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Segue: il Popolo della Libertà: l’organizzazione centrale, l’articolazione territoriale e l’utilizzo del Web

LA DEMOCRAZIA INTERNA NEGLI STATUTI (E NON STATUTI) DI PDL, PD E M5S: UN’ANALISI CRITICA

5.7 Segue: il Popolo della Libertà: l’organizzazione centrale, l’articolazione territoriale e l’utilizzo del Web

Occorre esaminare la struttura interna del partito, a cominciare dagli organi e dalla struttura nazionale, di cui si occupa il Capo I del Titolo II dello Statuto. È opportuno procedere nell’analisi partendo dall’organo di vertice del partito, ossia il Presidente nazionale, la cui nomina è competenza del Congresso nazionale, che lo sceglie anche per alzata di mano. L’unico Presidente che il partito abbia mai avuto è stato eletto per acclamazione, da unico candidato, nel Congresso fondativo del 2009. Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, il Presidente è il rappresentante politico del partito in tutte le sedi, ne dirige il funzionamento e la

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definizione delle linee programmatiche e convoca e presiede i principali organi nazionali, eccettuato il Congresso. Oltre a predisporre una forma di sostituzione transitoria cui il Consiglio nazionale provvede in caso di inadempimento o dimissioni, lo Statuto prevede che il Presidente “proceda alle nomine degli organi di partito e d’intesa con l’Ufficio di presidenza, decide secondo le modalità dello Statuto”. Nella sua genericità, questa previsione attribuisce al Presidente un potere di nomina massimamente esteso, difficilmente compatibile con quanto previsto altrove nello Statuto; le previsioni statutarie infatti, ripartiscono gli organi nazionali e periferici tra quelli per i quali è espressamente previsto un potere di nomina in capo al Presidente e quelli che sembrerebbero estranei ad una tale modalità di composizione (ad esempio il Consiglio nazionale e la Direzione nazionale). La ratio della previsione sembra essere quella di rilevare la natura “carismatica” e “presidenzialista” del partito, ed ulteriore indizio di questa impostazione si ritrova nell’assenza di un’indicazione sulla durata del mandato del Presidente. Il Presidente, ai sensi dell’articolo 16, è coadiuvato da un Ufficio di presidenza nello svolgimento di ciascuna delle proprie funzioni. Tale ufficio, a convocazione ordinaria mensile, è composta da: in qualità di membri di diritto, Presidente, Capigruppo ed i Vicecapigruppo vicari alla Camera ed al Senato, un rappresentante del PDL nell’Unione Europea; trenta membri eletti dal Congresso nazionale su proposta del Presidente, il quale peraltro convoca l’Ufficio, ne forma l’ordine del giorno e lo presiede. Sino al luglio del 2011, il Presidente nazionale era l’unico “leader” politico del partito: a seguito di determinati accadimenti a livello politico la guida del partito è stata affidata anche alla nuova figura del Segretario Politico, disciplinato all’articolo 16 bis. Al Segretario sono state attribuite le funzioni originariamente spettanti al Comitato di coordinamento, costituito da tre Coordinatori nominati dal Presidente tra i componenti della Direzione nazionale; a seguito dell’attribuzione di tale funzione al Segretario politico, essi non hanno alcuna effettiva funzione, se non di supporto e ausilio nei confronti del Segretario. Il Segretario è indicato, su proposta del Presidente, dall’Ufficio di presidenza al suo interno. Dopo la conferma fornita a maggioranza semplice dal Consiglio nazionale, il Segretario dura in carica fino al successivo Congresso ordinario e comunque per non più di tre anni. È titolare di funzioni di

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natura esecutiva, poiché il Presidente può delegargli “l’esercizio di funzioni e di competenze”. Dà inoltre attuazione alle decisioni di Presidente, Ufficio di Presidenza e Direzione nazionale, oltre a sovrintendere all’attività complessiva degli organi del partito, anche territoriali. A questi ultimi può sottrarre la competenza per decisioni da adottare in casi di necessità particolari. È titolare altresì di altre competenze minori. La prassi ha dimostrato come il Segretario sia stato poco più che un portavoce ed un mero esecutore delle decisioni politiche assunte dal Presidente, rimasto unico effettivo titolare della leadership. Esaminato il vertice del partito, si guardi al Congresso nazionale, massimo corpo assembleare nazionale, disciplinato dagli artt. 12-14 dello Statuto. Esso “definisce ed indirizza la linea politica del Popolo della Libertà” ed è convocato dal Presidente ordinariamente ogni tre anni, salvo il caso che ne faccia richiesta il 40% dei membri del Consiglio nazionale. I componenti sono così ripartiti: da un lato i delegati eletti nei Congressi provinciali e di Grande Città, sulla base per ¾ dei voti riportati dal PDL nelle ultime elezioni politiche e per ¼ del numero degli associati, dall’altro tutti i membri del Consiglio nazionale. Di norma, il numero legale è presunto e la maggioranza adottata per deliberare è quella dei presenti. Le sedute sono presiedute da un soggetto nominato ad hoc, così come tutta la regolamentazione di dettaglio del Congresso stesso è demandata a specifico regolamento. La Direzione nazionale, disciplinata dall’articolo 18, se si eccettua l’elezione del Segretario amministrativo nazionale, è organo del quale risulta oggettivamente difficile cogliere la specificità competenziale; composta da centoventi membri eletti dal Congresso con lista bloccata più l’intero Ufficio di presidenza e i Responsabili nazionali di settore, si riunisce ogni tre mesi, convocata dal Presidente, per concorrere “alla definizione delle linee politiche e programmatiche, nel quadro delle deliberazioni congressuali”. Il Consiglio nazionale, disciplinato dall’articolo 19, convocato e presieduto dal Presidente, è così composto: parlamentari nazionali ed europei; ministri, viceministri e sottosegretari; coordinatori regionali e loro vice vicari; coordinatori provinciali, delle Grandi Città e Città capoluogo; presidenti di Regione; assessori e consiglieri regionali; presidenti di Provincia; sindaci dei Comuni capoluogo; capigruppo e vicecapigruppo vicari dei Consigli provinciali e comunali delle Grandi Città e

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capoluogo di Regione; i membri dell’Ufficio di Presidenza e della Direzione nazionale, nonché gli altri Organi nazionali di cui agli artt. 22, 23 e 24; i dirigenti nazionali del Movimento giovanile. Al Consiglio il Presidente può demandare “rilevanti questioni politiche, programmatiche e organizzative” non meglio precisate. Gli articoli dal 20 al 24 contemplano altre strutture minori: l’Assemblea dei parlamentari nazionali ed europei, il Segretario amministrativo, i Responsabili nazionali di settore, le Consulte tematiche. Esaminata la struttura centrale, occorre esaminare l’articolazione del partito sul territorio: lo Statuto non fa alcuna affermazione di principio riguardo la generale strutturazione territoriale del partito, in linea con l’assenza di qualsiasi connessione tra ideologia e territorialità. Il raccordo tra la struttura centrale e le articolazioni periferiche è assicurato dalla Conferenza nazionale dei coordinatori regionali, disciplinata all’articolo 21, composta dai coordinatori regionali e i loro vice vicari, e convocata dal Segretario politico, che tra l’altro ha il compito di sovrintendere all’attività degli organi territoriali e avocare a sé decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessità, secondo un’impostazione nettamente centralista. Il Capo III del Titolo II individua i vari livelli territoriali di governo: regionale, provinciale, di Grande Città392 e comunale. A livello regionale si ha un Coordinatore, il vice vicario, e il Coordinamento. A livello provinciale si ha il Congresso, il Coordinatore ed il Coordinamento, e lo stesso dicasi al livello di Grande Città. A livello comunale si hanno il Coordinatore ed il Congresso. Infine, nelle Grandi Città è previsto un Coordinatore circoscrizionale per ciascuna delle Circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio comunale. Gli organi di Coordinamenti sono eletti dall’apparato centrale a livello regionale, mentre sono designati dal basso ai livelli sub-regionali. Nello Statuto non si parla specificamente di Circolo o Sezione: l’articolo 34 disciplina l’attività associativa sul territorio, asserendo che “gli aderenti e gli associati partecipano alla vita del movimento ed esercitano i loro diritti elettorali a livello comunale e circoscrizionale, secondo quanto previsto dal Regolamento […] Gli organi comunali e circoscrizionali favoriscono la massima

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Le Grandi Città sono province specificamente elencate nelle quali i Coordinamenti sono sdoppiati in Coordinamento della Grande Città, che ricomprende la sola area del Comune capoluogo, e Coordinamento provinciale, che ricomprende il residuo territorio, ciascuno con competenza sulla propria area.

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partecipazione dei cittadini alle attività politiche e organizzative del Movimento”. Le forme di associazione cui si accenna non solo sono innominate, ma non gli si attribuisce alcuna specifica competenza. Ci si chiede se lo Statuto fornisca una normativa disciplinante l’utilizzo delle ICT, in linea con una certa idea di e-

democracy. Rileva in tal senso l’articolo 10, dove si definisce il PDL “un partito

in rete”. Si dice che sul sito del partito “sono pubblicate le deliberazioni e tutte le notizie sulle attività del Movimento; è consentita la registrazione degli aderenti e degli associati; sono inoltre previste consultazioni e iniziative di democrazia diretta, con il coinvolgimento anche periodico di cittadini, aderenti e associati su temi di rilievo per l’attività del Popolo della Libertà; è inoltre favorita e promossa la partecipazione degli aderenti e degli associati ai social network e alle altre forme di aggregazione in rete”. Come si può facilmente verificare, il modello di e-

democracy accolto è quello direttistico, presupponente un rapporto plebiscitario

tra leadership e utenti-partecipanti: il sito è un mero contenitore di informazioni e documenti, è la previsione di un forum online ha unicamente la finalità di consentire agli utenti di esprimere il proprio sostegno al leader mediante post, senza alcuna reale interazione con i processi decisionali del partito. Di consultazioni ed iniziative di democrazia diretta non vi è traccia.

5.8 Segue: il Popolo della Libertà: il rapporto col gruppo parlamentare e

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