all’aliquota ridotta pari al 12,5%, a fronte della quale verrà riconosciuto alla stessa un contestuale credito d’imposta.

reddito generato è sottoposto all’imposta sui redditi societari solo all’atto della sua distribuzione in capo ai beneficiari, che possono essere persone fisiche o giuridiche anche non residenti;

- fondazioni, associazioni e istituzioni prive di personalità giu- ridica, nonché patrimoni destinati a uno specifico affare (Zweckvermögen);

- imprese commerciali gestite da enti pubblici (salvo esenzio- ne);

- stabili organizzazioni di società non residenti.

Periodo d’imposta

Il reddito imponibile viene calcolato per ogni esercizio fi- scale, che solitamente coincide con l’anno solare9.

Reddito Imponibile

Per “reddito imponibile” si intende il reddito complessivo proveniente da una o più fonti, al netto di determinate spese straordinarie e delle perdite sostenute, comprensivo delle e- ventuali plusvalenze. Le società sono tenute a calcolare il pro- prio reddito imponibile secondo il metodo del valore patrimo- niale netto comparato, in base al quale ogni variazione nelle voci dell’attivo e del passivo, o nella valutazione delle stesse, determina variazioni in aumento o in diminuzione del risultato civilistico10.

Redditi Esenti

Le più importanti fattispecie reddituali escluse dal reddito imponibile delle società sono:

- dividendi infragruppo ed altre forme di distribuzione di utili che rispettano i requisiti della PEX;

9 Le autorità fiscali possono in ogni caso derogare a tale regola, accordando

opportune modifiche del periodo d’imposta.

10 In base a tale metodo il reddito, o la perdita, di una società corrisponde

alla differenza tra il suo attivo netto risultante in apertura di esercizio e quel- lo risultante al termine dell'esercizio, opportunamente rettificato.

- gli utili derivanti da fusioni o da operazioni di ristrutturazio- ne11;

- conferimenti da parte degli azionisti all'atto della costituzio- ne della società o in caso di aumento di capitale, anche se ef- fettuati senza ricevere in contropartita azioni o altri diritti di partecipazione.

Aliquote

A decorrere dal 1 gennaio 2005, il Parlamento austriaco ha ridotto l’aliquota dell'imposta sul reddito delle società dal 34% al 25%.

Il legislatore fiscale austriaco ha, inoltre, previsto la corre- sponsione di un’imposta minima, variabile sulla base della forma societaria adottata, che potrà essere scomputata al ter- mine dell’esercizio dall’imposta definitiva sul reddito12.

Plusvalenze

Per plusvalenze s'intendono i proventi derivanti dalla chiu- sura, dalla divisione separata o dall'alienazione di un'intera a- zienda o di parte della stessa (o di immobilizzazioni), ovvero dalla cessione a titolo oneroso di una quota di partecipazione o di azioni detenute in una società.

I guadagni realizzati, calcolati sempre sulla base del valore patrimoniale netto comparato al momento della vendita o del- la chiusura, sono assoggettati alla normale imposta sui redditi societari per un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il costo del bene.

Le plusvalenze derivanti dalla vendita di una partecipazio- ne in una società non residente possono fruire del beneficio

11 L’esenzione riguarda solo gli utili derivanti da fusioni (ed altre operazioni

di ristrutturazione) tra entità residenti, se accantonati in un’apposita riserva straordinaria, utilizzabile dall’incorporante solo per la copertura di perdite future o per incrementi di capitale sociale.

12 L’imposta ammonta a 3.500 € per le AG, 1.750 € per le GmbH, 5.452 €

per banche e compagnie di assicurazione e 1.092,00 per le società di nuova costituzione.

dell’esenzione (PEX)13. Tale regime è opzionale a quello or-

dinario, a condizione che vengano rispettati due requisiti fon- damentali: detenzione di una partecipazione corrispondente almeno al 10% del capitale della società partecipata per alme- no due anni.

E, inoltre, prevista la possibilità di poter differire la tassa- zione delle plusvalenze derivanti da operazioni di ricapitaliz- zazione, fusione, ecc. e dall'alienazione di immobilizzazioni, se nell’esercizio fiscale del realizzo, la società le utilizza per l’acquisizione o produzione di medesime attività.

Per le plusvalenze residue può essere costituita una riserva esente (riserva rimpiazzi), da utilizzare per l'acquisto o la pro- duzione di immobilizzazioni entro un anno dal momento del realizzo, al termine del quale le riserve non utilizzate vanno azzerate e assimilate agli utili14.

Dividendi

Al fine di determinare il trattamento fiscale dei dividendi corrisposti da società austriache a soggetti residenti, di norma, non imponibili in capo al percettore, è necessario operare una distinzione basata sulla natura della partecipazione da cui de- rivano.

I dividendi che scaturiscono da partecipazioni rilevanti (pari almeno al 25% del capitale della partecipata) in altre so- cietà residenti godono dell’esenzione immediata, mentre quel- li derivanti da partecipazioni non rilevanti, saranno soggetti ad una ritenuta a titolo d’acconto pari al 25%, a fronte della quale

13 Le fondazioni private, in caso di vendita di partecipazioni societarie da

esse detenute, godono di una speciale norma di esenzione che rende non imponibili le eventuali plusvalenze.

14 La compensazione e il trasferimento a riserva delle plusvalenze sono

ammessi solo se:

- il bene venduto è appartenuto alla società per almeno 7 anni (15 anni per terreni o immobili per i quali è stata richiesta la deduzione delle plusvalenze e per gli immobili soggetti ad ammortamento ai sensi dell'art. 8(2) EStG all'epoca della dismissione);

- il bene per il quale viene richiesta la compensazione/riserva è utilizzato presso una stabile organizzazione residente.

La tipologia dei beni a fronte dei quali è possibile compensare le plusvalen- ze o per i quali può essere impiegata la riserva dipende dal tipo di bene che ha dato origine alla plusvalenza.

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