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Il Partito Democratico: la posizione dell’individuo all’interno del partito e la giustizia interna

LA DEMOCRAZIA INTERNA NEGLI STATUTI (E NON STATUTI) DI PDL, PD E M5S: UN’ANALISI CRITICA

5.2 Il Partito Democratico: la posizione dell’individuo all’interno del partito e la giustizia interna

Dei tre partiti in esame, il PD risulta essere il più risalente: la sua origine si può far risalire all’elezione dell’Assemblea costituente del PD e del suo Segretario, avvenuta il 14 ottobre 2007. Tale partito, che ha ereditato le esperienze (ed il personale politico) dei Democratici di Sinistra (DS) e de La Margherita, si colloca saldamente nello schieramento politico di centrosinistra. Al fine di poter analizzare la struttura e l’organizzazione del partito, le fonti di riferimento saranno lo Statuto, modificato da ultimo il 6 ottobre 2012 dall’Assemblea nazionale, ed i regolamenti, alla cui approvazione lo Statuto rimanda in molte materie. Inevitabile sarà inoltre il richiamo alla prassi concreta, per delineare le modalità effettive di funzionamento del partito. La prima questione da risolversi è stabilire, ai sensi dello Statuto, quale posizione e ruolo possano assumere i cittadini nei confronti

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Per l’elezione della Camera dei deputati, il PD ha conseguito il 25, 42% dei voti validi (sul totale del 29, 55% conseguito dalla coalizione di cui era parte); il PDL ha conseguito il 21, 57% (sul totale del 29, 18% conseguito dalla coalizione di cui era parte); il M5S ha conseguito il 25, 56%, senza essere parte di alcuna coalizione.

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del partito. L’articolo 1, dedicato ai “Principi di democrazia interna”, definisce il PD “un partito […] costituito da elettori ed iscritti”, nel quale si affidano “alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali”. Manifestando una vocazione inclusiva del modo di concepire il partito, il ruolo di costituirlo non è riconosciuto ai soli iscritti, ma anche agli elettori379: la finalità “pratica” è chiaramente quella di ovviare alla crisi del modello tradizionale di

membership, fondato sulle iscrizioni, allargando la rete associativa. Per essere

iscritti, è necessaria la sottoscrizione del Manifesto dei valori, dello Statuto, del Codice etico, e la registrazione all’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre all’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori, nonché aver compiuto almeno sedici anni di età. Per il riconoscimento dello status di elettore invece è sufficiente dichiarare di riconoscersi nella proposta politica del partito, sostenerlo alle elezioni e accettare la registrazione presso l’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori, nonché aver compiuto almeno sedici anni d’età. Sono fuori a priori dai potenziali iscritti o elettori coloro che risultino esclusi dal Codice etico. L’iscrizione può avvenire anche online, attraverso i siti del PD con le procedure definite dall’area organizzazione nazionale. Lo Statuto del PD, circa la problematica dell’ammissione dello straniero alla vita del partito, afferma che la qualità d’iscritto o d’elettore può essere assunta, oltre che dai cittadini italiani, anche a quelli dell’Unione Europea e di altri Paesi (purché in possesso del permesso di soggiorno). Ora, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, il PD si apre a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione: sembrerebbe presumersi che diritti, doveri e prerogative di iscritti ed elettori siano piuttosto differenziati. L’articolo 2 dello Statuto imposta la ripartizione elencando prima i diritti e i doveri competenti agli elettori e poi quelli riferibili ai soli iscritti. Tra i diritti pertinenti ad entrambi: elezione diretta di Segretari ed Assemblee nazionali e

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È stato osservato come la scelta di individuare come un “soggetto della vita democratica interna” gli elettori in quanto tali susciti perplessità, quanto meno sul piano terminologico, e sia rivelatrice della natura strettamente “vote-seeking” del PD. Si può però obiettare che chiaramente l’espressione si riferisce a quei cittadini che non ritengono di doversi

iscriversi, ma che intendono esprimere una qualche forma di sostegno al partito che vada oltre la semplice scelta di voto, nel momento delle elezioni. Cfr. A. Floridia, cit., p. 10.

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regionali; partecipazione alle primarie e ai forum tematici e ad altre forme di consultazione; facoltà di candidarsi per ricoprire ruoli istituzionali; votazione nei referendum (se aperti anche agli elettori); accesso alle informazioni sulla vita del partito; partecipazione alle assemblee dei circoli; ricorsi agli organismi di garanzia per violazione norme statutarie limitatamente ai diritti loro attribuiti. In aggiunta, ai soli iscritti spettano i diritti di: eleggere direttamente Segretari e Assemblee a livelli territoriali inferiori a quello regionale; essere consultati sulla scelta delle candidature del PD a qualsiasi carica istituzionale elettiva; votare nei referendum per soli iscritti; partecipare alla formazione della proposta politica del partito e della sua attuazione; avere sedi permanenti di confronto; essere compiutamente informati al fine di una partecipazione consapevole; candidarsi per gli organismi dirigenti ai vari livelli e sottoscrivere proposte di candidature per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori e per ricoprire incarichi istituzionali; ricorrere agli organismi di garanzia per violazione delle norme statutarie. Tra i doveri spettanti agli elettori, si rilevano: favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito, sostenere lealmente i suoi candidati; aderire ai gruppi del PD nelle assemblee elettive di cui facciano parte; essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione all’Albo. Sui soli iscritti, gravano ulteriormente i doveri di: partecipare attivamente alla vita democratica del partito; contribuire al finanziamento del partito tramite una quota annuale; favorire l’ampliamento delle adesioni e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori; rispettare lo statuto (a pena dell’attivazione di specifiche sanzioni). Da tale elencazione dei diritti e doveri, appare evidente come il confine tra i due ruoli sia labile e gli iscritti, sebbene siano gravati dall’obbligo di contribuire finanziariamente, non godono di prerogative notevoli rispetto agli elettori, per cui l’elettore è disincentivato ad iscriversi. Questa incerta demarcazione delle posizioni di iscritti ed elettori fa venir meno la dimensione associativa organizzata e sminuisce la natura del partito inteso come una “struttura dotata di una propria autonomia ed organizzata su base associativa”380. È inoltre contraddittoria la scelta di concepire un partito radicato sul territorio, con iscritti e circoli territoriali, e poi affidare le decisioni più importanti agli elettori, il cui rapporto col partito non è stabile come

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quello con gli iscritti. Ancora, ambigua è la scelta di prevedere un Albo degli elettori, poiché esso è di fatto reso obsoleto dalla previsione della possibilità di registrarsi al momento stesso della presentazione al seggio, elemento che origina una “dimensione associativa esterna” e disincentiva una permanente mobilitazione e stabilità del partito. Osservato che elettori e iscritti sono titolari di doveri, bisogna esaminare quale disciplina sia prevista per la loro violazione; dall’angolo visuale dell’elettore/iscritto rilevano: a) l’esistenza di un organo di garanzia terzo; b) la previsione di un procedimento che tuteli specifici diritti procedimentali dell’elettore/iscritto; c) La previsione di specifiche sanzione e di specifici presupposti per la loro comminazione. Quanto al primo aspetto, organi con funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al PD sono, ai sensi dell’articolo 39, le Commissioni di garanzia. Lo Statuto prevede la Commissione nazionale di garanzia e le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e la necessità per gli Statuti regionali di prevedere ulteriori Commissioni di garanzia territoriali. La loro terzietà è garantita dalla loro composizione e dalle qualità dei loro membri: la Commissione nazionale di garanzia, come chiarito dal regolamento attuativo, è composta da nove membri, scelti fra gli iscritti, e gli elettori, regolarmente registrati nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, di riconosciuta competenza ed indipendenza. Ciascun componente dura in carica 4 anni, ed è eletto dall’Assemblea nazionale a scrutinio con il metodo del voto limitato. Simili previsioni sono previste anche per le Commissioni di garanzia regionali e locali. Quanto al secondo aspetto, è delineato nel regolamento un procedimento articolato su due gradi di giudizio: l'iscritto o l’elettore sottoposto a procedimento disciplinare è giudicato in prima istanza dalla Commissione di Garanzia territorialmente competente, in seconda da quella regionale. Circa i rapporti tra Commissione nazionale di garanzia e le altre Commissioni di garanzia, è invece accolto già dallo Statuto un criterio di specifica ripartizione delle competenze, chiarito nel regolamento, per cui la Commissione nazionale giudica sulle questioni attinenti il corretto funzionamento degli organi nazionali, mentre quelle territoriali sulle questioni locali. Il procedimento disciplinare, delineato nel regolamento attuativo, riconosce specifici diritti all’elettore/iscritto: diritto alla

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tutela e alla difesa del proprio buon nome; diritto a presentare ricorso; diritto ad essere informato dell’apertura del procedimento e dei fatti addebitatigli; diritto al contraddittorio. Specifiche previsioni regolano gli effetti prodotti sullo status di elettore/iscritto dai provvedimenti adottati dalla magistratura nel corso di un procedimento penale. Quanto al terzo aspetto, il regolamento attuativo fissa tali sanzioni disciplinari: il richiamo scritto; la rimozione della responsabilità nelle organizzazioni di partito; la sospensione dal partito per un periodo da un mese a due anni; la cancellazione dall’Albo degli elettori e dall’Anagrafe degli iscritti (corrispondente all’espulsione). Analizzando la disciplina dettata, si ricava che le Commissioni di garanzia dispongano di una notevole discrezionalità nella scelta della sanzione, con alcuni limiti: la cancellazione dall’Albo degli elettori e dall’Anagrafe degli iscritti è necessariamente disposta quando gli iscritti/elettori si rendano responsabili “di grave danno all’immagine del partito”, mentre nel caso di “danni di immagine” o “pubbliche ingiustificate accuse o calunnie” mosse nei confronti di altri iscritti o elettori è possibile comminare una qualsiasi delle sanzioni precedentemente elencate. Quanti abusano, in modo comprovato e inequivocabile, della loro autorità o carica istituzionale, o adottano una gestione oligarchica e clientelare del potere sono passibili di rimozione dalle cariche di responsabilità di partito.

5.3 Segue: il Partito Democratico: l’elezione diretta del Segretario e

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