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Percorso storico-legislativo della scuola italiana: dalla segregazione all’inclusione

Nel documento Il Diversity Management a Scuola (pagine 69-74)

Capitolo 4. PERCORSO STORICO-LEGISLATIVO SCOLASTICO DELL’IRLANDA, DELL’ITALIA E DI MALTA

4.3 Percorso storico-legislativo della scuola italiana: dalla segregazione all’inclusione

La storia dell’inclusione scolastica, sembra avere inizio verso la seconda metà dell’800 con la Legge Casati61. Legge che prevedeva la segregazione dei disabili di cui si potevano occupare esclusivamente gli enti privati di natura religiosa e caritatevole.

L’evoluzione verso l’inclusione è stata graduale e caratterizzata nei vari momenti storici da specifici provvedimenti legislativi. Partendo dalla segregazione, passando all’esclusione, all’inserimento e

59 Per altre informazioni consultare il sito: http://www.justice.ie/

60 Per altre informazioni consultare il sito: https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm

61 Nel 1859 è promulgata la legge Casati. Sancisce la nascita della scuola italiana col diritto-dovere dello Stato di intervenire

in materia scolastica, sostituendo ed affiancando la Chiesa. Si afferma la gratuità e l’obbligatorietà dell’istruzione elementare e l’uguaglianza dei due sessi di fronte alla necessità dell’istruzione. Motivi economici, strutturali, organizzativi, sociali rendono tale disposizione vana. In questo frangente storico il diritto all’istruzione delle persone con disabilità non è riconosciuto.

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all’integrazione, le diverse leggi hanno rappresentato le tappe intermedie che hanno permesso il processo di inclusione, desiderato e promosso, non solo dall’Italia, ma dall’intera Unione Europea.

4.3.1 Fase dell’esclusione

Con la legge 3126 del 1923 (Riforma Gentile) iniziava la fase definita dell’esclusione. L’obbligo scolastico era esteso fino a 14 anni e riguardava anche i ciechi e i sordomuti senza gravi patologie. Con questa riforma nasceva l’istruzione speciale. Una decina di anni dopo gli studenti con lievi ritardi accedevano alle classi differenziali ubicate nelle scuole tradizionali. Le classi differenziali erano però destinate anche agli studenti con problemi di condotta o disagio socio-familiare, come i figli degli emigranti del sud, spesso trattati come disabili solamente perché non comprendevano né parlavano l’italiano. Strutture separate dalle scuole normali erano le scuole speciali per gli studenti sordi, ciechi e con disabilità psichiche non gravi. Invece, i luoghi destinati agli studenti con gravi patologie erano gli istituti speciali.

4.3.2 Fase dell’inserimento

Dagli anni ‘60 in poi cominciava una nuova fase. Si cominciò a parlare di “inserimento” dei disabili nella scuola (Legge n. 118/1971)62. Nelle classi dei normodotati avevano accesso anche gli studenti disabili, ma senza alcun aiuto. In questa fase si pensava che gradualmente ma spontaneamente il disabile ugualmente potesse arrivare a far parte a tutti gli effetti della classe in cui era inserito. La “socializzazione”, era il solo obiettivo dell’inserimento dello studente con disabilità in una classe di normodotati.

4.3.3 Fase dell’integrazione

La fase dell’integrazione prese inizio con il “Documento Falcucci”63 pubblicato nel 1975. In questo

documento tutti i bambini, a prescindere dal loro stato di salute fisica e mentale, erano considerati educabili. Con il termine “integrazione” si fa riferimento ad una relazione bidirezionale, nella quale si presuppone uno scambio tra chi deve essere integrato e il gruppo che deve integrare. L’obiettivo dell’integrazione consiste nel dare spazio all’interno della classe e/o della scuola anche alla persona con disabilità. Come in un rapporto osmotico, tutti, anche chi ha una diversità e/o le persone con disabilità, ricevono e danno qualcosa al gruppo. L’alunno “diverso” viene integrato dal gruppo dei cosiddetti “normali” e scambia durante l’interazione con loro. L’integrazione, in un certo senso, è come se giungesse attraverso i meccanismi evolutivi di “assimilazione” e “accomodamento” di cui ha parlato

62 Legge 118 del 1971 articolo 28: prevede per i mutilati e gli invalidi civili non autosufficienti, che frequentino la scuola

dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato: a) il trasporto gratuito casa-scuola; b) l'eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono la frequenza a scuola; c) l'istruzione obbligatoria nelle classi normali, salvo i casi affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravita` da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.

63 Costituisce la magna charta dell’integrazione degli alunni portatori di handicap. Nel “documento Falcucci” sono contenuti

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Baldwin (1896). È come se il diverso, in un primo momento assimilato dal gruppo dei normali, solo successivamente si adattasse. Ciò, anche grazie a figure come l’insegnante di sostegno specializzato, gli educatori, gli assistenti di base, gruppi di lavoro: organi e persone con ruoli e competenze specifiche. L’integrazione, tuttavia, non è completamente pianificabile. Tempi e modi dell’integrazione a scuola possono variare in funzione di fattori personali e professionali, delle caratteristiche del gruppo, della diversità in questione e delle figure adulte deputate ad agevolarla. Le variabili intervenienti che possono subentrare, di solito, rendono medio-lunghi i tempi di realizzazione di tale processo. Inoltre, ad impedire che l’integrazione si realizzi in tempi rapidi, spesso c’è anche l’organizzazione scolastica, che per innumerevoli ragioni considera più che altro gli alunni cosiddetti “normali”. In quest’ottica è il “diverso” a doversi normalizzare, deve fare lo sforzo di uniformarsi. La scuola che punta ad integrare sembra avere l’obiettivo di far seguire lo stesso programma scolastico a tutti gli studenti e non di raggiungere l’obiettivo di un’effettiva formazione, che pur attraverso i vari percorsi dovrebbe corrispondere alle diverse esigenze personali.

L’abolizione delle classi differenziali per gli alunni svantaggiati viene normata con la Legge 517/77. Con questo provvedimento si indica come attuare un'integrazione scolastica di qualità. La 517/77 prevede che tutti gli alunni in situazione di handicap possano avere accesso alle scuole elementari e alle scuole medie inferiori. Inoltre, prevede gli strumenti per tale adempimento: insegnanti di sostegno specializzati, numeri di alunni per classe non superiore a venti, interventi specialistici dello Stato e degli Enti Locali.

4.3.4 Fase dell’inclusione

Dall’inizio degli anni ‘90 in Italia sempre più si parla di Inclusione scolastica, tema negli ultimi anni osservato e monitorato dalle diverse agenzie Europee64 che se ne occupano. La legge 104/9265 affronta le varie problematiche in materia di handicap. Sancisce il diritto all’istruzione e all’educazione, precisando che “l’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. Il diritto all’istruzione e all’educazione viene specificato negli articoli 12,13, 14, 15 e 16, nei quali si illustra come attuare l’integrazione scolastica e si definisce il ruolo e le competenze degli insegnanti di sostegno specializzati.

Nel 2000 con la Legge 328/00 si definiscono programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. L'articolo 14 prevede la realizzazione in tutte le sfere della persona e un progetto individuale per la piena integrazione delle persone disabili.

Nel panorama delle riforme della pubblica istruzione vi è la Legge 53/2003, che abrogherà la 30/2000. La riforma presentava delle novità di grande rilevanza: sin dalla prima elementare viene introdotto l’insegnamento di una lingua straniera dell’U.E. e l’obbligo dell’uso del computer, più la seconda lingua straniera per tutte le classi. Prevedeva di toccare anche la struttura dell’intero ciclo elementare e delle secondarie di secondo grado. Tuttavia, con il successivo governo, le varie modifiche strutturali prospettate sono state riviste, resta l’abolizione dell’esame di licenza elementare e l’alternanza scuola- lavoro, sia nei percorsi liceali sia in quelli dell’istruzione e formazione professionale. Concernente all’integrazione degli alunni con disabilità, si faceva riferimento alle “aule attrezzate” che in diversi

64 UNESCO 2000, Dakar Framework for Action Education for all. Obiettivo per i Governi da raggiungere entro il 2015 65 Legge 05.02.1992 Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

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studiosi rievocavano le classi speciali abolite con la Legge n˚517/ del 1977 (Bertagna, 2009; Cambi, 2014).

Nel 2006 viene emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 che regolamenta modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35 comma 7 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

Nel 2008, la legge 169/08, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Con questa legge si reintroduceva la valutazione in voti numerici nella scuola elementare, abrogati nel 1977 con la legge 517, ripristinava il maestro unico o prevalente; porta a trenta gli alunni per classe, dove possono essere inseriti due disabili; se rimane l’insegnante di sostegno il rapporto aumenta, saranno quattro o più. Nella secondaria di primo e secondo grado viene valutato il comportamento degli studenti e nel caso di voto insufficiente la conseguenza è la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. Inoltre, nella scuola secondaria di secondo grado si riprendeva la legge Moratti attraverso il D.lgs n. 226 sui licei. Inoltre, operando in direzione opposta a quella che attualmente si mette in atto ai fini dell'inclusione, vengono riproposte le classi differenziate per gli alunni immigrati con l’intento di insegnare loro la lingua italiana in maniera più veloce.

Nel 2009 con una Nota MIUR n. 4274 vengono pubblicate le Linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità, che raccolgono una serie di direttive aventi lo scopo di migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità e affermano come nel tempo si sia andato affermando il “modello sociale della disabilità”, secondo cui la disabilità è dovuta dall’interazione fra il deficit di funzionamento della persona e il contesto sociale.

Nel 2010 la Circolare MIUR n. 2 fornisce indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.

Nello stesso anno vi è anche l’emanazione della Legge n. 170, che riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) e sancisce la necessità di: favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Nel 2011 il MIUR emana il Decreto n. 5669 che regolamenta l’applicazione della L. n° 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Parte integrante del decreto (art. 3) sono le Linee-Guida rivolte ai docenti.

La Direttiva MIUR del 27/12/2012 definisce gli strumenti d’intervento da adottare per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (certificabile e non) e l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Fornisce, inoltre, indicazioni organizzative sull'inclusione anche di quegli alunni non certificabili, ma con uno svantaggio personale, familiare e socio-ambientale (socio-economico, linguistico, culturale).

Nel 2013 la Circolare MIUR n. 8 fornisce indicazioni operative agli alunni con BES. Essa offre alle scuole uno strumento operativo di notevole importanza per l’inclusione scolastica, ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES); estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Tale direttiva

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Con la Nota MIUR del 27/06/2013, PROT. N. 1551 – Piano Annuale per l'Inclusività - la Direttiva 27/12/2012 e la C.M. n. 8/2013. Si ribadisce lo scopo del Piano annuale per l'Inclusività (P.A.I.) è si chiarisce come predisporre il POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I. è uno strumento che deve contribuire ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità scolastica e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi. È un atto interno della scuola autonoma, predisposto per creare un ambiente educante "per tutti e per ciascuno".

In novembre dello stesso anno (2013) viene pubblicata la Nota prot. n. 2563, che fornisce chiarimenti sugli strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolare sul Piano Didattico Personalizzato. Vengono, inoltre, dati chiarimenti sugli alunni stranieri, che necessitano di interventi didattici per l’apprendimento della lingua e la formalizzazione di un Piano Didattico Personalizzato, se necessario.

La Circolare MIUR n. 4233 del 19/02/2014, predispone Linee-Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri nella scuola, che selezionerà soluzioni organizzative e didattiche per accogliere ed accompagnare i sempre più numerosi studenti di origine non italiana.

La Nota MIUR prot n° 7443 del 18/12/2014, con cui si trasmette agli Uffici periferici e ai dirigenti scolastici le linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. Si suggeriscono Linee-Guida e buone prassi: per individuare modalità e tempi d'iscrizione più consoni alle esigenze degli alunni adottati; inserire la scelta delle classi in cui inserirli; sostenerne l'inclusione e favorirne il benessere scolastico. Inoltre, si sottolineano le funzioni del referente d'istituto e dei docenti che hanno in classe alunni adottati. Infine, viene sensibilizzato il Collegio dei Docenti circa le tematiche legate all'adozione e all’accogliere di chi adotta.

Nel 2015 viene elaborata la Legge 107/2015 (nota come Legge della Buona Scuola). Il punto saliente di questa legge sta nell’introduzione della formazione permanente in servizio, che diventa obbligatoria e permanente.

Con la Legge 107/2017 si prevede l’introduzione di indicatori per valutare la qualità dell’inclusione scolastica. Vengono semplificate le procedure per la certificazione della disabilità, introducendo la prospettiva ICF dell’OMS. Congiuntamente, famiglie, sanità e scuola elaborano un “profilo di funzionamento” con l’obiettivo di individuare ed eliminare le barriere e di incrementare le competenze di chi opera. Inoltre, si definisce il profilo professionale dell’assistente alla comunicazione ed all’autonomia., per una maggiore omogeneità e qualità agli interventi.

Il processo inclusivo presuppone che nelle classi vi sia una variegata presenza di alunni, ognuno con la propria diversa identità, con i propri bisogni e con le proprie esigenze educative. L’idea di inclusione si basa sulla piena partecipazione alla vita scolastica di tutti i soggetti. Sono quelli che vengono definiti col termine anglosassone Special Needs, che in italiano diventano Bisogni Educativi Speciali o BES. L’inclusione è un processo che implica valorizzazione e rispetto. La scuola inclusiva fornisce pari opportunità a chi la vive, essa coinvolge e accoglie tutti gli alunni trasformando il curricolo e adottando strategie organizzative sensibili all’intera comunità scolastica e alle diversità presenti tra gli alunni (Dovigo, 2007). Il processo inclusivo in Italia, come a livello internazionale, oltre a riconoscere gli alunni disabili nella scuola, si apre a tutti i Bisogni Educativi Speciali fornendo risposte su misura alle diverse caratteristiche ed esigenze degli alunni. La scuola da questo punto di vista deve dare risposte adeguate a tutte le diversità individuali e non solo agli alunni con disabilità o agli alunni che manifestano chiari BES; sarà una scuola senza barriere, che valorizza le differenze individuali di cui ha scoperto la preziosità e a cui non può e non vuole non prestare le dovute attenzioni.

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Nel documento Il Diversity Management a Scuola (pagine 69-74)