L A CONCESSIONE DI SERVIZI NELLA DISCIPLINA NAZIONALE
10. Le previsioni di parte III del Codice sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
Le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione sono sottoposte al rispetto, oltre delle norme di parte I e II del Codice, anche alle norme di parte III poste a disciplina dei soli contratti di concessione.
norma del codice dei contratti pubblici ed assoggettati invece ai principi di carattere generale (ed alle norme espressione degli stessi) di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e ragionevolezza.”
372 E’ questo l’indirizzo che traspare anche dalla lettura del parere della Commissione speciale del Consiglio di
Stato 1 aprile 2016, n. 855, pp. 166-167laddove, in commento all’art. 173, suggeriva al Governo di introdurre una clausola che derogasse espressamente la disciplina generale di parte II, onde meglio coordinare tale disposizione con il rinvio generale operato dall’art. 164, c. 4.
Tali norme introducono garanzie procedurali e richiedono l’inserimento nel bando di concessione di alcuni contenuti minimali.
È così previsto che nel bando di concessione, o nell’avviso di preinformazione, a cui può far seguito un invito a presentare offerta, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte III 373, la stazione appaltante:
- fornisca una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione (art. 171, c. 3, lett. a);
- fornisca l’espressa l’indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l’offerta deve espressamente contenerne, a pena di esclusione, l’impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni (art. 171, c. 3, lett. b); - fornisca una descrizione dei criteri di aggiudicazione 374 e, se del caso, i
requisiti minimi ossia le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere (art. 171, c. 3, lett. c);
- renda noti a tutti i partecipanti le modalità della procedura, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, e un termine indicativo per il suo completamento (Art. 171, c. 5);
373 Cfr. il decreto legislatore 18 aprile 2016, n. 50, artt. da 165 a 173.
374 Quanto ai criteri di aggiudicazione, l’art. 173, del Codice, sancisce che fermo restando l’applicazione dei
principi di cui all’art. 30, “e comunque in deroga all’articolo 95”, la stazione appaltante elenchi i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. La possibilità per la stazione appaltante di elencare i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza è prevista altresì dall’art. 95 del Codice, pur essendo facoltà subordinata alla impossibilità oggettiva di procedere ad una loro ponderazione anche attraverso l’attribuzione di pesi e punteggi. Stante l’espressa previsione di deroga, deve ritenersi che, con riferimento alle concessioni, sia riconosciuta la facoltà per le stazioni appaltanti di procedere all’elencazione dei criteri in ordine decrescente indipendentemente dall’impossibilità di ponderazione. La deroga operata dall’art. 173, del Codice, dunque, sarebbe limitata solamente a tale aspetto.
- fornisca la specificazione dei requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione (art. 170, c. 1) 375; - preveda obbligatoriamente che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all’art. 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione (art. 165, c. 5)376; - preveda che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o
più istituti finanziari di manifestazione d’interesse a finanziare l’operazione,
375 Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di
fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all’oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltanti, livelli di qualità, livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione di conformità, l’esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l’etichettatura o le istruzioni per l’uso. A meno che non siano giustificati dall’oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato all’espressione “o equivalente”. Le amministrazioni, comunque, non possono escludere un’offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l’offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.
376 Ai sensi del citato articolo, resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla
realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Nel caso di risoluzione, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando potrà altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.
anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico finanziario (art. 165, c. 4);
- Preveda il diritto di subentro degli enti finanziatori in caso di risoluzione del rapporto concessionario per cause imputabili al concessionario (art. 176, c. 10);
- per le concessioni da affidarsi con procedura ristretta, possa prevedere che l’amministrazione possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione degli interessati (art. 165, c. 3) 377.
Alla stazione appaltante è altresì riconosciuto la possibilità di condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti (art. 171, c. 7). La negoziazione non potrà comunque coinvolgere l’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione ed i requisiti minimi, i quali devono considerarsi elementi immutabili del bando di concessione 378.
Altra facoltà riconosciuta alla stazione appaltante è sancita all’art. 173, c. 3, il quale ammette, una volta ricevuta un’offerta che propone soluzioni innovative con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbero potute essere previste utilizzando l’ordinaria diligenza, la possibilità di modificare, in
377 Ai sensi del citato articolo, non può essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di
defiscalizzazione di cui all’art. 18, legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’art. 33 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.
378 In tal caso, potrà trovare applicazione, in virtù dell’ampio rinvio operato alla parte II dall’art. 164, c. 2, del
Codice, le previsioni di cui all’art. 62 a disciplina della procedura competitiva con negoziazione, purché ne sia previamente valutata la sua compatibilità.
via eccezionale, l’ordine dei criteri di aggiudicazione previsti dal bando per tenere conto di tale soluzione innovativa 379.
Infine, in conformità alle previsioni europee, è riconosciuto alla stazione appaltante la possibilità di limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero i candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza.