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Segue: il Partito Democratico: l’articolazione territoriale e l’utilizzo del Web

LA DEMOCRAZIA INTERNA NEGLI STATUTI (E NON STATUTI) DI PDL, PD E M5S: UN’ANALISI CRITICA

5.4 Segue: il Partito Democratico: l’articolazione territoriale e l’utilizzo del Web

Ovviamente, il PD non presenta solo una struttura centrale, ma anche un’articolazione territoriale. L’articolo 1 dello Statuto definisce il PD “un partito federale costituito da elettori ed iscritti […]”: come già osservato, il PD è un partito nazionale a struttura federale, struttura delineata al Capo III dello Statuto. Troviamo espressamente disciplinati solo il livello regionale e quello periferico di base, cioè i Circoli. L’articolo 11 introduce il principio di autonomia statutaria per le Unioni regionali, estesa alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano: i loro Statuti sono competenti nel disciplinare l’attività del partito nella Regione, “nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello Statuto Nazionale”. Sono approvati dalle relative Assemblee a maggioranza assoluta, ma con la possibilità per la Commissione nazionale di garanzia, entro trenta giorni, di rinviarli alle stesse per non conformità ai principi nazionali; se il contrasto persiste, deciderà in via definitiva l’Assemblea nazionale. Specularmente, ai sensi dell’articolo 12, se il Segretario Regionale ravvisa in una decisione nazionale una violazione della propria autonomia statutaria, può ricorrere entro trenta giorni alla Commissione. L’articolo 12 stabilisce che agli organi regionali, nonché agli organi locali, è

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riconosciuta “autonomia politica, programmatica, organizzativa, e finanziaria in tutte le materie che il presente statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali”. Solo in materia di alleanze, anche se rilevanti solo a livello locale, è prevista l’approvazione del Segretario Nazionale. È prevista una significativa deroga per il caso in cui gli effetti delle azioni degli organi periferici possano “pregiudicare i valori espressi nel Manifesto e nel Codice etico”, poiché in tale ipotesi gli organi nazionali potranno annullare le deliberazioni adottate localmente. Ovviamente, l’autonomia statutaria non è assoluta, ma incontra specifici limiti, “principi inderogabili per gli statuti regionali” (articolo 15), volti a garantire l’istanza unitaria del partito, ed è forse significativo che per il loro numero e qualità, depotenziano notevolmente l’autonomia precedentemente enunciata. Sempre in attuazione di questa implicita istanza unitaria, all’articolo 17 sono previsti poteri sostitutivi, ovvero la Direzione nazionale può convocare un’elezione anticipata degli organi territoriali, o alternativamente nominare un organo commissariale, che può essere preposto a diverse funzioni. L’utilizzo di tali poteri sostitutivi è tuttavia vincolato al rispetto di particolari procedure rafforzate, e alla sussistenza di specifici presupposti, ossia si può ricorrere a tali poteri “in caso di necessità e urgenza o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni, o di gravi ripetute omissioni dello Statuto o del Codice etico, per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna […]”. Il raccordo tra il livello nazionale e il regionale è garantito, ai sensi dell’articolo 16, dalla Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, definita “organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale collaborazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province autonome”. Tale Conferenza ha funzioni sostanzialmente consultive. Possibilità di accordi tra le Unioni regionali sono contemplate dall’articolo 12. Quanto ai Circoli, essi hanno uno status piuttosto particolare, in quanto l’articolo 14 li definisce “unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito”, senza che espressamente siano considerati parte integrante della struttura organizzativa territoriale. I Circoli sono suddivisi in territoriali, d’ambiente (legati alle sedi di lavoro o studio) ed online; i criteri per

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l’articolazione delle prime due tipologie di Circoli sono stabiliti dagli Statuti delle Unioni regionali; quanto ai Circoli online si rimanda ad un apposito regolamento. Benché lo Statuto dedichi una specifica disciplina ai due livelli territoriali sopra citati, non è esclusa la possibilità che vi possano essere ulteriori articolazioni territoriali: nell’articolo 15, fissando i principi inderogabili per gli Statuti regionali, si afferma che “per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito democratico, devono essere previsti un Segretario, un’Assemblea e una Commissione di garanzia”. È poi direttamente nominato solo il livello provinciale, ma si citano anche altri livelli infraregionali. Spetta perciò agli Statuti della Unioni regionali prevedere e disciplinare ulteriori livelli territoriali, e le autonomie statutarie regionali non hanno mancato di farlo385. Alla luce della disciplina osservata, l’organizzazione territoriale del PD, almeno nella lettera dello Statuto, è quella che più si avvicina alla struttura federale tipica di altre esperienze partitiche (non italiane); infatti le previsioni in esame sono improntate a garantire, anche nella sostanza, il rispetto delle realtà territoriali del partito. Certamente è presente una notevole istanza unitaria, anche se non esplicitata, e la consistenza dei principi inderogabili di cui all’articolo 15 ne è una prova. C’è da dire però che lo Statuto sembra, da tale angolo visuale, quasi ricalcare la disciplina costituzionale del Titolo V della Costituzione, come se vi fosse una corrispondenza tra la distribuzione del potere politico sul territorio e all’interno del partito. Si è osservato come lo Statuto contempli, tra le varie tipologie di Circoli, i Circoli online; in effetti, vi sono talune aperture all’utilizzo delle Information and Communication Technologies (d’ora in poi, ICT) e al concetto di e-democracy. Il primo strumento è quello che viene definito, con una certa solennità, “un Sistema informativo per la partecipazione, basato sulle tecnologie telematiche, adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo”. In realtà si allude con tale formula semplicemente alla possibilità di un utilizzo del sito internet ufficiale del partito, per favorire l’accesso alle informazioni, ma anche per permettere ad elettori e iscritti di “partecipare al dibattito interno e di

385 A titolo d’esempio, si può osservare la disciplina dello Statuto dell’Unione regionale della

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fare proposte”. In questo quadro si inserisce la previsione per cui “l’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica”. Il regolamento attuativo specifica che l’iscrizione diventa effettiva quando il richiedente ritira la tessera dal Circolo territoriale o d’ambiente, presso il quale ha facoltà di “esercitare gli altri propri diritti”, o dal Coordinamento provinciale. Quanto ai Circoli online, essi “vengono costituiti sulla rete internet” e vi si può aderire “indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio”. Benché ai loro iscritti spetti “il diritto di partecipazione alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti”, essi sono obbligati ad “indicare il circolo territoriale o il circolo di ambiente dove esercitare gli altri propri diritti, ai sensi del presente Statuto”. Si tratta quindi di un Circolo con uno status inferiore rispetto a quelli territoriali. Il regolamento delle iscrizioni online e dei Circoli online fissa un modello per i Circoli online: “ogni Circolo definisce il proprio modello organizzativo e funzionale, prevedendo l'Assemblea, intesa come forma democratica espressiva dell'insieme degli iscritti al Circolo e il Coordinatore, eletto dall’Assemblea degli iscritti, quale rappresentante del Circolo e abilitato al rapporto con l'area organizzazione”. L’autonomia del Circolo online si apprezza anche nel riconoscimento della discrezionalità nel prevedere altri “organi”, nella scelta della “strumentazione applicativa di tipo telematico per l'assolvimento dei propri compiti, nonché per la gestione interna e delle relazioni tra i propri iscritti e partecipanti”, con l’obbligo di assicurare la “democraticità delle elezioni e delle decisioni, in particolare attraverso la chiara descrizione dell'oggetto posto in votazione, l’adeguatezza e conoscenza preventiva della tempistica del procedimento elettorale e di decisione, nonché la semplicità delle tecniche di votazione telematica”. Tali attività devono essere trasparenti, in quanto deve esserne consentito il monitoraggio. Il regolamento attuativo delle iscrizioni online e dei Circoli online consente formalmente di affermare che risulta essere superata l’impostazione statica del sito internet come contenitore di informazioni e documenti, ma si è ancora lontani dai principi del social networking: come è stato osservato386 “è ancora tutta da verificare la qualità e la natura stessa delle discussioni politiche che è possibile

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attivare con strumenti di questo tipo: in molti casi, è facile ipotizzarlo, ci troveremo dinanzi a spazi confusi di confronto tra gli habitué della rete, luoghi che si prestano particolarmente all’invettiva populistica, e soprattutto luoghi virtuali senza alcuna reale interazione con i processi decisionali del partito, o – nella migliore delle ipotesi – luoghi che testimoniano, di per sé, del radicale impoverimento delle sedi in cui si possa svolgere un reale confronto politico, o di strumenti che possano soddisfare la propensione partecipativa di quanti, con un senso di frustrazione, e in modo solipsistico, non riescono a trovare altro da fare che inviare un post al sito del partito, per sfogare i loro malumori”.

5.5 Segue: il Partito Democratico: il rapporto col gruppo parlamentare e

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